Cassazione, sentenza n. 14938 del 08/06/2018
Sentenza n. 14938 del 08/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14938
- Data
- 08/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava cartelle per dazi e TARSU e la conseguente iscrizione ipotecaria, deducendo vizi di notificazione, disconoscimento della firma e mancata intimazione. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure perché non colpivano l’autonoma ragione della decisione secondo cui l’atto aveva comunque raggiunto il proprio scopo; ha inoltre precisato che la riferibilità della firma sull’avviso postale va contestata con querela di falso e che, prodotta la relata, spetta al contribuente provare i vizi dedotti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
In data 13 giugno 2008, Equitalia Polis s.p.a. (ora Equitalia Sud Italia) notificava ad M.A. una cartella di pagamento per dazi doganali del 2007 per Euro 17.152.821,34.
In data 11 dicembre 2008, l'Agente della Riscossione faceva eseguire una iscrizione ipotecaria a garanzia di un credito di Euro 19.438.429,68, comprensivo, oltre che dell'importo della suddetta cartella, anche di quelli relativi ad una cartella (per Euro 238,08) relativa alla TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani); a cinque cartelle per spese di giustizia, ammende ecc. (per Euro 1615,27); a interessi di mora (per Euro 690.401,03); a compensi ecc. (per Euro 1.593.502,99); a spese d'iscrizione (per Euro 1704,34).
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, insieme alle relative cartelle di pagamento, anche tale provvedimento di iscrizione ipotecaria, assumendo che le cartelle presupposte non risultavano essergli notificate e pertanto contestava la ritualità della notifica di tali cartelle.
La Concessionaria per la riscossione Equitalia Polis si costituiva assumendo la legittimità della notifica di tali cartelle.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso del contribuente con sentenza n. 17/05/2009, depositata il 18 gennaio 2010, affermando l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento relativa a dazi doganali del 2007 per Euro 17.152.821,34. Secondo tale Commissione, questa cartella è stata notificata per affissione presso il comune di Napoli il 12 giugno 2008 e, con raccomandata A/R spedita il 13 giugno 2008, recapitata a mani di persona il cui cognome era M. ma il cui nome non era decifrabile con certezza; inoltre, la firma è stata disconosciuta dal difensore ed è stata prodotta denuncia di disconoscimento di firma presentata presso i Carabinieri; infine, nella relata di notifica non si dava atto delle ricerche effettuate per eseguire la notifica prima di dar luogo alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c.. Pertanto la Commissione, tenuto conto che la cartella in questione costituiva la gran parte del valore attivato per l'iscrizione dell'ipoteca, e dando atto del difetto di giurisdizione per i ruoli non tributari, disponeva la cancellazione dell'ipoteca.
Contro tale pronuncia proponeva appello Equitalia Polis s.p.a.; si costituiva il contribuente il quale si riportava sostanzialmente alle argomentazioni sostenute in primo grado.
L'appello veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 176/32/11, depositata il 13 maggio 2011, la quale, dichiarata la propria incompetenza per i ruoli non tributari costituiti da spese di giustizia, ammende ecc., osservava che l'intera vertenza poggiava sostanzialmente sulle notifiche delle cartelle per dazi doganali del 2007 (per Euro 17.152.821,34) e TARSU (per Euro 238,08), ritenute entrambe legittime. La notifica della cartella TARSU era infatti avvenuta a mani proprie, mentre, quanto all'altra, la denuncia del M. ai Carabinieri di disconoscimento della propria firma apposta sulla ricevuta postale di raccomandata A/R (esibita e vantata da Equitalia a dimostrazione della notifica effettuata) non poteva equipararsi ad una querela di falso, dovendosi pertanto ritenere compiuta la notifica ex art. 140 c.p.c., ed inoltre la supposta nullità della cartella sarebbe stata comunque sanata ex art. 156 c.p.c. proprio in ragione della denuncia ai Carabinieri.
