Cassazione, sentenza n. 14939 del 8/06/2018
Sentenza n. 14939 del 08/06/2018
La lite concerneva intimazioni di pagamento successive a cartelle TARSU, la cui notificazione era stata giudicata diversamente valida secondo l’annualità; il ricorso per cassazione era stato proposto dall’agente della riscossione contro la sentenza resa sugli appelli del Comune. La Cassazione ha affermato che può impugnare soltanto chi abbia partecipato al precedente grado: la mera notificazione dell’appello non attribuisce tale qualità se il destinatario non prende parte al giudizio. Poiché l’agente era estraneo ai gradi definiti dalla sentenza impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
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