Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

Documenti ufficiali conservati in formato PDF e collegati alla fonte originaria

Risoluzioni

1.665 documenti

N. 40

Risoluzione n. 40 del 26/10/2026

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per la maggior spesa sostenuta per l’acquisto del carburante di cui all’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33

La risoluzione istituisce il codice tributo “7082” per utilizzare in compensazione, mediante modello F24, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di trasporto per la maggiore spesa sostenuta nell’acquisto di carburante. Il credito è utilizzabile entro il 31 dicembre 2026, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e nei limiti dell’importo visibile nel cassetto fiscale. Il codice va esposto nella sezione “Erario”, indicando come anno di riferimento quello di sostenimento della spesa; il superamento dell’importo fruibile o l’assenza dall’elenco dei beneficiari comportano lo scarto del modello.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Contributi
  • Adempimenti
  • Imprese
N. 40

Risoluzione n. 40 del 26/10/2026

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per la maggior spesa sostenuta per l’acquisto del carburante di cui all’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33

La risoluzione istituisce il codice tributo “7082” per consentire alle imprese di trasporto beneficiarie di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta riconosciuto per la maggiore spesa sostenuta nell’acquisto di carburante. Il credito è utilizzabile esclusivamente entro il 31 dicembre 2026, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, senza superare l’importo disponibile nel cassetto fiscale. Il codice va esposto nella sezione “Erario”, indicando come anno di riferimento quello di sostenimento della spesa; l’eventuale superamento del credito fruibile o l’assenza dall’elenco dei beneficiari determina lo scarto del modello.

N. 39

Risoluzione n. 39 del 23/10/2026

Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali

La risoluzione istituisce le causali contributo “BISE” e “SALU” per versare tramite modello F24 i contributi all’INPS destinati, rispettivamente, all’Ente Bilaterale Intersettoriale E.S.B.I. e al Fondo integrativo SANI.S.P. Le causali devono essere riportate nella sezione “INPS”, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito versati. La compilazione richiede il codice della sede INPS, il codice di dieci caratteri della posizione contributiva aziendale e, nel periodo di riferimento, il mese e l’anno di riscossione nella sola colonna iniziale.

  • Lavoro e previdenza
  • Adempimenti
  • Contributi
N. 38

Risoluzione n. 38 del 23/10/2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico

La risoluzione istituisce specifici codici tributo per versare la sanzione unica determinata applicando il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso, distinguendoli in base al tributo interessato. I codici da “8960” a “8979” riguardano diversi tributi e sono utilizzati nel modello F24 ordinario, con particolari modalità per addizionali, IRAP e successioni; per gli enti pubblici restano utilizzabili i codici già previsti per il modello F24 EP. Sono inoltre istituiti i codici “8984” e “8985” per F24-Accise e “8986” per F24 ELIDE, rispettivamente riferiti ad assicurazioni, intrattenimenti e aerotaxi.

N. 37

Risoluzione n. 37 del 23/10/2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24-Accise”, dell’acconto relativo al contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti

La risoluzione istituisce cinque codici tributo, da “3381” a “3385”, per il versamento tramite modello F24-Accise dell’acconto sul contributo al Servizio sanitario nazionale relativo ai premi delle assicurazioni RC di veicoli a motore e natanti. L’acconto, dovuto dagli assicuratori entro il 16 novembre di ogni anno, è pari all’85 per cento del contributo dovuto per l’anno precedente; codici distinti sono previsti per Valle d’Aosta, Bolzano, Trento e Friuli-Venezia Giulia. Gli importi vanno indicati a debito nella sezione dedicata, riportando il codice ente “A” e l’anno di riferimento, senza compilare mese e codice identificativo.

  • Contributi
  • Adempimenti
  • Autovetture e Fisco
N. 36

Risoluzione n. 36 del 16/10/2026

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro di cui all’articolo 1, comma 686, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

La risoluzione istituisce il codice tributo “7078” per consentire alle imprese beneficiarie di utilizzare in compensazione, mediante modello F24, il credito d’imposta relativo all’acquisto dei prodotti e degli imballaggi individuati dalla legge n. 197/2022. Il modello deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; il codice va indicato nella sezione “Erario”, riportando l’anno di sostenimento della spesa visualizzato nel cassetto fiscale. L’Agenzia verifica l’inclusione del contribuente nell’elenco ministeriale e il rispetto dell’importo concesso, tenendo conto di variazioni e revoche, con scarto dell’F24 in caso di esito negativo.

N. 35

Risoluzione n. 35 del 1/10/2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

La risoluzione istituisce i codici tributo per versare con F24 e F24 EP le somme richieste mediante comunicazioni emesse ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. I nuovi codici consentono al destinatario di pagare soltanto una quota dell’importo complessivo indicato nell’F24 precompilato e distinguono imposta, interessi e sanzioni per le diverse fattispecie elencate. Nel modello ordinario devono essere riportati nella sezione “Erario”, mentre nell’F24 EP la sezione assume il valore “F”; in entrambi i casi vanno indicati il codice atto e l’anno di riferimento presenti nella comunicazione.

