Cassazione, sentenza n. 14955 del 08/06/2018

Sentenza n. 14955 del 08/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
14955
Data
08/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava un’iscrizione ipotecaria fondata su cartelle esattoriali, ma la Commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello perché la copia dell’impugnazione, notificata per posta, era stata depositata presso la segreteria del giudice di primo grado oltre trenta giorni. La Cassazione conferma che, secondo la disciplina allora applicabile, tale deposito costituiva un adempimento da eseguire nel termine perentorio previsto a pena d’inammissibilità. Rigettato il ricorso, restano assorbite le contestazioni sulla prescrizione, sulla decadenza e sulla motivazione dell’iscrizione ipotecaria.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, I.G.M. impugnava l'iscrizione ipotecaria avvenuta D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, per la complessiva somma di Euro 47.042, pari al doppio del credito iscritto a ruolo, notificatagli dalla Equitalia G. s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Roma.

Il ricorrente eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa impositiva nonchè la decadenza dal diritto di procedere esecutivamente da parte dell'esattore, il difetto di motivazione dell'iscrizione ipotecaria ed il danno grave per il contribuente derivante dall'azione, ritenuta illegittima, dell'amministrazione finanziaria.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza 452/61/08 del 23 dicembre 2008, rigettava il ricorso, ritenendo che i motivi attinenti al credito in discussione con la cartella non fossero contestabili in questa sede, il cui oggetto del contendere era limitato all'atto di iscrizione ipotecaria.

Avverso detta sentenza proponeva appello lo I. in data 16 novembre 2009, depositato presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio in data 11 dicembre 2009, eccependo la nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di valida motivazione e richiamando i motivi di gravame già dedotti con il ricorso introduttivo, chiedendo che, in totale riforma della sentenza impugnata, venisse annullata l'iscrizione ipotecaria.

Equitalia G. s.p.a. si costituiva in giudizio per rivendicare la legittimità del proprio operato, posto in essere nel rispetto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e fondato su cartelle esattoriali ormai inopponibili.

Successivamente il contribuente, con nota del 14 ottobre 2010, depositava presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale copia conforme del ricorso notificato a G. s.p.a. con il quale aveva proposto appello.

All'udienza di discussione il contribuente chiedeva che uno dei giudici, con il quale aveva avuto poco prima una occasionale discussione, si astenesse e il Presidente decideva di sostituire tale giudice con un altro.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 63/35/11 del 17 gennaio 2011, dichiarava inammissibile l'appello, ritenendo che la L. n. 248 del 2005, art. 3-bis, comma 7, aggiunto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, prevede che se l'appello non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario ma a mezzo del servizio postale, come nel caso di specie, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1, 2 e 3 citato, entro il termine di 30 giorni dalla proposizione dell'appello, a pena di inammissibilità dello stesso rilevabile d'ufficio.

Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso affidato a sei motivi; Equitalia si costituiva con controricorso, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Motivi della decisione

Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 6 e 30 e l'inesistenza della sentenza gravata in quanto uno dei giudici del collegio di appello avrebbe dovuto astenersi mentre invece è stato ricusato dall'appellante, con conseguente necessità che su tale istanza decida il collegio, quando invece il Presidente si è limitato a sostituire il giudice ricusato.

Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia falsa ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in quanto tale norma non prevederebbe un termine perentorio per l'adempimento, così come fa invece nella prima parte relativamente alla costituzione in giudizio.

Con il terzo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia una violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 92 c.p.c. per l'ingiustizia grave e manifesta consistente nell'aver condannato il ricorrente a mille euro di spese.

Con il quarto motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia nullità assoluta della sentenza di primo grado per difetto di valida motivazione, per la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, quali l'eventuale prescrizione del diritto.

Con il quinto motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia prescrizione e decadenza delle pretese tributarie poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria.

Con il sesto motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia nullità dell'iscrizione per difetto di motivazione dell'atto e per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 secondo cui se nella motivazione di un atto si fa riferimento ad un altro, questo deve essere allegato nella norma che lo richiama, mentre nell'iscrizione ipotecaria non sono allegati gli atti che motivano in relazione alla debenza dei vari tributi in relazione ai quali si è proceduto alla suddetta iscrizione.

