Cassazione, sentenza n. 14953 del 08/06/2018
Sentenza n. 14953 del 08/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14953
- Data
- 08/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate a un conferimento immobiliare con accollo di un mutuo, sul quale l’Agenzia e i contribuenti avevano proposto ricorsi contrapposti. Nel giudizio di legittimità i contribuenti hanno documentato l’adesione alla definizione dei ruoli prevista dalla legge, mentre l’Amministrazione ha riconosciuto la correttezza del versamento e aderito alla richiesta di chiusura. La Cassazione non esamina quindi il merito fiscale e dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, compensando integralmente le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società XXXX s.r.l., della quale erano soci P.L., P.J.E. e P.V.M., aveva deliberato, nel corso del 2003, un aumento del capitale sociale. Tale aumento veniva realizzato mediante il conferimento alla società da parte dei soci di una serie di immobili, dei quali gli stessi erano comproprietari; tali immobili erano gravati da un mutuo ipotecario di 3 milioni di Euro ed era previsto l'accollo di tale mutuo da parte della società conferitaria. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute sull'atto di conferimento, la base imponibile era stata determinata ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, deducendo dal valore venale degli immobili conferiti quello del mutuo gravante sugli stessi, accollato alla conferitaria.
Tuttavia, con avviso di liquidazione notificato nel 2005 alla società XXXX s.r.l. e alla socia P.J.E., l'Agenzia delle entrate rettificava la base imponibile (e le conseguenti imposte dovute) ritenendo che non fosse possibile la "deduzione del valore del mutuo ipotecario in quanto, ai fini dell'imposta di registro difettava il carattere dell'inerenza della passività agli immobili trasferiti, mentre, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, la base imponibile doveva essere calcolata prendendo ad esclusivo riferimento il valore venale degli immobili, rimanendo irrilevanti eventuali passività da cui gli stessi fossero gravati.
La società XXXX s.r.l. e la socia P.J.E. impugnavano tale avviso di liquidazione, deducendo che correttamente la base imponibile era stata determinata ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, considerando il valore degli immobili conferiti al netto delle passività accollate a società.
Con sentenza n. 34/01/2006, la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, riuniti i ricorsi, li rigettava.
Proponevano appello i contribuenti, ribadendo le argomentazioni già svolte in primo grado.
Con sentenza n. 212/66/2009 del 16 novembre 2009, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, accoglieva il ricorso limitatamente alla imposta di registro in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, ritenendo legittima la deduzione delle spese di mutuo, rigettandolo invece per le imposte ipotecaria e catastale, per le quali la base imponibile, secondo gli artt. 43 e 51 del Testo unico delle imposte di registro, è rappresentata dal valore lordo dell'immobile.
Contro tale sentenza l'Agenzia delle entrate presentava ricorso affidato a due motivi; i contribuenti XXXX s.r.l. e P.J.E. si costituivano con controricorso proponendo ricorso incidentale.
Con atto depositato prima dell'udienza, i contribuenti formulavano richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo aderito all'istituto della c.d. "rottamazione delle cartelle", di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618. In udienza l'Avvocatura dello Stato dichiarava che i pagamenti effettuati dai contribuenti erano corretti e aderiva alla richiesta di quest'ultimi – fatta propria anche dal Pubblico Ministero – di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Motivi della decisione
Deve essere pronunciata l'estinzione del ricorso per cessata materia del contendere, per avere i contribuenti aderito all'istituto della cd. "rottamazione dei ruoli", di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, (cd. legge di stabilità), in relazione all'adesione da parte dell'Avvocatura, che ha valutato come corretto il versamento effettuato per un importo di Euro 489.129,02, e alla richiesta in tal senso da parte dei contribuenti; si dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7270).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 6 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018
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