Cassazione, sentenza n. 14920 del 08/06/2018
Sentenza n. 14920 del 08/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14920
- Data
- 08/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
A seguito dell’omessa dichiarazione dei redditi, l’Ufficio aveva determinato d’ufficio il reddito sulla base di movimentazioni di capitali provenienti dall’estero; i giudici di merito avevano ritenuto non provata la loro non imponibilità. La Cassazione ha confermato che, nell’accertamento d’ufficio, l’Amministrazione può utilizzare dati comunque acquisiti e presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, trasferendo sul contribuente l’onere della prova contraria. Le doglianze sulla notificazione sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza e il ricorso è stato integralmente rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
C.G. propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, rigettandone l'appello, ha confermato la fondatezza della pretesa espressa con l'avviso di accertamento con cui, per effetto della contestata omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1998, veniva effettuato l'accertamento di ufficio e determinato il reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41.
Costituendosi in primo grado l'Agenzia delle entrate accoglieva la richiesta di riduzione del reddito da fabbricati, annullando in autotutela la parte dell'atto impugnato in cui veniva recuperato a tassazione il relativo reddito, sicchè il giudice di primo grado, dopo aver dato atto che la materia del contendere doveva intendersi circoscritta alle sole movimentazioni di capitali dall'estero, rigettava sul punto il ricorso. E ciò affermando che l'ufficio aveva correttamente agito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, essendosi il contribuente reso responsabile dell'omessa dichiarazione dei redditi e non avendo assolto all'onere, su di lui gravante, di provare che i movimenti di capitale non costituivano suoi redditi imponibili.
Il giudice d'appello, adito dal C., riteneva che "correttamente l'ufficio aveva effettuato, alla luce della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1997, l'accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, ed ha determinato, sulla base degli elementi a propria disposizione e ponendo in essere un atto, l'avviso di accertamento impugnato, esaurientemente motivato in tutte le sue parti, il reddito del contribuente, il quale, per contrastare la pretesa nei suoi confronti avanzata, avrebbe dovuto provare in causa la non imponibilità delle somme entrate nei suoi conti correnti bancari: ciò, però, non è avvenuto".
L'Agenzia delle entrate ha depositato atto di mera costituzione ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione di legge, assume che non risulterebbe fondato "il recupero della maggiore base imponibile" a fronte di segnalazioni dell'anagrafe tributaria allorquando queste siano una semplice segnalazione, e perdipiù "una segnalazione di parte", allorquando tale segnalazione "risulti essere generica in quanto o manchi il codice o aprioristicamente sia stata inserita una causa reddituale", allorquando non sia stato effettuato alcun riscontro con la contabile bancaria e l'estratto conto del soggetto percettore"; e, denunciando vizio di motivazione, assume che "a fronte di specifiche motivazioni circa le origini e la destinazione dei movimenti finanziari, risulterebbe esser priva di motivazione la sentenza laddove la stessa si limiti ad affermare" che il contribuente "avrebbe dovuto provare in causa la non imponibilità delle somme entrate nei suoi conti correnti bancari; ciò però non è avvenuto", senza spiegare perchè tali ragioni non siano state accolte".
Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, assume che "a fronte della specifica censura mossa all'ente impositore relativamente al difetto di motivazione dell'atto consumato in quanto non sarebbero state esplicitate le ragioni del rigetto delle motivazioni addotte dal contribuente, risulti essere priva di motivazione la sentenza loddove essa si limiti ad affermare: "ed ha determinato, sulla base degli elementi a propria disposizione, e ponendo in essere un atto (l'avviso di accertamento impugnato esaurientemente motivato in tutte le sue parti".
Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, assume che "l'inesistenza dell'atto per omessa compilazione della relata di notifica risulta essere un vizio rilevabile di ufficio, e, in quanto tale, proponibile in grado d'appello".
Con il quarto motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, assume che "l'inesistenza dell'atto per essere stato l'atto notificato da un soggetto privo di qualifica di messo speciale autorizzato dall'ufficio delle imposte risulterebbe essere un vizio rilevabile d'ufficio e, in quanto tale, proponibile in grado d'appello".
Con il quinto motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, assume che "la decadenza dell'attività impositiva, derivante dall'inesistenza dell'atto per omessa compilazione della relata di notifica, ovvero per essere stato l'atto notificato da un soggetto privo di qualifica di messo speciale autorizzato dall'ufficio delle imposte, risulterebbe a sua volta vizio rilevabile d'ufficio, e in quanto tale proponibile in grado d'appello".
I primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto legati, sono infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente avuto occasione di chiarire, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. citato -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio" (Cass. n. 3115 del 2006, n. 14939 del 2017).
Per quel che attiene al vizio di motivazione, è appena il caso di rilevare che il giudice ha dato conto dell'idoneità delle presunzioni utilizzate ai fini della prova, e lo ha fatto sulla base degli elementi da esso ritenuti rilevanti; ed ha per contro ritenuto che il contribuente, sul quale gravava il relativo onere, non aveva provato "in causa la non imponibilità delle somme entrate nei suoi conti correnti bancari".
Il terzo ed il quarto motivo si palesano in primo luogo inammissibili per difetto di autosufficienza, attesa la laconicità nella descrizione, prima ancora che del vizio denunciato, della fattispecie stessa, con assorbimento dell'esame del quinto motivo.
Occorre inoltre rilevare, con riguardo alla configurabilità dell'inesistenza della notificazione, che il ricorso sembra presupporre, ed una volta rammentata l'applicabilità agli atti tributari della disciplina della sanatoria degli atti processuali nulli di cui all'art. 156 c.p.c., che "la notificazione dell'atto di impugnazione è inesistente, con conseguente insanabilità "ex tunc", soltanto allorchè la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l'inserimento nello sviluppo del processo, sicchè, ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano – in base ad una valutazione "ex ante" avente ad oggetto l'astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione – un qualche riferimento con il destinatario" (Cass. n. 12301 del 2014).
Più di recente si è affermato il principio – applicabile mutatis mutandis ad una pluralità di atti, secondo le relative specificità – a tenore del quale, "l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa" (Cass. sezioni unite, 20 luglio 2016, n. 14916).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

