Cassazione, sentenza n. 14954 del 08/06/2018

Sentenza n. 14954 del 08/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
14954
Data
08/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una fondazione contestava il diniego d’iscrizione nel registro ONLUS, ottenendo ragione nei due gradi di merito nonostante l’Agenzia avesse rilevato carenze dell’atto costitutivo e dello statuto. La Cassazione stabilisce che la mera presenza dell’acronimo ONLUS nella denominazione non basta: lo statuto o l’atto costitutivo devono prevederne espressamente l’uso nella denominazione, nei segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è cassata e la domanda originaria della fondazione viene rigettata, con compensazione delle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Il rappresentante legale della fondazione "Dr. V.S.S. – Onlus" impugnava il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di Bolzano con il quale era stata negata l'iscrizione della fondazione stessa nel registro unitario ONLUS (registro delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) per difetto dei requisiti, sia formali che sostanziali, necessari all'iscrizione. Sosteneva la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, chiedendo conseguentemente l'annullamento del provvedimento impugnato. L'Agenzia si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo che vi era "disaccordo dello Statuto con alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10".

La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano accoglieva il ricorso dando ordine all'Agenzia delle entrate di registrare la ricorrente nel registro unitario – Onlus compensando tra le parti le spese del giudizio. Contro tale pronuncia l'Agenzia delle entrate presentava tempestivo appello sostenendo che nè l'atto costitutivo nè lo statuto della fondazione contenevano l'indicazione di un'attività diretta alla "tutela e conservazione dei tetti e della sostanza architettonica", nè che detti beni dovessero essere di interessi artistico e storico, con conseguente violazione dell'art. 10, comma 1, lett. a) punto 7 D.Lgs. citato; e che nell'atto di costituzione mancavano le previsioni dell'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto (art. 10, comma 1, lett. g) nonchè la previsione dell'uso nella denominazione e in qualsiasi marchio di riconoscimento della denominazione Onlus. L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado concernente la compensazione delle spese.

La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza depositata in data 10 marzo 2009, rigettava entrambi gli appelli dichiarando compensate le spese del giudizio di appello.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'Agenzia affidato a cinque motivi; il contribuente resisteva con controricorso.

In prossimità dell'udienza il contribuente depositava memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10 sostenendo che tale norma stabilisce che per la richiesta iscrizione occorre che lo statuto o l'atto costitutivo dell'organizzazione prevedano "espressamente" come necessario l'uso dell'espressione "organizzazione lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" nell'attività con la quale la fondazione si denomina verso gli altri, nelle comunicazioni da lei rivolte al pubblico o nei segni distintivi da lei utilizzati; e che invece tale previsione è del tutto ignorata sia nello statuto che nell'atto costitutivo.

Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia motivazione omessa o insufficiente e si censura l'impugnata sentenza in quanto si è limitata ad affermare che la denominazione ONLUS si trova sia nell'atto di costituzione (art. 1 di tale atto) che nello Statuto (intestazione dello Statuto), senza spiegare in alcun modo "perchè si debba ritenere" che tali previsioni rendano necessario l'uso dell'espressione "organizzazione lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" nell'attività con la quale la fondazione si denomina verso gli altri, nelle comunicazioni da lei rivolte al pubblico o nei segni distintivi da lei utilizzati.

Con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo. Afferma la ricorrente che la possibilità di considerare la resistente come ONLUS dipende anche dal fatto che l'atto costitutivo o lo statuto prevedano "espressamente l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale"; e che la sentenza appellata si limita ad affermare apoditticamente che tale obbligo "si trova nell'art. 6, lett. d) dell'atto di costituzione", laddove da questo articolo l'obbligo non risulta.

Con il quarto motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 460 del 1997, art. 10 sostenendo che una fondazione che ha come scopo statutario "la conservazione del panorama tradizionale dei tetti rurali e della sostanza architettonica tradizionale di complessi edilizi e fabbricati" non possa dirsi – ai sensi dell'art. 10 cit. – operare nel settore della tutela della promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico-artistico di cui alla L. n. 1089 del 1939.

Con il quinto motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia difetto di motivazione su un fatto decisivo della motivazione in quanto la sentenza impugnata afferma apoditticamente la presenza della parola "tradizionale" nella parte sopra riferita dell'art. 2 dello Statuto; tale parola non verrebbe usata nello Statuto nè in esso vi sarebbe alcun riferimento alla tradizione.

I primi due motivi, che per la loro stretta connessione possono essere affrontati congiuntamente, sono fondati.

Infatti, il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10 applicabile ratione temporis, prevede al comma 1, fra l'altro che "Sono organizzazioni non lucrative di utilità, sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:… (XXXXX) 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (XXXXX) i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"".

Orbene, sia la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano che la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano si limitano ad affermare che il requisito di cui trattasi sussiste per la semplice presenza nell'atto costitutivo e nello statuto della denominazione "ONLUS" (peraltro neppure in forma estesa) e la resistente aggiunge di avere in concreto adempiuto alla prescrizione di cui trattasi. Osserva il Collegio che la norma in esame non ha inteso solo prescrivere che nelle relazioni esterne la ONLUS si qualifichi come tale ma anche che tale comportamento sia previsto come obbligatorio nello statuto e nell'atto costitutivo, il che non è avvenuto nel caso di specie. E tale previsione è dalla legge considerata necessaria perchè l'associazione possa legittimamente dirsi ONLUS e quindi avere diritto all'iscrizione nel registro unitario ONLUS. D'altra parte la norma in questione, non solo perchè chiara nel suo significato ma anche in quanto prevede la possibilità per un ente di iscriversi ad un registro, quello delle ONLUS, dal quale discendono delle agevolazioni fiscali, non è suscettibile di una lettura più ampia: in questo senso si è già espressa la Cassazione (Cass. 25 ottobre 2017, n. 25292), la quale, rilevando che il D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13 bis, comma 1, nel disciplinare le esenzioni, prevede che: "Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative", ha evidenziato la non suscettibilità di applicazione analogica delle norme di esenzione ed agevolazione fiscale quali sono quelle che definiscono il concetto di ONLUS. Gli altri tre motivi restano assorbiti.

Si ritiene che le spese del giudizio di legittimità, nonchè quelle del doppio grado di merito, possano essere integralmente compensate in considerazione della novità e della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 6 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.