Il contribuente proponeva allora ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi di impugnazione; resisteva con controricorso Equitalia Sud Italia.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ed D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c., in quanto non sarebbe stata garantita l'effettiva conoscenza della notifica da parte del contribuente e non sarebbe stata provata la legittimità del procedimento di notifica, data l'incertezza circa l'identità di colui al quale la notifica è diretta nonchè quella relativa alla dicitura nella relata circa l'indicazione del destinatario della notifica. In particolare, il procedimento ex art. 140 c.p.c. è una modalità di notifica eccezionale che può essere legittimamente effettuata solo qualora siano rispettati tutti gli adempimenti di cui all'art. 139 c.p.c. In conseguenza di ciò, l'Agente della riscossione avrebbe iscritto una ipoteca illegittimamente in quanto fondata su una cartella di pagamento la cui notifica era viziata.
Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in combinato disposto con gli artt. 137 e 138 c.p.c., in quanto l'Agente della riscossione non avrebbe assolto il doppio onere probatorio a cui sarebbe tenuto, ossia da un lato provare la notifica delle cartelle, attraverso la produzione in giudizio delle relate di notifica congiunte o in calce all'atto e dall'altro provare il contenuto delle cartelle, attraverso la produzione in giudizio di copia degli atti notificati al contribuente.
Con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il contribuente ricorrente denuncia un vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 20 e 28 nonchè dell'art. 2719 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in quanto l'Agente della riscossione avrebbe depositato documentazione in fotocopia priva di autenticità o conformità, tempestivamente disconosciuta dal contribuente.
Con il quarto motivo d'impugnazione, il contribuente ricorrente denuncia violazione e errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, nonchè un vizio di nullità del provvedimento esecutivo perchè non preceduto dalla notifica delle cartelle esattoriali o degli avvisi di mora, nonchè motivazione della sentenza insufficiente e contraddittoria perchè il giudice di merito ha omesso di rilevare che l'Agente della riscossione aveva iscritto illegittima ipoteca nonostante l'illegittima notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e dei necessari avvisi di mora. Inoltre, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza che sia iniziata l'espropriazione forzata, prima di iscrivere l'ipoteca sui beni del debitore, l'Agente della riscossione deve notificargli, a mente del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; in assenza di tale avviso l'iscrizione ipotecaria è illegittima e va cancellata.
Equitalia Sud Italia si difende con controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile, inammissibile o infondato.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, sollevata dal controricorrente per avere il contribuente depositato copia "semplice" e non autenticata della sentenza impugnata, in quanto Equitalia non ha prospettato le ragioni per le quali tale vizio avrebbe comportato una lesione del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo. Infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. 21 novembre 2016, n. 23638).
I motivi di impugnazione sono tutti inammissibili.
Innanzitutto, presi in considerazione nel loro insieme, occorre rilevare che la sentenza impugnata, oltre a motivare circa la legittimità della notifica avvenuta ex art. 140 c.p.c. in ragione della non equiparabilità del disconoscimento della firma alla querela di falso, fa anche esplicito riferimento alla circostanza che la denuncia ai Carabinieri relativa al disconoscimento della firma, dimostrando inequivocabilmente che il contribuente era stato reso edotto della volontà dell'Ufficio di procedere nei suoi confronti, consente il raggiungimento dello scopo che si pone la notifica, ossia quello di far conoscere al destinatario il contenuto di un atto, sanando così, ex art. 156 c.p.c., eventuali irregolarità del procedimento notificatorio (Cass. 9 agosto 2017, n. 19795). I motivi di ricorso sono invece diretti a dolersi della validità della notifica (ossia solo della prima ratio decidendi), ma non contestano mai anche che essa abbia raggiunto lo scopo (ossia la seconda ratio decidendi), consistente nell'aver fatto conoscere al contribuente la pretesa impositiva del Fisco, così da metterlo in grado di difendersi nel merito nell'eventualità che avesse ritenuto non dovuta tale pretesa (conoscenza che del resto è incontestabile, data la presenza del ricorrente in tutti i gradi di giudizio) o una lesione del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo. Ebbene, ed in conformità al principio di ragionevolezza, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25871).