Il primo motivo, prescindere dalla circostanza che la pretesa sostanziale del ricorrente – ossia il fatto di non essere giudicato da un magistrato con il quale aveva poco prima avuto un diverbio – è stata pienamente soddisfatta con la sostituzione di tale giudice, è inammissibile perchè il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione o di una determinata circostanza dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare (evenienza che nel caso di specie non è avvenuta) in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto ed in quale sede e modo la circostanza sia stata provata o ritenuta pacifica, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. 21 novembre 2017, n. 27568; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062). In effetti, dalla sentenza impugnata neppure risulta che il giudice sostituito non si sia astenuto o sia stato ricusato dal ricorrente.

Il secondo motivo è infondato, dal momento che, secondo questa Corte, qualora, come nel caso di specie, il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, seconda parte, a pena d'inammissibilità dell'appello, deve aver luogo entro il termine perentorio di trenta giorni, indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem", trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame (principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., comma 1, n. 1, da Cass., 6 giugno 2014, n. 12861: nella specie invece l'appello è stato proposto in data 17 novembre 2009, mentre il deposito di una sua copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale è avvenuto solo in data 14 ottobre 2010).

Infatti, secondo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo periodo, ora abrogato ma applicabile ratione temporis, "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (come nel caso di specie, ove l'appello è stato notificato a mezzo del servizio postale), l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".

In effetti, il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 36 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) ha disposto la soppressione della norma appena citata, rendendo non più necessario, ai fini della ritualità della proposizione dell'appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, il deposito di copia dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale; tuttavia, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 121 del 2016, la nuova disposizione si applica agli appelli notificati dopo il 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto legislativo. Per gli appelli proposti, come quello di specie, prima di tale termine deve quindi continuare ad applicarsi la disposizione che prevede l'inammissibilità nel caso di omesso deposito di copia dell'appello presso la Commissione tributaria provinciale in quanto, in mancanza di specifica disposizione transitoria, opera il principio generale secondo cui l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio.

Deve infatti evidenziarsi che con la citata sentenza n. 121 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato infondato il dubbio di costituzionalità riguardante proprio tale norma ora abrogata ma applicabile al caso di specie e che ha determinato l'inammissibilità dell'appello dello I. davanti alla Commissione Tributaria Regionale. Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo periodo, – nel testo risultante dopo le modifiche apportate dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 1, comma 1. Tale disposizione, secondo il giudice a quo, sarebbe stata dettata in violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2.

La questione in esame è stata valutata dalla Consulta alla luce della sua costante giurisprudenza in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, secondo cui in tale ambito il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015 e n. 157 del 2014), che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004). In particolare, la Corte costituzionale ha costantemente sostenuto che tale precetto costituzionale "non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti… purchè non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale" (in tal senso, oltre alla sentenza citata, anche le sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015, n. 243 e n. 157 del 2014). La sentenza n. 121 del 2016 citata ha altresì evidenziato che la disciplina de qua non viola l'art. 24 Cost. in quanto l'onere in essa previsto, non è di per sè eccessivamente gravoso ed è giustificato dalla ratio della norma, ravvisabile nell'intento di "evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado": infatti qualora l'appellante abbia liberamente scelto di notificare il ricorso in appello non avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, "l'unico deterrente per indurre l'appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell'appello stesso è rappresentato dalla sanzione di inammissibilità prevista dalla norma denunciata" (sentenza n. 321 del 2009). Inoltre, conclude la Corte costituzionale, non va dimenticato che la decisione di non avvalersi della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario è rimessa alla libera scelta dell'appellante e quindi, qualora quest'ultimo decida di non avvalersi dell'ufficiale giudiziario per notificare il proprio atto di impugnazione, non può non essere consapevole di assumersi l'onere del deposito presso la segreteria della commissione "ad quem" (sentenza n. 17 del 2011).

Il terzo motivo è inammissibile in quanto la parte la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese ha l'onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (Cass. 21 dicembre 2017, n. 30716; Cass. 8 agosto 2009, n. 18086); inoltre è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica doglianza in merito alle spese, atteso che, in assenza di deduzioni sui concreti pregiudizi subiti, la censura non dimostra l'esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione (Cass. 26 luglio 2016, n. 15363).

I motivi quarto, quinto e sesto sono assorbiti dal rigetto del secondo, in quanto pongono questioni che presuppongono l'ammissibilità dell'appello.

Il ricorso va pertanto rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del contribuente.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.500, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 6 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018

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