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La trasmissione del modello IVA TR relativo al terzo trimestre 2026 deve avvenire entro lunedì 2 novembre 2026: il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e slitta quindi al primo giorno lavorativo successivo. Lo strumento si rivolge a chi, avendo maturato un credito IVA tra luglio e settembre, intende farselo rimborsare o compensarlo in F24 senza attendere la dichiarazione annuale. Un credito qualsiasi non è sufficiente: l’eccedenza deve oltrepassare 2.582,28 euro e il contribuente deve trovarsi in una delle situazioni contemplate dalla legge, accertate guardando alle sole operazioni del trimestre. La compensazione fino a 5.000 euro annui avviene senza visto di conformità e senza tempi di attesa; al di sopra di questo importo il modello richiede il visto (o la firma alternativa del revisore) e l’utilizzo decorre dal decimo giorno successivo all’invio. Quanto al rimborso, superati i 30.000 euro annui la garanzia si evita soltanto con il visto e la dichiarazione sostitutiva. Per i contribuenti con buoni punteggi ISA le soglie salgono a 50.000 o 70.000 euro, ma sono cumulative e si basano sui punteggi del 2024 o sulla media 2023-2024. Se la scadenza viene mancata il credito non va perduto: lo si recupera con la dichiarazione annuale.

- ECCEDENZA E OPERAZIONI AMMESSEChi Può Chiedere: Requisiti del trimestre

Con il modello IVA TR un soggetto passivo IVA chiede, prima della dichiarazione annuale, il rimborso o la compensazione orizzontale (ossia con altri tributi e contributi) del credito maturato in un singolo trimestre. La disciplina del rimborso infrannuale si trova nell’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, che rinvia alle situazioni indicate dall’art. 30 del medesimo decreto. Il legislatore, in pratica, permette l’anticipo solo se il credito deriva da una struttura dell’attività che lo rende fisiologico, e non da un semplice scarto temporale tra acquisti e vendite.

Il primo requisito è di tipo quantitativo: l’eccedenza detraibile del trimestre deve essere superiore a 2.582,28 euro. Il secondo dipende dall’attività esercitata. Fra i casi più ricorrenti c’è quello di chi effettua in modo abituale operazioni attive con aliquote più basse di quelle applicate su acquisti e importazioni, in base al criterio dell’aliquota media. Ne è un esempio l’impresa che cede prodotti al 4% o al 10% ma si approvvigiona di materie prime e servizi al 22%.

Il modello può essere presentato anche da chi realizza operazioni non imponibili (come le esportazioni) per più del 25% del totale delle operazioni del trimestre. Una terza ipotesi riguarda chi acquista o importa beni ammortizzabili per oltre i due terzi del totale degli acquisti imponibili: in tal caso il credito richiedibile si limita però all’IVA assolta su tali beni. Vi sono inoltre i soggetti con operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito territoriale in misura superiore al 50% del complesso delle operazioni, e i non residenti identificati in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale, alle condizioni previste dalla legge.

Va ricordato che il requisito si verifica sui dati del trimestre considerato. Né un credito annuale elevato né un credito complessivo sopra la soglia bastano a rendere ammissibile in automatico la richiesta. Una volta accertato il diritto, occorre scegliere la destinazione del credito, e da questa scelta dipendono gli adempimenti.

- CONDIZIONI PER EVITARE LA GARANZIARimborso: Soglie, visto e garanzia

Per chiedere il rimborso si applica l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. Le richieste fino a 30.000 euro annui non necessitano né del visto di conformità né della garanzia (una fideiussione o polizza a tutela dell’Erario, per il caso in cui il rimborso si riveli indebito). La soglia è annuale e somma le richieste presentate nell’anno.

Al di sopra dei 30.000 euro il rimborso è ottenibile senza garanzia se ricorrono due condizioni: il modello reca il visto di conformità (apposto da un professionista abilitato) oppure la sottoscrizione dell’organo di revisione legale, ed è corredato dalla dichiarazione sostitutiva che attesta i requisiti patrimoniali e contributivi richiesti dalla norma. In mancanza di uno solo di questi elementi, la garanzia serve anche oltre la soglia.

La garanzia è dovuta, peraltro, nelle situazioni giudicate a rischio. La più conosciuta è l’esercizio dell’attività d’impresa da meno di due anni, fatte salve le eccezioni per le start-up innovative. Un’altra è la notifica, nei due anni antecedenti la richiesta, di avvisi di accertamento o rettifica da cui emergano differenze superiori alle percentuali stabilite dall’art. 38-bis. Prima di domandare il rimborso è dunque opportuno verificare, oltre all’importo, se sussistono tali condizioni, che possono rendere la richiesta più gravosa di quanto si pensi.

- VISTO E ATTESA PRIMA DELL’F24Compensazione: Oltre 5.000 euro

Come alternativa al rimborso, il credito del trimestre si compensa in orizzontale tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Entro 5.000 euro annui la compensazione prescinde dal visto e può avvenire subito dopo la presentazione del modello TR, senza i dieci giorni di attesa.

