Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 2246

Cassazione, ordinanza n. 2246 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2246 del 02/02/2021

Gli avvisi avevano recuperato redditi non dichiarati costituiti da mance, regalie e rimborsi ricevuti dalla clientela alberghiera; contribuente e Agenzia contestavano sotto differenti profili la decisione regionale, che aveva assoggettato a imposta soltanto una quota delle somme. La Corte non ha esaminato la qualificazione fiscale delle erogazioni, poiché gli eredi avevano aderito alla definizione agevolata della controversia, versando quanto dovuto, e entrambe le parti avevano chiesto la chiusura del processo. È stata quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Pace Fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 2230

Cassazione, ordinanza n. 2230 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2230 del 02/02/2021

Dopo un accertamento con adesione sull’errata imputazione temporale di costi, una cooperativa chiedeva il rimborso IRES connesso alla maggiore perdita maturata nell’anno di corretta competenza, benché per quell’anno non avesse versato imposta. La Corte ha escluso il rimborso di versamenti meramente “virtuali”: l’azione restitutoria presuppone un pagamento indebito effettivo, mentre le perdite possono rilevare nei periodi successivi secondo le regole applicabili. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata e il ricorso originario della contribuente rigettato.

N. 2245

Cassazione, ordinanza n. 2245 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2245 del 02/02/2021

L’Amministrazione aveva attribuito al socio unico, ai fini IRPEF, i maggiori utili extracontabili accertati induttivamente in capo alla società a ristretta base sociale; la CTR aveva annullato gli avvisi richiamando la coeva decisione favorevole alla società, non ancora definitiva. La Corte ha affermato che l’accertamento societario costituisce il presupposto di quello rivolto al socio e che, fino al relativo giudicato, il processo sul reddito di partecipazione deve essere sospeso quando la pendenza sia allegata e provata. Accolti i primi due motivi dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio; la questione sulla misura imponibile è rimasta assorbita.

  • Accertamento fiscale
  • IRPEF
  • Società di capitali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 2229

Cassazione, ordinanza n. 2229 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2229 del 02/02/2021

La controversia riguardava la deducibilità dell’ammortamento finanziario di un fabbricato costruito su terreno altrui in forza di un diritto di superficie temporaneo, oltre all’inerenza di provvigioni superiori alla percentuale contrattuale. La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia sull’ammortamento: l’articolo 104 TUIR riguarda le concessioni pubblicistiche e non si estende al rapporto privatistico, nel quale l’acquisto finale della costruzione deriva dall’accessione. Il testo fornito si interrompe durante la motivazione e non consente di ricostruire prudentemente la decisione sugli altri motivi né il dispositivo finale.

  • IRES
  • IRAP
  • Contabilità e Bilancio
  • Imprese
  • Accertamento fiscale
N. 2244

Cassazione, ordinanza n. 2244 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2244 del 02/02/2021

Due avvisi avevano rideterminato induttivamente, ai fini IRES, IRAP e IVA, il reddito di una società; la CTR, pur riconoscendo i presupposti dell’accertamento, li aveva annullati perché riteneva errata la ricostruzione di rimanenze e ricavi e non praticabile una diversa quantificazione. La Cassazione afferma che il processo tributario è giudizio d’impugnazione-merito: rilevata un’incongruenza sostanziale, il giudice deve determinare la corretta imposta entro le domande delle parti, valutando gli elementi istruttori utilizzabili. Accolto il relativo motivo dell’Agenzia, la sentenza è cassata con rinvio.

N. 2228

Cassazione, ordinanza n. 2228 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2228 del 02/02/2021

Il contribuente sosteneva la tempestività del ricorso contro un avviso di accertamento, richiamando la data apposta sulla busta postale; la CTR aveva sospeso il processo per consentire una querela di falso, ma era stata presentata soltanto una denuncia penale. La Corte ha affermato che la sospensione richiede una querela di falso ritualmente proposta e che l’avviso di ricevimento, dotato di fede privilegiata, prevale sui timbri della busta quanto alla data di consegna. Accertata la tardività, la sentenza è stata cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere iniziata.

N. 2243

Cassazione, ordinanza n. 2243 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2243 del 02/02/2021

L’accertamento recuperava un’agevolazione sugli investimenti in territori colpiti da calamità e irrogava contestualmente le relative sanzioni, dopo un accesso mirato nei locali della contribuente; l’atto era stato notificato 41 giorni dopo, senza verbale di chiusura. La Cassazione stabilisce che il termine dilatorio di sessanta giorni tutela anche in caso di accessi brevi o destinati alla sola acquisizione documentale e che la sua violazione, in assenza di specifica urgenza, rende nullo l’accertamento. La nullità si estende alle sanzioni contestuali: accolto il ricorso originario della contribuente.

