Cassazione, ordinanza n. 15007 del 08/06/2018

Ires (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) - Agevolazioni ed esenzioni - art.6, comma1 lett.a) del D.P.R. n. 601/73 - Applicabilità alle aziende sanitarie locali - Esclusione.

Tipologia
Sentenza
Numero
15007
Data
08/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una azienda sanitaria locale aveva ottenuto in appello il rimborso del 50% dell’IRPEG versata, sul presupposto della continuità sostanziale con gli enti ospedalieri destinatari dell’agevolazione. Accogliendo il ricorso dell’Agenzia, la Corte esclude l’equiparazione: la riduzione è un beneficio soggettivo di stretta interpretazione e le aziende sanitarie svolgono anche funzioni diverse dall’assistenza ospedaliera, mentre gli enti ospedalieri conservano distinta autonomia. La sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta il ricorso originario, compensando le spese dell’intero giudizio.

Massima

L'agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG sancita per gli enti ospedalieri dall' art.6, comma1 lett.a) del D.P.R. n. 601/73 non è applicabile, neanche in via di interpretazione estensiva, alle A.S.L.previste dal D.L.gs. n 502/92 non potendo equipararsi, secondo il quadro normativo, agli enti ospedalieri.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la quale, accogliendo l'appello della contribuente, ha affermato il diritto di questa al rimborso del 50 per cento di quanto versato a titolo di IRPEG per gli anni 2002 e 2003. Il giudice di appello ha ritenuto che la contribuente aveva diritto a fruire della riduzione alla metà dell'IRPEG, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 601 del 1973, non potendosi negare il continuum giuridico e sostanziale tra gli enti ospedalieri, contemplati dalla norma, e le aziende sanitarie locali.

2. La ricorrente formula un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 6 del d.p.r. n. 601 del 1973 sostenendo che la norma agevolativa è di stretta interpretazione di talché non può applicarsi alle aziende sanitarie locali che perseguono molteplici scopi e non solo quello della cura degli ammalati.

La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha già affermato il principio, dal quale questo collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui l'agevolazione della riduzione alla metà dell'IRPEG sancita, per gli "enti ospedalieri", dall'art. 6, primo comma, lett. a), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, espressamente inserita tra quelle di carattere soggettivo, non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali costituitesi per effetto del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, non potendo esse, alla stregua del quadro normativo succedutosi nel tempo, equipararsi ai primi, perché assegnatarie, oltre che dell'assistenza ospedaliera, di attività e funzioni nuove e diverse da quelle già svolte da questi ultimi, i quali, peraltro, hanno mantenuto una loro autonomia, o perché costituiti in "aziende ospedaliere", oppure quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle predette a.s.l. (Cass. n. 1687 del 29/01/2016 ; Cass. n. 208 del 09/01/2014; Cass. n. 20249 del 04/09/2013).

2. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese dell'intero giudizio si compensano in considerazione dell'affermarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del giorno 17 maggio 2018.

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