Cassazione, ordinanza n. 2254 del 02/02/2021
Ordinanza n. 2254 del 02/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2254
- Data
- 02/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava la motivazione dell’avviso che, dopo una procedura DOCFA e un sopralluogo, aveva attribuito all’immobile la categoria A/8 anziché la A/7 proposta, lasciando invariati classe e vani. La Corte ha precisato che, quando l’Ufficio non disattende i dati di fatto dichiarati ma compie una diversa valutazione tecnica del bene, l’indicazione del nuovo classamento soddisfa l’obbligo motivazionale; una motivazione più analitica occorre invece se mutano gli elementi fattuali. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio per l’esame delle censure assorbite.
Testo della pronuncia
RITENUTO
che:
1. A seguito di rettifica del classamento proposto con procedimento DOCFA, l'Agenzia delle Entrate notificava a (XXXXX) avviso di accertamento con attribuzione all'immobile oggetto della suindicata procedura, la Categoria A/8, classe 3, vani 16,5 con rendita catastale pari a Euro 2.726,89 a fronte della proposta Categoria A/7, classe 3, vani 16,5 con rendita catastale pari a Euro 2.641,68.
2. Il contribuente proponeva ricorso e la CTR di Venezia, con sentenza n. 289/03/17, depositata il 24/02/20167, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'avviso di accertamento impugnato.
3. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
4. Il contribuente ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. L'Agenzia delle Entrate deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7, per aver la CTR annullato l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva modificato la rendita catastale proposta dal contribuente a seguito di procedura DOCFA, in quanto motivato con la sola indicazione della norma utilizzata per operare la suddetta modifica.
La ricorrente, dopo aver posto in luce il carattere partecipato della procedura DOCFA volta all'attribuzione della rendita catastale ad un immobile, rileva che l'atto impugnato era, in ragione di cio', sufficientemente motivato con l'indicazione delle norme poste a fondamento dell'attivita' rettificativa dell'Ufficio. Infine, la ricorrente rileva che la rendita riportata nell'atto di accertamento era conseguente a un sopralluogo dell'immobile per come comprovato dalla foto depositate nei giudizi di merito.
2. Il ricorso e' fondato.
Con riferimento all'attribuzione della rendita catastale mediante la procedura disciplinata dal Decreto Legge 23 gennaio 1993, n. 16, articolo 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal Decreto Ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), questa Corte (Cass. n. 3394 del 2014) ha, condivisibilmente, ritenuto che, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la indicata procedura, l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata – ancorche' sommaria – motivazione che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l'Ufficio "non puo' limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perche' la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA viene disattesa".
Tale principio contrasta, solo in apparenza, con la giurisprudenza (Cass. n. 2268 del 2014) secondo cui in tali ipotesi l'obbligo di motivazione e' soddisfatto mediante la mera indicazione nell'atto di rettifica dei dati oggettivi e della classe attribuiti dall'Agenzia, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell'atto.
Ed invero, questa Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento e' soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione dovra' essere piu' approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 31809 del 2018, n. 23237 del 2014, n. 21532 del 2013).
Nel primo caso, infatti, gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente, non disattesi dall'Ufficio, risultano immutati, di talche' la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita si riduce ad una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. In simili ipotesi risulta evidente che la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non gia' ai fini della legittimita' dell'atto, ma della concreta attendibilita' del giudizio espresso. Diversamente, laddove la rendita proposta con la DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l'Ufficio dovra', appunto, specificarle per i motivi sopra indicati.
2.1 Nel caso in esame la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha ritenuto non sufficientemente motivato l'avviso di accertamento con il mero richiamo alle norme poste a fondamento dello stesso e, per effetto delle quali, a fronte della proposta Categoria A/7, classe 3, vani 16,5 con rendita catastale pari a Euro 2.641,68, ha attribuito la Categoria A/8, classe 3, vani 16,5 con rendita catastale pari a Euro 2.726,89.
L'atto impositivo, diversamente da quanto affermato dalla CTR, risulta sufficientemente motivato, assumendo all'uopo rilievo l'attribuzione di una diversa Categoria catastale che pone in luce come il nuovo classamento non si fonda su elementi di fatto diversi da quelli indicati dal contribuente, ma su una differente valutazione compiuta dall'Ufficio sul valore economico del bene. Da cio' consegue che l'onere motivazionale, in ragione della procedura partecipata in esame (DOCFA), puo' dirsi pienamente adempiuto con l'attribuzione della Categoria diversa da quella indicata dal contribuente fondata proprio sulla indicata valutazione tecnica.
Nel caso di specie, per come affermato dalla ricorrente e non contestato dal contribuente, ai fini di una effettiva partecipazione del contribuente al procedimento in esame, assume, poi, rilievo la circostanza che l'immobile di cui e' giudizio e' stato sottoposto a sopralluogo da parte dell'Ufficio per come risulta anche dalla documentazione fotografica versata in atti nel giudizio di merito e riportata dalle sentenze di primo e secondo grado.
2.2 Costituisce principio consolidato di questo giudice di legittimita' che sulle questioni sollevate nel giudizio di merito e non riproposte in sede di legittimita', all'esito del relativo assorbimento, esplicito o implicito da parte del giudice dell'impugnazione di merito, non si forma giudicato implicito, non potendo le questioni dichiarate "assorbite" essere proposte nel giudizio di cassazione neanche mediante ricorso incidentale condizionato, in difetto di una anche implicita statuizione sfavorevole in ordine alle medesime.
Consegue da cio' che, poiche' la forza preclusiva della sentenza di cassazione ha per oggetto soltanto le questioni che costituiscono il presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronunzia cassata, le suddette questioni possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio (v. in tal senso tra le altre Cass. n. 5681 del 2003; n. 26264 del 2005; n. 1566 del 2011; Sez. U n. 23833 del 2015), assumendo rilievo, nel caso di specie, l'omesso esame compiuto dai giudici di merito circa le ulteriori censure proposte dal contribuente e ritenute assorbite per effetto della declaratoria di illegittimita' dell'atto impugnato per carenza di motivazione.
3. Per le suesposte considerazioni, la sentenza impugnata deve esser ssata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, che procedera' alla disamina del suddetto profilo, alla luce dei principi enunciati, nonche' dei motivi assorbiti, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
– Accoglie il ricorso, sa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione.
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