Cassazione, ordinanza n. 14782 del 07/06/2018

Contenzioso - Trattazione e decisione - Ricorso in Cassazione- Rinuncia sopravvenuta - Definizione agevolata ex d.l. n. 148 del 2017- Pagamento del doppio del contributo unificato - Esclusione -.

Tipologia
Sentenza
Numero
14782
Data
07/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Durante il giudizio di legittimità la ricorrente ha rinunciato al ricorso dopo avere aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 148/2017. La Corte ha rilevato che la rinuncia, pur notificata al procuratore dell’Amministrazione, era priva del visto richiesto e quindi non poteva estinguere il processo; essa dimostrava tuttavia il venir meno dell’interesse, rendendo il ricorso inammissibile. Considerata la causa sopravvenuta dell’inammissibilità, la Corte ha compensato le spese ed escluso l’obbligo di versare il doppio contributo unificato.

Massima

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso a seguito dell'atto di rinuncia al ricorso per cassazione , ai sensi dell'art. 390 c.p.c, deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse. In assenza di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma ne determina l'inammissibilità in quanto viene meno l'interesse al ricorso. Ne consegue che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall'adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 148 del 2017 (c.d. "rottamazione cartelle bis) e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Atteso che nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che risulta debitamente notificato al procuratore/domiciliatario ex lege dell'Agenzia delle entrate, ma non risulta vistato dall'avvocatura erariale;

ritenuto che va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso stesso, secondo il principio di diritto che «A norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità" (Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01);

ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall'adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 148/2017 (c.d. rottamazione cartelle bis"; cfr. Sez. 6-5, 5497/2017) e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 — 01).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, 4 aprile 2018.

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