N. 2227

Cassazione, ordinanza n. 2227 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2227 del 02/02/2021

L’Agenzia impugnava la decisione che aveva annullato avvisi relativi a omesse dichiarazioni, fatture attive non contabilizzate e canoni di locazione non fatturati, deducendo anche ultrapetizione e vizi motivazionali. La Corte non ha esaminato tali questioni nel merito: la notificazione del ricorso per cassazione non era stata tempestivamente riattivata dopo il primo esito negativo e mancavano gli avvisi di ricevimento. Poiché la ripresa era avvenuta oltre il termine considerato applicabile e senza giustificazione documentata, il ricorso dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile.

  • Dichiarazioni
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IVA
N. 2242

Cassazione, ordinanza n. 2242 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2242 del 02/02/2021

La controversia riguardava la tassazione ordinaria, come reddito diverso, di una somma collegata a una permuta immobiliare sottoposta a condizione sospensiva, che la CTR aveva qualificato come corrispettivo dell’obbligo di non utilizzare i beni per nove anni. La Cassazione rileva che le censure miravano principalmente a ottenere una diversa interpretazione del contratto senza denunciare specificamente la violazione dei relativi canoni ermeneutici; risultavano inoltre carenti le doglianze sulla prova dell’incasso e sulla cartella notificata al coerede. Il ricorso è dichiarato integralmente inammissibile.

N. 2226

Cassazione, ordinanza n. 2226 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2226 del 02/02/2021

La ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, documentando il pagamento delle somme dovute e chiedendo la cessazione della materia del contendere. La Corte, ritenuti sussistenti i presupposti della procedura, ha dichiarato estinto il giudizio e ha lasciato le spese a carico delle parti che le avevano anticipate. Ha inoltre precisato che l’estinzione non comporta il raddoppio del contributo unificato, previsto per le diverse ipotesi di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

N. 2241

Cassazione, ordinanza n. 2241 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2241 del 02/02/2021

L’Ufficio aveva tassato come reddito diverso una quota del corrispettivo pecuniario previsto da una permuta immobiliare condizionata; la CTR, interpretando il contratto, aveva ravvisato il compenso per il mancato utilizzo novennale del terreno e ridotto l’imponibile riferibile all’anno accertato. La Cassazione giudica inammissibili le censure perché non indicavano i canoni di interpretazione contrattuale violati, non individuavano un preciso fatto decisivo omesso e non si confrontavano con le motivazioni sull’avviso e sulle spese. Il ricorso del contribuente è quindi dichiarato inammissibile.

N. 2225

Cassazione, ordinanza n. 2225 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2225 del 02/02/2021

La controversia riguardava una cartella emessa per il recupero di crediti d’imposta utilizzati in compensazione; i giudici di merito avevano ritenuto non provata la notificazione dell’atto presupposto per una ritenuta divergenza dei relativi identificativi. La Corte ha giudicato apparente la motivazione della CTR, che non aveva esaminato la distinzione, illustrata dall’Agenzia, tra numero identificativo, codice atto e codice ufficio né la documentazione prodotta. Il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio alla CTR affinché riesamini le questioni e regoli le spese.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 2240

Cassazione, ordinanza n. 2240 del 2/02/2021

Corte costituzionale - Sindacato di legittimita' costituzionale - Giudizio incidentale - Decisioni - Accoglimento (illegittimita' costituzionale) - Effetti prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - Presunzione ex art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Estensione al lavoro autonomo e professionale - Declaratoria di incostituzionalità - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.

Un accertamento verso un professionista aveva ricostruito maggiori compensi, ai fini IRPEF, IVA e ILOR, utilizzando versamenti e prelevamenti rilevati sui conti bancari. La Cassazione afferma che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della presunzione relativa ai prelievi dei lavoratori autonomi retroagisce sui rapporti non consolidati: anche per annualità precedenti, i meri prelevamenti devono essere esclusi dal maggior reddito; conferma invece l’inapplicabilità del termine dilatorio alle verifiche svolte a tavolino. Accolto il secondo motivo, la sentenza è cassata con rinvio per rideterminare l’imponibile.

