Cassazione, ordinanza n. 2240 del 02/02/2021

Corte costituzionale - Sindacato di legittimita' costituzionale - Giudizio incidentale - Decisioni - Accoglimento (illegittimita' costituzionale) - Effetti prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - Presunzione ex art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Estensione al lavoro autonomo e professionale - Declaratoria di incostituzionalità - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.

Tipologia
Sentenza
Numero
2240
Data
02/02/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un accertamento verso un professionista aveva ricostruito maggiori compensi, ai fini IRPEF, IVA e ILOR, utilizzando versamenti e prelevamenti rilevati sui conti bancari. La Cassazione afferma che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della presunzione relativa ai prelievi dei lavoratori autonomi retroagisce sui rapporti non consolidati: anche per annualità precedenti, i meri prelevamenti devono essere esclusi dal maggior reddito; conferma invece l’inapplicabilità del termine dilatorio alle verifiche svolte a tavolino. Accolto il secondo motivo, la sentenza è cassata con rinvio per rideterminare l’imponibile.

Massima

In tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 – che ha ritenuto irragionevole e contraria al principio di capacità contributiva la presunzione che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo sia a sua volta produttivo di reddito – retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato.

CED, Cassazione, 2021

Testo della pronuncia

RILEVATO

che:

con sentenza n. 371/21/13 pubblicata il 17 dicembre 2013 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 192/1/12 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da (XXXXX) avverso l'avviso di accertamento n. (XXXXX) emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate e con il quale era stato determinato il maggior reddito da compensi professionali per Euro 111.104,00 a fronte' di Euro 30.239,00 dichiarati, sulla base della presunzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, con riferimento ai prelevamenti e versamenti effettuati sul conto corrente proprio e cointestato al proprio coniuge, con conseguente maggiori imposte IRPEF, IVA ed ILOR;

che la Commissione Tributaria Regionale ha considerato che alla fattispecie in esame non si applica il termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, previsto per il caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati ad attivita' commerciali al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente, ma non nel caso, come quello in esame, in cui il medesimo contribuente era stato gia' messo in grado di difendersi trattandosi di verbali di contraddittorio e non di verbali di constatazione;

che la Commissione tributaria regionale ha inoltre considerato che la presunzione legale di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, e' applicabile anche ai professionisti e puo' essere vinta solo con prove precise che il contribuente non aveva fornito.

CONSIDERATO

che:

(XXXXX) ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;

che l'Agenzia delle Entrate si e' costituita tardivamente al solo scopo di partecipare all'eventuale discussione;

che (XXXXX) si e' costituita ex articolo 111 c.p.c., quale successore a titolo universale in qualita' di erede di (XXXXX) deceduto nelle more del giudizio;

che la costituzione di (XXXXX) e' inammissibile non avendo questa documentato la dedotta qualita' di successore a titolo universale;

che con il primo motivo si lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento al mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto da tale norma dal termine delle operazioni di controllo prima dell'emissione dell'avviso di accertamento;

che con il secondo motivo si deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32, affermandosi che la presunzione legale prevista da tale norma puo' essere superata anche da altre presunzioni da parte del contribuente, e comunque questi aveva prodotto documentazione da cui si potrebbe evincere che le somme versate e prelevate non si riferiscono all'attivita' professionale svolta;

che con il terzo motivo si assume la nullita' della sentenza per violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, lamentandosi la mancata pronuncia da parte del giudice dell'appello su tutti i motivi di impugnazione;

che il primo motivo e' infondato. E' infatti insegnamento di questa Corte, che le garanzie procedimentali di cui alla L. n. 212 del 2000, articoli 6 e 12, comma 7, trovano applicazione solo al processo verbale di constatazione redatto a chiusura di operazioni di verifica condotte dagli organi dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali e non anche alle verifiche svolte a tavolino, ovvero senza accesso ai locali anzidetti (Cass. ord. n. 8628/16). Correttamente, quindi, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame il termine invocato inteso a garantire la difesa del contribuente che, in questo caso, aveva avuto modo di difendersi proprio nel contraddittorio verbalizzato;

In ordine al secondo motivo di ricorso va considerato che la questione va oggi posta in termini diversi, poiche' nel frattempo e' intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 depositata il 6 ottobre 2014, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, come modificato dalla L. 30 dicembre 2014 n. 311, articolo 1, comma 402, lettera a), n. 1), (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005) limitatamente alle parole "o compensi". Dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che la Corte ha ritenuto la norma irragionevole e contraria al principio di capacita' contributiva essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attivita' professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito. La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (articoli 136 Cost., e L. Cost. 11 marzo 1953, n. 87, articolo 30, comma 3); di conseguenza gli effetti della pronunzia retroagiscono e si applicano anche ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da decisioni passate in giudicato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6926 del 07/05/2003, Rv. 562712 – 01). La citata sentenza della Corte Costituzionale, pertanto, trova applicazione anche nel presente procedimento, in quanto il rapporto processuale non si e' ancora esaurito. Inoltre, trattandosi di una questione di diritto, puo' essere rilevata d'ufficio, senza necessita' di preventiva prospettazione della questione alle parti, perche' la regola di cui all'articolo 384 c.p.c., comma 3, si riferisce soltanto all'ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito (Cass. 20 luglio 2011, n. 15964).

Il secondo motivo di ricorso pertanto deve essere accolto, e la causa, in cui deve essere rideterminato il reddito imponibile, con accertamento in fatto che escluda i prelievi bancari dal computo dell'imponibile, va rimessa al giudice a quo per un nuovo giudizio, in cui dovra' essere osservato il seguente principio di diritto: "per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 pubblicata l'8 ottobre 2014, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, come modificato dalla L. 30 dicembre 2014, n. 311, articolo 1, comma 402, lettera a), n. 1), (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005) limitatamente alle parole "o compensi", gli accertamenti fiscali nei confronti dei lavoratori autonomi fondati sulla norma dichiarata illegittima, anche se relativi ad anni di imposta precedenti alla sentenza, purche' non ancora definitivi, devono essere rivisti, escludendo dal maggior reddito oggetto di accertamento le movimentazioni bancarie di mero prelievo effettuate dai conti correnti nella disponibilita' del contribuente;

che il terzo motivo e' assorbito;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione a quanto sopra esposto, con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita', alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

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