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Quando l’agente della riscossione pignora la Naspi, cioè l’indennità di disoccupazione, il vincolo non si limita a quanto l’Inps deve già corrispondere: raggiunge anche le rate che matureranno dopo la notifica dell’atto. Questo è il contenuto del messaggio Inps n. 3260 del 2026, con cui l’istituto detta le istruzioni per gestire i pignoramenti notificati dall’Agenzia delle entrate-Riscossione su prestazioni diverse dalle pensioni, tra cui Naspi, disoccupazione agricola e trattamento di fine rapporto. Anzitutto l’istituto chiarisce che la verifica d’inadempienza (articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973) e il pignoramento presso terzi dell’agente della riscossione (articolo 72-bis dello stesso decreto) sono strumenti autonomi e indipendenti: l’agente può dunque notificare il pignoramento pur in assenza di una verifica attivata. In secondo luogo, se l’atto fa riferimento a somme “dovute e debende”, l’ordine di versamento abbraccia tanto i crediti già esigibili al momento della notifica quanto quelli che lo diventano alle rispettive scadenze, a patto che siano riconducibili a un medesimo rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento. A sostegno, l’Inps cita la sentenza della Corte di cassazione n. 28520 del 2025. Sul piano pratico, il tema tocca l’anticipazione della Naspi in due tranche: se è stata pignorata la prima, la seconda deve essere versata all’agente nel momento in cui diventa esigibile, anche quando è inferiore a 5.000 euro. Per chi è disoccupato ciò vuol dire che il pagamento successivo potrebbe non arrivargli; per l’intermediario che segue la pratica, vuol dire pianificare i flussi di cassa tenendo presente il vincolo. È importante tenere presente anche il pignoramento Naspi.

- CONTROLLO PREVENTIVO E PIGNORAMENTODue Istituti: Il controllo sull’inadempienza e il pignoramento

Il messaggio parte da una distinzione che nella prassi viene spesso confusa. Secondo l’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, prima di pagare una somma superiore a 5.000 euro le pubbliche amministrazioni devono accertare se il beneficiario risulti debitore di cartelle esattoriali scadute. In caso di esito positivo, l’amministrazione lo comunica all’agente della riscossione, che può avviare il recupero. Si tratta di un controllo preventivo, e la soglia dei 5.000 euro serve unicamente a stabilire quando farlo operare.

Il pignoramento dell’agente poggia invece sull’articolo 72-bis dello stesso decreto: è il potere di recuperare in via coattiva il credito mediante un atto notificato direttamente a chi deve pagare il debitore, in questo caso l’Inps. Al terzo viene ordinato di versare all’agente le somme dovute al contribuente fino a concorrenza del debito. Per l’Inps i due strumenti sono indipendenti, quindi la verifica non è un presupposto necessario della notifica del pignoramento. Ne deriva che un contribuente inadempiente può vedersi pignorare la Naspi anche quando l’importo restava sotto la soglia che fa scattare la verifica.

- CREDITI DELLO STESSO RAPPORTOSomme Future: Il motivo per cui il vincolo guarda avanti

Oggetto del pignoramento presso terzi è un credito che il debitore vanta verso un altro soggetto. Se l’atto menziona somme “dovute e debende”, intende includere non soltanto quanto è già dovuto, ma anche quanto dovrà essere versato più avanti. L’Inps spiega che l’ordine di versamento si estende ai crediti che diventano esigibili dopo la notifica, con una condizione: devono nascere da un medesimo rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.

A collegare presente e futuro è proprio il criterio del rapporto giuridico esistente. Il rapporto con l’Inps da cui discende il diritto alla Naspi si costituisce con il riconoscimento della prestazione. Le rate che seguono, pur maturando a distanza di mesi, ne fanno parte. Sarebbe diverso il caso di un credito originato da un rapporto nuovo, sorto dopo la notifica: questo resterebbe fuori dal vincolo.

A fondamento di tale lettura l’Inps richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 28520 del 2025. Dalle ricerche svolte emerge una sola fonte diretta sulla pronuncia, la quale sarebbe stata depositata il 27 ottobre 2025 e avrebbe avuto ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario, ammettendo il pignoramento di crediti futuri purché scaturenti da un rapporto già in essere. Un’altra rassegna indica un numero lievemente diverso (28530), perciò la citazione esatta va ritenuta non verificata sul testo ufficiale. Una successiva ordinanza della Cassazione del 2026 (n. 25217), riportata da fonte secondaria e anch’essa non verificata, confermerebbe lo stesso principio.

- SECONDA TRANCHE GIÀ VINCOLATAIl Caso Pratico: La Naspi anticipata in due tranche

Il tema nasce da una vicenda concreta. Con l’anticipazione della Naspi si può ottenere in un’unica soluzione, per intero o in parte, l’indennità spettante, ad esempio per avviare un’attività autonoma. Nel caso esaminato l’Inps l’ha pagata in due tranche. Sulla prima è stata applicata la verifica d’inadempienza, da cui è scaturito il pignoramento. La domanda era se gli effetti si esaurissero nell’importo della prima tranche o raggiungessero pure la seconda.

