Cassazione, ordinanza n. 2246 del 2/02/2021
Ordinanza n. 2246 del 02/02/2021
Gli avvisi avevano recuperato redditi non dichiarati costituiti da mance, regalie e rimborsi ricevuti dalla clientela alberghiera; contribuente e Agenzia contestavano sotto differenti profili la decisione regionale, che aveva assoggettato a imposta soltanto una quota delle somme. La Corte non ha esaminato la qualificazione fiscale delle erogazioni, poiché gli eredi avevano aderito alla definizione agevolata della controversia, versando quanto dovuto, e entrambe le parti avevano chiesto la chiusura del processo. È stata quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate.
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