Derivazione dal bilancio IRAP: il corretto inquadramento contabile libera la deduzione
Per le società di capitali, ai fini IRAP, la deducibilità dei costi segue il principio di derivazione dal bilancio civile previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 446/1997, non i diversi limiti fiscali applicabili all’IRES. Un costo correttamente rilevato nel conto economico secondo le regole civilistiche e contabili nazionali, come può accadere per gas o leasing, non può essere negato soltanto perché non rispetta i criteri IRES di inerenza, competenza o deducibilità. Il controllo resta possibile, ma deve riguardare corretta imputazione e inerenza civilistica.