L’istituto risponde che la seconda tranche, se dovuta, deve essere versata all’agente della riscossione quando diventa esigibile, poiché è legata allo stesso rapporto giuridico da cui deriva il credito pignorato. Peraltro, il fatto che il secondo importo sia inferiore a 5.000 euro non modifica la situazione: la soglia rileva solo per attivare la verifica d’inadempienza, non come limite al pignoramento.

Situazione Effetto secondo l’Inps
Pignoramento notificato dopo la verifica sulla prima tranche Colpita la prima tranche, già esigibile
Seconda tranche dovuta successivamente Da versare all’agente alla scadenza, perché collegata al medesimo rapporto
Seconda tranche inferiore a 5.000 euro Nessun esonero: la soglia opera solo per la verifica d’inadempienza

Ecco un esempio con cifre di fantasia: un lavoratore ha diritto a un’anticipazione di 9.000 euro, corrisposta in 6.000 euro e 3.000 euro. Dopo la verifica sulla prima somma, l’agente notifica il pignoramento per un debito da cartelle di 7.500 euro. Dalla prima tranche l’agente recupera 6.000 euro (salvi i limiti di cui si dirà); alla scadenza della seconda ottiene i restanti 1.500 euro, benché la seconda sia inferiore a 5.000 euro. Al lavoratore rimane la differenza di 1.500 euro. L’esempio è semplificato: prescinde da eventuali limiti di pignorabilità e dalla presenza di altri creditori.

- QUOTE TRATTENIBILI DA ACCERTARELimiti di Pignorabilità: Da verificare caso per caso

La prestazione non è sempre aggredibile per intero nella stessa misura. Per le somme che hanno natura di stipendi, indennità collegate al lavoro e simili, il DPR n. 602 del 1973 stabilisce limiti progressivi alla parte pignorabile. Da fonti giornalistiche risulta che l’Inps, con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, abbia riassunto le regole sulla pignorabilità delle prestazioni non pensionistiche, con quote pari a un decimo fino a 2.500 euro, a un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e a un quinto oltre 5.000 euro, e che l’anticipazione in unica soluzione smetta di essere sostegno al reddito e sia pignorabile fino a concorrenza del debito. Né la circolare né queste soglie sono state controllate sul testo ufficiale: si riportano come un orientamento da riscontrare prima di trarre qualsiasi conclusione.

Secondo la fonte consultata, il messaggio n. 3260 del 2026 non affronta questo aspetto: stabilisce che il pignoramento si estende alle somme future e che la soglia di 5.000 euro non limita il versamento della seconda tranche. Per stabilire quanto si possa effettivamente trattenere bisogna guardare alla natura dell’importo e alla disciplina applicabile, evitando di dare per scontato che venga trattenuto l’intero ammontare.

- PRIORITÀ DELLE NOTIFICHEPiù Pignoramenti: L’ordine di notifica

Se sulla medesima prestazione intervengono più creditori, l’Inps si attiene all’ordine cronologico delle notifiche. Qualora più pignoramenti arrivino lo stesso giorno, le somme vengono ripartite in proporzione, stando a fonti secondarie e senza riscontro sul testo della circolare. Un’altra fonte consultata segnala che nei confronti del Fisco opera in certe situazioni una prevalenza, argomento su cui una testata ha pubblicato un approfondimento; il messaggio non lo tratta e qui non viene sviluppato.

- ATTO E RATE RESIDUE DA CONTROLLARECosa Fare: Indicazioni per lavoratori e consulenti

Alla luce del chiarimento, lavoratori e professionisti farebbero bene ad adottare alcune precauzioni:

  • accertare se esistano cartelle esattoriali scadute prima di domandare l’anticipazione della Naspi, dato che il pignoramento può raggiungere entrambe le tranche;
  • non fare affidamento sulla seconda tranche come liquidità sicura se la prima è stata pignorata;
  • considerare, ove possibile, una definizione agevolata o una rateizzazione dei debiti con l’agente della riscossione, che può scongiurare o interrompere il recupero coattivo (le condizioni vanno controllate nella disciplina in vigore);
  • controllare la quota che risulta davvero pignorabile, in funzione della natura dell’importo e dei limiti di legge;
  • tenere da parte l’atto di pignoramento e le comunicazioni dell’Inps per eventuali contestazioni.

In sostanza, il principio è quello condensato nel titolo della stessa notizia: il pignoramento colpisce ieri, oggi e domani, fino a quando il credito deriva dal rapporto già esistente. Non sono stati consultati direttamente né la data del messaggio né il suo testo ufficiale, perciò gli estremi vanno riscontrati sul sito dell’Inps prima di citarli in atti o pareri.

Domande frequenti

Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?

Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.

Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?

No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.

Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?

La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.