N. 35

Risoluzione n. 35 del 1/10/2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

La risoluzione istituisce i codici tributo per versare, tramite F24 e F24 enti pubblici, le somme dovute a seguito delle comunicazioni emesse ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. I codici riguardano imposte, interessi e sanzioni relativi a diverse fattispecie e sono utilizzabili quando il destinatario intende pagare soltanto una quota dell’importo complessivamente richiesto nell’F24 precompilato. Nel modello F24 vanno indicati nella sezione Erario, mentre nell’F24 EP occorre valorizzare la sezione con il codice F; in entrambi i casi devono essere riportati il codice atto e l’anno di riferimento presenti nella comunicazione.

N. 34

Risoluzione n. 34 del 30/09/2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del d.P.R. n. 633 del 1972

La risoluzione istituisce i codici tributo per pagare tramite F24 le somme risultanti dalla liquidazione dell’IVA in caso di omessa dichiarazione annuale, effettuata anche con procedure automatizzate sulla base di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Il codice 9005 consente il versamento complessivo, mentre i codici 95AA, 95BB e 95CC distinguono imposta, interessi e sanzioni per il pagamento di una sola quota. Il versamento non ammette compensazione né rateazione e richiede l’indicazione, nella sezione Erario, del codice atto e dell’anno di riferimento riportati nella comunicazione.

  • IVA
  • Dichiarazione IVA
  • Adempimenti
  • Accertamento e riscossione
N. 33

Risoluzione n. 33 del 22/09/2026

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, della sanzione dovuta ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera o), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

La risoluzione istituisce il codice tributo “5518” per il versamento, mediante modello F24 Accise, della sanzione amministrativa prevista per concorsi e operazioni a premio vietati nei casi di coincidenza con giochi riservati allo Stato o di elusione del monopolio statale. Il codice va indicato nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, tra gli importi a debito, con ente “M”. Devono restare vuoti provincia, codice identificativo, rateazione, mese, codice atto e codice ufficio, mentre l’anno di riferimento è quello cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

N. 32

Risoluzione n. 32 del 22/09/2026

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta carburanti a favore delle imprese esercenti le attività di pesca, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33

La risoluzione istituisce il codice tributo “7080” per utilizzare in compensazione, tramite F24 telematico, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese della pesca per gli acquisti di gasolio e benzina effettuati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026 e l’importo fruibile è consultabile nel cassetto fiscale. Il codice va esposto nella sezione “Erario” tra gli importi a credito compensati, o a debito in caso di riversamento, indicando l’anno di sostenimento della spesa; il superamento del credito disponibile o l’assenza dall’elenco dei beneficiari comporta lo scarto del modello.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Contributi
  • Imprese
N. 31

Risoluzione n. 31 del 16/09/2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme afferenti al gioco “Win for Italia Team” - Articolo 1, commi 151 e 152, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 - Soppressione codici tributo 5442 e 5443

La risoluzione istituisce i codici tributo 5519 e 5520 per versare, mediante modello F24 Accise, rispettivamente la quota del 12,25% delle giocate e i proventi residuali relativi al gioco numerico “Win for Italia Team”, destinato a sostenere i progetti olimpici dell’Italia Team. Definisce le modalità di compilazione della sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” e conferma l’impiego dei codici già istituiti per gli ulteriori proventi della raccolta. Sopprime inoltre i codici 5442 e 5443, riferiti a una disciplina non più vigente.

N. 30

Risoluzione n. 30 del 16/09/2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione delle imposte dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990 n. 346, per l’imposta sulle donazioni e per le tasse per i servizi ipotecari e catastali nonché per le attività di controllo e di conciliazione in relazione all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali

La risoluzione istituisce specifici codici tributo per versare con modello F24 imposte, interessi, sanzioni, tributi speciali e tasse ipotecarie e catastali connessi a successioni, donazioni e registrazione di atti. I codici riguardano il ravvedimento operoso e la revoca d’intenti, nonché gli importi dovuti a seguito di controllo, acquiescenza, definizione delle sole sanzioni, accertamento con adesione e conciliazione. Il documento disciplina la compilazione della sezione “Erario”, compresa l’indicazione dei dati dell’erede e del defunto nei casi previsti, e conferma il codice 9400 per le spese di notifica.

  • Adempimenti
  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Sanzioni
N. 29

Risoluzione n. 29 del 28/07/2026

Decreti di espropriazione per pubblica utilità – Modalità di esecuzione delle relative formalità nei registri immobiliari

La risoluzione chiarisce le modalità procedurali e i presupposti documentali della pubblicità immobiliare connessa ai decreti di espropriazione per pubblica utilità, esaminando il rapporto tra emanazione, notificazione, immissione in possesso e trascrizione. Distingue il procedimento ordinario da quello accelerato e qualifica la trascrizione come pubblicità-notizia riferita a un acquisto a titolo originario, non destinata a risolvere conflitti secondo la priorità delle formalità. L’analisi riguarda anche gli atti da presentare al conservatore, senza affrontare gli adempimenti fiscali relativi al decreto né assumere specifiche opzioni interpretative estranee alle competenze dell’Agenzia.