Peraltro, tutti i motivi di impugnazione sono diretti a contestare diversi momenti del procedimento notificatorio o più in generale del procedimento esecutivo, ma nessuno di essi è diretto a contestare realmente la prima ratio decidendi della sentenza, ossia la non equiparabilità della denuncia ai Carabinieri alla querela di falso: tale ratio peraltro è anche fondata nel merito in quanto questa Corte ha affermato che qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica (Cass., 5 dicembre 2017, n. 29022).
In un caso per certi versi analogo, la Cassazione ha anche affermato che in tema di notifica della cartella di pagamento, effettuata a mezzo posta all'indirizzo attribuito al contribuente dall'estratto di ruolo, ove l'ufficiale postale constati la temporanea irreperibilità del destinatario con successivo invio della relativa raccomandata, spetta al contribuente provare la mancanza di collegamento con detto luogo, non essendo sufficiente allo scopo la sola documentazione anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della proposizione di querela di falso in ordine all'attestazione della "temporanea assenza" (Cass. 24 febbraio 2017, n. 4799).
Quest'ultima pronuncia risponde altresì specificamente al primo e secondo motivo di doglianza (ma è una doglianza immanente anche agli altri motivi), ove sostanzialmente ci si lamenta di una violazione di legge da parte della sentenza impugnata per non aver addossato l'onere della prova della notifica in capo al soggetto ricorrente, senza considerare che, seguendo la ratio di cui al precedente da ultimo citato, una volta che il concessionario della riscossione abbia adempiuto l'onere di produrre la relata di notifica della cartella, spetta al contribuente, in virtù del principio di ragionevolezza, dimostrare eventuali vizi del procedimento notificatorio, tra cui quello consistente nella falsità della firma della relata di notifica.
Sempre nella prospettiva dell'onere della prova, occorre rilevare che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento), con la conseguenza che, in caso d'omissione di uno di essi, la notificazione è nulla, mentre è inesistente solo quando essa manchi del tutto o sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, perchè avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea (Cass. 2 agosto 2005, n. 16141). Pertanto, quand'anche si volesse individuare un vizio della notifica, questa sarebbe al più nullo (peraltro la nullità, si è detto, presuppone la completa omissione di un adempimento; nel caso di specie, al più, vi sarebbe non una omissione ma un semplice difetto) e non inesistente e in tema di contenzioso tributario, per stabilire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 se sia ammissibile l'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto (Cass. 5 maggio 2009, n. 2817).
Quanto poi in particolare al terzo motivo di ricorso, esso è diretto surrettiziamente a contestare la valutazione circa la validità della notifica operata dal giudice di merito (ma tale doglianza è immanente anche agli altri motivi di ricorso), e in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).
Inoltre il ricorrente lamenta una violazione e falsa applicazione di norme di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata, ed è inammissibile la doglianza mediante la quale gli argomenti addotti dal ricorrente, per difetto, come nel caso di specie, di chiarezza e specificità, non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (Cass. 20 settembre 2017, n. 21819), dato che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, formulata in maniera non idonea la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme che si assumono violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. 29 novembre 2016, n. 24298).
Infine, con riferimento specificamente al quarto motivo di ricorso, deve considerarsi che tale doglianza non trova alcun riferimento nella sentenza impugnata e dunque avrebbe dovuto semmai lamentarsi una omessa pronuncia sull'eccezione in esame art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 4. Peraltro, nel merito, in base al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 50, comma 2, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica?, di un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo e tale prescrizione è stata rispettata in quanto il 13 giugno 2008, Equitalia Polis s.p.a. (ora Equitalia Sud Italia) notificava ad M.A. la cartella di pagamento per dazi doganali del 2007 e in data 11 dicembre 2008 (ossia a distanza di meno di un anno) l'Agente della Riscossione faceva eseguire la relativa iscrizione ipotecaria.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. La disciplina delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 30.000, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018
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