Cassazione, sentenza n. 14929 del 08/06/2018

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sollecitazione di poteri di controllo ufficiosi del giudice - Punto controverso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

Tipologia
Sentenza
Numero
14929
Data
08/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una compagnia aerea chiedeva il rimborso dell’IVA versata sui diritti d’imbarco riaddebitati ai passeggeri; il precedente ricorso dell’Agenzia era stato dichiarato improcedibile per la supposta mancanza della relata di notificazione. La Cassazione ha accolto la revocazione, chiarendo che la mera sollecitazione di un controllo officioso non rende il fatto un punto controverso e accertando che la relata era invece presente. Nella fase rescissoria ha incluso i diritti d’imbarco nella base imponibile IVA, perché integrano il prezzo del servizio, cassando la decisione regionale e rigettando nel merito il ricorso originario della contribuente.

Massima

L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio: ne deriva che non costituisce un punto controverso oggetto di decisione quello rispetto al quale una parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del giudice.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La s.p.a. XXXX versò l'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2005 e 2006, comprendendovi l'ammontare dell'imposta sui diritti d'imbarco da essa riscossi nei confronti dei propri passeggeri, al fine di rivalersi delle somme già versate all'ente di gestione aeroportuale ai sensi della L. n. 324 del 1976, art. 5.

Reputando, tuttavia, che i diritti in questione non fossero corrispettivi imponibili a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13, la contribuente chiese il rimborso del tributo cautelativamente versato e impugnò i conseguenti provvedimenti di diniego, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.

Quella regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia, ribadendo l'applicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, comma 1, n. 3, che esclude dalla base imponibile dell'iva gli importi ricevuti dal soggetto passivo in rimborso di somme anticipate in nome e per conto di terzi.

Il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia è stato dichiarato improcedibile da questa Corte, con sentenza 14 gennaio 2015, n. 419, in base alla considerazione che la ricorrente, pur avendo dichiarato di aver ricevuto notificazione della sentenza impugnata, ne aveva prodotto copia recante in calce l'attestazione di autenticità, ma priva della relata di notificazione.

Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia per ottenerne la revocazione, cui replica la società con controricorso.

Il giudizio proviene da adunanza camerale, in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.

In vista della pubblica udienza sia l'Agenzia sia la società hanno depositato memorie ulteriori.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto in controricorso e ulteriormente argomentato in entrambe le memorie dalla s.p.a. XXXX , è ammissibile.

L'esame degli atti consente difatti di affermare che la questione concernente il deposito della sentenza munita di relata di notificazione da parte dell'Agenzia non abbia costituito punto controverso sul quale questa Corte ebbe a pronunciare.

1.1.- Il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto.

E' la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo.

Per sciogliere l'incertezza, il giudice deve quindi valutare la contestazione, stabilendo se essa sia fondata, o no.

Perciò il legislatore esclude che si configuri l'errore di fatto "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare": se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva.

2.- Nel caso in esame, invece, la questione concernente l'esistenza della relata di notificazione della sentenza impugnata non è stata oggetto di posizione contrapposte, quindi dibattuta e per conseguenza controversa.

Ciò perchè la società, costituendosi con controricorso, non contestò l'esistenza della relata di notificazione nel corpo della sentenza impugnata e non mostrò finanche di avere esaminato la sentenza, per poi negare che fosse corredata della relata.

Si legge difatti nel controricorso che "non è dato evincere dal ricorso se quella che controparte si è riservata di produrre in cancelleria è una copia semplice della sentenza impugnata, oppure se trattasi della stessa copia che la Società le ha notificato. E' appena il caso di rilevare che, nel primo caso, il ricorso sarebbe improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2…").

2.1.- La considerazione si basava quindi sull'esame del ricorso e non già della sentenza che, nel momento in cui il difensore scriveva, non era ancora stata prodotta e che, insiste la parte anche nell'ultima memoria depositata, "…la ricorrente non ha mai chiarito di avere o meno prodotto in giudizio…".