Oltre i 5.000 euro servono il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa sul modello, e l’F24 è inviabile soltanto dal decimo giorno successivo alla trasmissione dell’istanza. Il limite non opera trimestre per trimestre: si calcola sui crediti infrannuali compensati nell’arco dell’anno solare.

Un esempio rende il meccanismo più chiaro. Un contribuente ha già compensato 2.000 euro relativi al secondo trimestre 2026 e, con il modello del terzo trimestre, chiede in compensazione ulteriori 4.000 euro. Il totale annuo raggiunge 6.000 euro. In assenza di agevolazioni, per utilizzare anche i 1.000 euro eccedenti la soglia occorrono il visto di conformità e il rispetto dei dieci giorni di attesa.

Nell’F24 il credito del terzo trimestre si espone con il codice tributo 6038 e con il 2026 come anno di riferimento. La presentazione dell’F24 va effettuata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, e non con l’home banking, per le compensazioni che lo richiedono.

- PUNTEGGI E UTILIZZI CUMULATISoglie Premiali: Il bonus per i punteggi ISA

Gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) gratificano i contribuenti più affidabili con un regime che innalza le soglie ordinarie. Il fondamento è l’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017. Per i crediti IVA infrannuali dei primi tre trimestri del 2026 si fa riferimento al punteggio ISA del periodo d’imposta 2024 o alla media del biennio 2023-2024, secondo quanto fissato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 176203 dell’11 aprile 2025.

Soglia di esonero dal visto (annua) Punteggio ISA 2024 Media ISA 2023-2024
Fino a 50.000 euro Almeno 8 Almeno 8,5
Fino a 70.000 euro Almeno 9 Almeno 9

Le medesime soglie si applicano al rimborso, per l’esonero dal visto di conformità o dalla garanzia. Il beneficio prende il posto dei limiti ordinari di 5.000 e 30.000 euro, e non si somma a essi.

Occorre prestare attenzione all’anno di riferimento. Il Provvedimento n. 123160 del 22 aprile 2026, che disciplina il regime premiale a partire dagli ISA 2025, lascia invariati i riferimenti per i crediti trimestrali maturati nel 2026: i punteggi ISA 2025, o la media 2024-2025, varranno invece per i crediti dei primi tre trimestri del 2027.

Un’ultima avvertenza riguarda il calcolo. I limiti di 50.000 e 70.000 euro hanno natura cumulativa e includono le richieste di compensazione o rimborso presentate nel 2026, compreso il credito emerso dalla dichiarazione IVA annuale relativa al 2025. Chi ha già impiegato una parte del beneficio con la dichiarazione o con i precedenti modelli TR deve considerarlo prima di applicare l’esonero al credito del terzo trimestre.

- LIQUIDAZIONI E QUADRO TDInvio e Controlli: Cosa verificare prima

L’invio del modello IVA TR avviene esclusivamente in via telematica, in proprio o per mezzo di un intermediario abilitato. Le informazioni sul diritto al rimborso o alla compensazione sono raccolte nel quadro TD: il rigo TD6 riguarda il credito richiesto a rimborso, il rigo TD7 quello da compensare. L’eccedenza può essere ripartita fra le due modalità, a condizione che la somma non superi il credito disponibile.

Prima della trasmissione conviene raffrontare i dati con le liquidazioni IVA del trimestre, riesaminare l’inquadramento delle operazioni che motivano la richiesta e controllare i crediti già domandati o utilizzati nei periodi precedenti. Quest’ultima verifica incide tanto sulla soglia di 5.000 euro quanto sui limiti premiali ISA.

Chi non presenta il modello entro il 2 novembre 2026 conserva comunque il credito. L’importo confluisce nella dichiarazione IVA annuale e si recupera secondo le regole ordinarie. Si perde solo la facoltà di anticiparne l’incasso o l’impiego con la procedura infrannuale, che per il 2026 termina con questa scadenza: il credito del quarto trimestre, del resto, si recupera esclusivamente con la dichiarazione annuale.

Domande frequenti

Entro quando va inviato il modello IVA TR del terzo trimestre 2026?

Il modello IVA TR del terzo trimestre 2026 va inviato entro lunedì 2 novembre 2026. Il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato e slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Da quale importo si può chiedere il rimborso infrannuale IVA?

Il credito del trimestre deve superare 2.582,28 euro e il contribuente deve trovarsi in una delle situazioni previste dall'articolo 30 del DPR 633/1972, verificate sulle sole operazioni del trimestre.

Serve il visto di conformità per compensare il credito IVA?

Fino a 5.000 euro annui si compensa senza visto e senza attese. Oltre questo importo servono il visto, o la firma alternativa del revisore, e l'utilizzo decorre dal decimo giorno successivo all'invio.

Cosa succede se si perde la scadenza del modello IVA TR?

Il credito non va perduto: confluisce nella dichiarazione IVA annuale e si recupera secondo le regole ordinarie. Si perde soltanto la possibilità di anticiparne il rimborso o la compensazione tramite la procedura infrannuale.