  • Accertamento fiscale
  • Professionisti
  • IRPEF
  • IVA
  • Processo tributario
N. 2224

Cassazione, sentenza n. 2224 del 2/02/2021

Sentenza n. 2224 del 02/02/2021

La controversia riguardava il disconoscimento, per difetto di inerenza e antieconomicità, del costo sostenuto da una società di persone per l’acquisto di opuscoli, con conseguente imputazione dei maggiori redditi ai soci e presunzione di distribuzione degli utili nella società di capitali a ristretta base partecipativa coinvolta nella catena societaria. La Cassazione ha affermato che anche i costi indeducibili effettivamente sostenuti incrementano il reddito d’impresa presumibilmente distribuito ai soci. Riuniti i procedimenti connessi, ha respinto i ricorsi dei contribuenti e, accogliendo quello dell’Agenzia, ha rigettato nel merito il ricorso originario del socio.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Società di persone
  • Società di capitali
  • IRES
N. 2239

Cassazione, ordinanza n. 2239 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2239 del 02/02/2021

Nel giudizio su un accertamento sintetico, la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia perché notificato mediante un messo speciale, pronunciandosi comunque anche sulla prova della capacità di spesa della contribuente. La Cassazione chiarisce che l’Amministrazione finanziaria può notificare tramite messo autorizzato gli atti del processo tributario sia in primo grado sia in appello; la successiva motivazione di merito, resa dopo la statuizione assorbente d’inammissibilità, è irrilevante e non impugnabile per difetto d’interesse. La sentenza è cassata con rinvio alla CTR.

  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
N. 2223

Cassazione, sentenza n. 2223 del 2/02/2021

Sentenza n. 2223 del 02/02/2021

L’accertamento induttivo attribuiva al contribuente ricavi derivanti dalla commercializzazione non dichiarata di prodotti petroliferi, richiamando un processo verbale che rinviava a intercettazioni e a una consulenza tecnica coperte da segreto investigativo e conosciute soltanto dopo la notifica. La Cassazione ha ritenuto insufficiente tale doppia motivazione per relationem: i documenti determinanti devono essere già conosciuti o almeno agevolmente conoscibili, mentre la sottoscrizione del verbale ne rendeva superflua la sola allegazione. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Corte ha cassato la sentenza e accolto nel merito il ricorso originario.

N. 2254

Cassazione, ordinanza n. 2254 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2254 del 02/02/2021

La controversia riguardava la motivazione dell’avviso che, dopo una procedura DOCFA e un sopralluogo, aveva attribuito all’immobile la categoria A/8 anziché la A/7 proposta, lasciando invariati classe e vani. La Corte ha precisato che, quando l’Ufficio non disattende i dati di fatto dichiarati ma compie una diversa valutazione tecnica del bene, l’indicazione del nuovo classamento soddisfa l’obbligo motivazionale; una motivazione più analitica occorre invece se mutano gli elementi fattuali. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio per l’esame delle censure assorbite.

  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 2238

Cassazione, ordinanza n. 2238 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2238 del 02/02/2021

L’Ufficio aveva tassato come redditi diversi i corrispettivi rateali per diritti di superficie venticinquennali costituiti su terreni agricoli destinati a impianti fotovoltaici, mentre la CTR aveva annullato gli accertamenti relativi a due annualità. La Cassazione ribadisce che la costituzione del diritto reale di superficie non integra un obbligo personale di permettere e che la sua durata determinata non ne modifica la natura; non può inoltre verificare d’ufficio una diversa fattispecie impositiva estranea all’atto. Il motivo dell’Agenzia, formulato impropriamente come omesso esame, è dichiarato inammissibile.

N. 2221

Cassazione, sentenza n. 2221 del 2/02/2021

Sentenza n. 2221 del 02/02/2021

Il giudizio verteva su un accertamento sintetico fondato sull’incoerenza tra spese e redditi dichiarati, nonché sugli effetti di una domanda di definizione agevolata rimasta incompleta. La Cassazione ha escluso l’estinzione già dichiarata, poiché non risultavano il deposito degli atti necessari alla sospensione né il pagamento sufficiente; ha inoltre precisato che la delega di firma sopravvive al trasferimento del dirigente che l’aveva conferita, salvo revoca del nuovo titolare. La censura sulla valutazione delle prove relative alla restituzione di un finanziamento societario è stata dichiarata inammissibile e il ricorso è stato respinto.

  • Accertamento fiscale
  • Pace Fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IRPEF
N. 2253

Cassazione, ordinanza n. 2253 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2253 del 02/02/2021

La società contestava sia la motivazione degli avvisi emessi dopo procedura DOCFA, sia l’attribuzione della categoria D/8, anziché C/1, alle unità comprese in un outlet. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sui dati catastali e sulla stima diretta e ha valorizzato l’appartenenza degli immobili a un unico proprietario, le infrastrutture comuni e l’unitarietà del progetto commerciale, elementi incompatibili con l’asserita piena autonomia funzionale delle singole unità. Ha quindi giudicato infondato il ricorso, confermando la classificazione speciale D/8 riconosciuta dai giudici di merito.

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