Cassazione, ordinanza n. 26452 del 8/10/2026
Accertamento - Evasione fiscale - Frode fiscale - Onere della prova
Nel recupero dell’IVA detratta su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, l’Agenzia sosteneva che la contribuente fosse interposta in un meccanismo fraudolento, mentre i giudici di merito avevano escluso riscontri oggettivi e trattato la contestazione come inesistenza oggettiva. La Cassazione precisa che l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni fondate su elementi specifici, la conoscenza o conoscibilità della frode; assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare la massima diligenza esigibile. Poiché la CTR non aveva valutato complessivamente gli indizi offerti, la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia per nuovo esame.
- IVA
- Accertamento fiscale
- Contenzioso
- Processo tributario

