Cassazione, sentenza n. 14959 del 08/06/2018

Sentenza n. 14959 del 08/06/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
14959
Data
08/06/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerne la determinazione dell’ICI su un fabbricato D/1 e il rimborso delle somme versate secondo il valore contabile prima dell’attribuzione della rendita catastale. La Cassazione ribadisce che il criterio contabile opera sino alla richiesta di rendita; da tale momento il proprietario aderisce al sistema catastale e può essere tenuto a integrare l’imposta oppure chiedere il rimborso nei termini di legge. Ritenuta corretta l’applicazione di tale principio e inadeguatamente censurato l’accertamento sulla data della dichiarazione catastale, la Corte rigetta il ricorso del Comune.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società XXXX s.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento per Ici relativa agli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, sostenendo che per patto contrattuale, l'alienante avrebbe dovuto accollarsi il pagamento delle imposte sino al momento del rilascio del capannone; che, il capannone era registrato nella categoria D1, ma sprovvisto di rendita catastale, che era stata liquidata l'imposta sul valore di tre milioni di euro, risultante dall'applicazione dei moltiplicatori della rendita catastale "di prossima attribuzione" e non sul valore contabile, e, pertanto, chiedeva il rimborso delle maggiori somme versate rispetto al dovuto.

2. La C.T.P. di Torino accoglieva parzialmente il ricorso relativo agli anni 2005-2006, disponendo che il Comune dovesse rideterminare le sanzioni dovute in base al cumulo giuridico.

3. La stessa commissione respingeva il ricorso relativo all'imposta Ici dell'anno 2007. Avverso le predette sentenze, la società proponeva distinti appelli che, una volta riuniti, venivano rigettati dalla C.T.R. di Torino.

Avverso detta sentenza – n. 40/5/2010 – ricorre per cassazione l'ente comunale svolgendo due motivi.

Nessuno si costituisce per il contribuente.

Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

2. Con il primo motivo, si denuncia omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando che nonostante l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello notificato in busta chiusa, i giudici di secondo grado non si fossero pronunciati.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 ex art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la natura dichiarativa del provvedimento di attribuzione della rendita, risalente all'anno 2007, recettiva di denuncia e successiva variazione risalente agli anni 80. Si deduce che la motivazione attribuisce valore ricognitivo dichiarativo di variazione alla dichiarazione per l'attribuzione della rendita, attribuendo al proprietario nuova situazione giuridica derivante dall'adesione al sistema catastale. In particolare, sostiene l'ente ricorrente che i giudici di seconde cure hanno ritenuto erroneamente che, una volta determinata la rendita, questa retroagisse al momento della presentazione della dichiarazione del 1980.

Dette considerazioni, secondo l'amministrazione comunale, sono destituite di fondamento in quanto, per gli immobili di categoria D, non iscritti in catasto, la determinazione della base imponibile sul valore contabile costituisce una eccezione alla regola generale della utilizzabilità della rendita catastale.

Secondo l'art. 5, il valore contabile deve essere utilizzato fino all'anno in cui i fabbricati siano iscritti in catasto con attribuzione di rendita e fino a quando il proprietario non presenta la dichiarazione per l'ottenimento della rendita, egli si sottrae alla regola generale della determinazione della base imponibile con metodo catastale.

Sostiene, ancora, l'ente comunale, che, poichè la società contribuente aveva presentato istanza di accatastamento del fabbricato solo il primo agosto 2007, da detta data poteva trovare applicazione il criterio catastale.

4. Quanto alla prima censura (omessa pronuncia) è sufficiente rammentare che, secondo pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in tal senso Cass., 08/03/2007, n. 5351).

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta, dunque, la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la valutazione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 20311/2011; Cass. 29191/2017; n. 24155/2017).

Nel caso di specie l'accoglimento da parte della C.T.R. del gravame proposto dalla contribuente, all'esito dell'esame nel merito dei motivi che ne erano posti a fondamento, comporta evidentemente l'implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dello stesso.

Peraltro, l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare l'esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, (Cass. 22759/2014; n. 2687/2015; n. 6835/2017).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la motivazione può essere integrata dalla Corte, la quale ha più volte affermato il principio per cui la spedizione del ricorso o dell'atto di appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso, anzichè in plico senza busta come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell'appellante fornire la prova della infondatezza della contestazione formulata.

5. Anche la seconda censura è infondata.

Come è noto, infatti, il contrasto emerso in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura dichiarativa o costitutiva della rendita con riferimento ad immobili classificabili in categoria D ai fini della determinazione della base imponibile dell'ICI, tributo per il quale i precedenti versamenti siano stati provvisoriamente effettuati secondo il valore contabile, è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il seguente principio di diritto: "In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge". (Cfr. Cass. sez. unite 9 febbraio 2011, n. 3160 e Cass. civ. S.U. 15 febbraio 2011, n. 3666, alle quali si è uniformata la successiva giurisprudenza; v. Cass. 2014/12753; 2016/18056; 807/2018).

Detto principio, reso riguardo ad immobili classificabili in categoria D non ancora iscritti in catasto, risulta a fortiori estensibile ad immobile già accatastato ed in attesa di attribuzione di rendita definitiva nella categoria D.

6. Ebbene, ad avviso della ricorrente, la contribuente avrebbe presentato la prima dichiarazione solo nell'anno 2007, mentre dalla sentenza emerge che la dichiarazione risale agli anni 80, discrepanza che implica, non una valutazione, ma una constatazione o accertamento che quella informazione probatoria utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (circostanza questa che non emerge nè dalla censura nè dalla sentenza impugnata.; V. Cass. n. 10749/2015).

7. Detta censura avrebbe dovuto, allora, essere introdotta attraverso il vizio di motivazione della sentenza, criticando la ricostruzione e l'interpretazione del materiale istruttorio accolta dalla sentenza impugnata ed evidenziando l'erroneità del risultato raggiunto dal giudice del merito attraverso l'allegazione e la dimostrazione dell'inesistenza o della assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo la ricorrente limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. n. 3994 del 25/02/2005).

Peraltro, la parte che denunci, con il ricorso per cassazione l'erronea valutazione delle prove (come nella specie) ha l'onere, oltre che di riprodurre nel ricorso stesso il tenore esatto dei documenti anche di indicare dove essi siano stati prodotti, essendo al giudice di legittimità istituzionalmente vietato di ricercare direttamente le prove negli atti di causa o di compiere indagini integrative rispetto ai fatti prospettati dalle parti (Cass. 2007 n. 11460). L'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), previsto a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo, a tal fine, neppure sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte, in detta ipotesi mancante (Cass. 23542/2017; Cass. 2015 n. 23575; in tal senso cfr. la stessa Cass. n. 22726/11; cfr. pure, tra le molte, Cass. sez. 5 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. civ. sez. 5 22 ottobre 2010, n. 21686; Cass. civ. sez. 5 12 gennaio 2010, n. 303).

In ogni caso, il travisamento del fatto non è fatto oggetto di censura da parte dell'ente comunale che lamenta invece una violazione di legge insussistente, avendo la C.T.R. fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalle S.U. di questa Corte.

Il ricorso va dunque rigettato.

8. Stante la contumacia della società, le spese sostenute dall'ente comunale restano a suo carico.

P.Q.M.

LA CORTE – Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018

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