Sponsorizzazioni ad ASD e SSD: l’antieconomicità non nega la deduzione
Le sponsorizzazioni a favore di ASD e SSD beneficiano della presunzione assoluta di pubblicità entro il limite annuo di 200.000 euro, se promuovono lo sponsor e la prestazione è realmente eseguita. In presenza dei requisiti speciali, la sproporzione rispetto ai ricavi non basta a negare la deduzione: l’inerenza riguarda il legame con l’impresa, senza imporre un ritorno economico certo. Sponsor e consulenti devono provare qualifica del beneficiario, importi e visibilità ottenuta, conservando contratti, fatture, pagamenti e riscontri della promozione.
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