N. 28

Risoluzione n. 28 del 23/07/2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell’IVA agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi

La risoluzione istituisce i codici tributo per versare imposte, interessi e sanzioni conseguenti ad atti di recupero riguardanti l’IVA agevolata per disabili, l’imposta sugli intrattenimenti e l’imposta erariale sui voli di aerotaxi e voli taxi tramite elicottero. I codici 7505, 6749 e 8959 sono utilizzati nel modello F24, mentre i codici 3380 e 8958 sono destinati al modello F24 ELIDE. Il documento precisa le sezioni e i campi da compilare e stabilisce che, per gli atti emessi dagli uffici, devono essere impiegati esclusivamente il modello e i codici indicati nell’atto.

  • IVA
  • Accertamento e riscossione
  • Adempimenti
  • Sanzioni
N. 27

Risoluzione n. 27 del 23/07/2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento in relazione agli obblighi informativi di cui all’articolo 51, comma 9, e agli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in materia di imposizione minima globale

La risoluzione rende operativi, mediante modello F24, i versamenti in ravvedimento delle sanzioni connesse agli obblighi informativi, di notifica e dichiarativi previsti per l’imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali. Sono istituiti i codici 2735 per la comunicazione rilevante, 2736 per l’obbligo di notifica e 2737 per la tardiva presentazione della dichiarazione fiscale. I codici devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente tra gli importi a debito versati, indicando come anno di riferimento l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento.

  • Adempimenti
  • Dichiarazioni
  • Sanzioni
  • Società, imprese e Professionisti
N. 26

Risoluzione n. 26 del 26/06/2026

Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali

La risoluzione istituisce cinque nuove causali per versare tramite modello F24 i contributi riscossi dall’INPS e destinati agli enti bilaterali convenzionati: EBOP, SANL, EBON, EIMP e CARE. Le causali devono essere riportate nella sezione “INPS”, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito versati. La compilazione richiede inoltre il codice della sede INPS, il codice di dieci caratteri identificativo della posizione contributiva aziendale e, quale periodo di riferimento iniziale, il mese e l’anno di riscossione nel formato MM/AAAA; il periodo finale non deve essere valorizzato.

N. 25

Risoluzione n. 25 del 26/06/2026

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 delle somme dovute a seguito di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 su atti di recupero dei crediti indebitamente compensati

La risoluzione istituisce i codici da CT01 a CT31 per versare con modello F24 le somme dovute a seguito di conciliazione su atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, distinguendo recuperi, interessi e sanzioni per le diverse fattispecie. I codici sono esposti nella sezione “Erario” tra gli importi a debito, riportando i dati dell’accordo conciliativo o del processo verbale; per CT26-CT27 e CT28-CT29 va indicato, rispettivamente, il codice regionale o catastale comunale. Per IRAP, addizionali, IRPEF, IRES, IVA, ritenute e imposta sostitutiva restano utilizzabili anche i codici di conciliazione già esistenti indicati nel documento.

  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Accertamento e riscossione
  • Sanzioni
  • Agevolazioni Fiscali
N. 24

Risoluzione n. 24 del 24/06/2026

Chiarimenti sul regime di deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese - Articolo 1, commi 56-58, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026)

La risoluzione chiarisce il regime di deducibilità IRES e IRAP delle svalutazioni su crediti verso la clientela determinate, secondo l’IFRS 9, dal modello delle perdite attese per i crediti classificati negli stadi 1 e 2. Per i periodi d’imposta 2026-2029 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, tali svalutazioni sono deducibili in cinque quote costanti, a partire dall’esercizio di iscrizione in bilancio. L’importo soggetto al differimento deve essere assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta.

N. 23

Risoluzione n. 23 del 19/06/2026

Procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui all’art. 40 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento in quote

La risoluzione uniforma l’applicazione del procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche nei casi di mutuo frazionato, affrontando in particolare l’ipotesi in cui non sia intervenuto l’accollo da parte dell’acquirente. Il frazionamento configura quote di finanziamento e di garanzia autonome; pertanto, l’estinzione della singola quota integra il presupposto per la cancellazione della corrispondente frazione ipotecaria. Il riferimento normativo ai mutui accollati ha valore inclusivo e non rende l’accollo una condizione necessaria per applicare la procedura ai mutui frazionati.

Le sintesi editoriali sono generate con Codex esclusivamente sulla base dei documenti acquisiti dalle fonti istituzionali e servono a orientare la consultazione; non sostituiscono la lettura integrale. I PDF sono copie di consultazione dei documenti o delle relative pagine istituzionali. Per verificare eventuali aggiornamenti o allegati, consulta sempre la fonte istituzionale.