Non si è quindi trattato della contestazione dell'esistenza di un fatto, ossia della negazione dell'esistenza della notificazione della sentenza impugnata, bensì della sollecitazione di esercizio dei poteri officiosi della Corte, per verificare se la sentenza in corso di produzione "è una copia semplice…, oppure…la stessa copia" notificata dalla società.

La pronuncia d'improcedibilità è conseguita all'esercizio di tale controllo officioso, pure in mancanza di controversia sull'esistenza della relata sul corpo della sentenza.

3.- La difesa si è dunque indirizzata a sollecitare l'esercizio del controllo, prospettando soltanto a mò d'ipotesi ("…nel primo caso, il ricorso sarebbe improcedibile…") la conseguenza derivante dalla possibile e soltanto paventata mancanza della relata.

3.1.- Significativamente, d'altronde, quando ha reso le conclusioni in esito alla discussione, la società ha chiesto di rigettare e non già di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

E la stessa contribuente in memoria ha ripetutamente sottolineato che l'Agenzia non ha interloquito sulla questione, a indiretta conferma che questa, per come prospettata, non apparteneva al dibattito processuale.

Non si perviene a conclusioni diverse in considerazione delle conclusioni del pubblico ministero di udienza, che ha invece chiesto di pronunciare l'improcedibilità del ricorso, in quanto non è dato evincere dal verbale quale ragione fosse stata addotta a sostegno della richiesta.

4.- Nè è vincolante la qualificazione come eccezione d'improcedibilità della prospettazione di parte contenuta nella sentenza n. 419/15 di questa Corte.

Ciò perchè in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la Corte è giudice del fatto in particolare quando valuta l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso (tra varie, Cass., ord. 8 maggio 2017, n. 11202).

4.1.- Va quindi affermato il seguente principio di diritto:

"E' inammissibile la revocazione delle sentenze (anche della Corte di cassazione) per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, e art. 391-bis c.p.c., quando il fatto "costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare". Si è in presenza di un punto "controverso" allorchè il fatto sia stato oggetto di contestazione tra le parti, cioè di posizioni contrapposte, e abbia così dato luogo a materia di contrasto e di dibattito, a fronte della quale la pronuncia del giudice non si può configurare come pura svista percettiva, ma assume necessariamente natura di valutazione e di giudizio, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio. Non è, pertanto, idonea a determinare un punto controverso la mera sollecitazione dell'esercizio dei poteri di controllo officiosi del giudice".

5.- Oltre che ammissibile, il ricorso è altresì fondato.

Quanto alla fase rescindente, emerge dagli atti, e sul punto non v'è contestazione tra le parti, che questa Corte sia incorsa in una svista percettiva, perchè la copia della sentenza impugnata depositata dall'Agenzia recava in calce la relata di notificazione mediante consegna diretta, riprodotta in ricorso.

6.- Passando alla fase rescissoria, fondato è l'originario ricorso, col quale l'Agenzia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, aveva dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, art. 9, comma 1, n. 6, art. 13 e art. 15, n. 3, in relazione alla L. n. 324 del 1976, art. 5, sostenendo che i diritti d'imbarco siano assoggettabili ad imposta sul valore aggiunto al momento della rivalsa del vettore nei confronti del passeggero.

Con orientamento costante (inaugurato da Cass. 7 marzo 2014, n. 5362 e confermato, tra varie, da Cass. 14 gennaio 2015, n. 414), questa Corte ha difatti stabilito che, in tema di iva sul corrispettivo del servizio di trasporto aereo, i diritti d'imbarco vanno inclusi nella relativa base imponibile, atteso che, indipendentemente dalla portata retroattiva del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, il loro costo, necessariamente sostenuto dalle compagnie per la prestazione di quel servizio, e dalle stesse addebitato, in via di rivalsa, ai passeggeri, va ad integrare il prezzo del biglietto dai medesimi pagato.

7.- Il ricorso va quindi accolto e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, deciso nel merito, col rigetto del ricorso originariamente proposto.

7.1.- Il consolidamento in tempi recenti dell'indirizzo in questione comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per revocazione e revoca la sentenza n. 419 del 14 gennaio 2015 di questa Corte.

Accoglie il ricorso per cassazione, cassa la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, 15 aprile 2011, n. 113 e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dalla società.

Compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018

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