Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 2237

Cassazione, ordinanza n. 2237 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2237 del 02/02/2021

La CTR aveva confermato la nullità di un accertamento IRPEG e IVA sottoscritto da un funzionario, poiché l’Agenzia non aveva prodotto la delega contestata dalla contribuente. In Cassazione l’Ufficio ha prospettato che il firmatario agisse quale direttore facente funzioni durante le ferie del titolare, ma tale ricostruzione e il relativo provvedimento organizzativo non risultavano ritualmente introdotti nei gradi di merito. La Corte ribadisce che, quando la legittimazione alla firma è contestata, spetta all’Amministrazione dimostrarla; per plurime carenze del motivo, dichiara il ricorso inammissibile.

N. 2220

Cassazione, sentenza n. 2220 del 2/02/2021

Sentenza n. 2220 del 02/02/2021

La controversia concerneva l’aliquota applicabile ai redditi di una controllata estera localizzata in un territorio a fiscalità privilegiata, imputati per trasparenza a una controllante residente che non aveva prodotto reddito imponibile proprio. La Cassazione ha escluso l’aliquota minima del 27 per cento, poiché, in assenza di imponibile, la controllante non dispone di un’aliquota media della quale quella misura rappresenti la soglia minima; trova quindi applicazione l’aliquota ordinaria del 33 per cento. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza favorevole alla società è stata cassata con rinvio.

  • Estero
  • IRES
  • Accertamento fiscale
  • Società di capitali
  • Contenzioso
N. 2252

Cassazione, ordinanza n. 2252 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2252 del 02/02/2021

Le contribuenti contestavano il riclassamento di un immobile situato in una microzona comunale, con passaggio dalla classe 3 alla classe 6, che la CTR aveva ritenuto sufficientemente motivato. La Corte ha stabilito che la revisione diffusa della microzona è soltanto il presupposto della procedura: l’avviso deve indicare concretamente gli elementi urbani, ambientali ed edilizi riferibili alla singola unità, senza limitarsi a formule standardizzate o a generici miglioramenti del contesto. Accolto il ricorso, la sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto l’impugnazione originaria.

N. 2236

Cassazione, ordinanza n. 2236 del 2/02/2021

Ordinanza n. 2236 del 02/02/2021

L’accertamento IRES, IRAP e IVA aveva disconosciuto i costi pagati a una cooperativa, ritenendo che i suoi dipendenti fossero in realtà subordinati della società contribuente; nelle more, il giudice del lavoro ha escluso tale presupposto e l’Agenzia ha annullato integralmente l’atto in autotutela, disponendo gli sgravi. La Cassazione afferma che la cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento prevale anche sulle eventuali cause d’inammissibilità e impone di rimuovere le decisioni divenute inattuali. Il giudizio è dichiarato estinto, con compensazione delle spese di ogni grado.

  • Autotutela
  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
  • IVA
N. 2219

Cassazione, sentenza n. 2219 del 2/02/2021

Sentenza n. 2219 del 02/02/2021

La CTR aveva dichiarato inesistente la notificazione dell’appello dell’Agenzia eseguita tramite messo speciale e aveva inoltre giudicato invalido l’accertamento bancario per mancanza di contraddittorio preventivo. La Cassazione ha stabilito che la modalità speciale prevista per gli atti dell’Amministrazione finanziaria si applica anche alla notificazione dell’appello, che era quindi valida. Accolto il primo motivo, ha cassato con rinvio; la censura sul contraddittorio è stata dichiarata inammissibile per carenza d’interesse, poiché la preliminare dichiarazione d’inammissibilità dell’appello aveva privato la CTR del potere di pronunciarsi sul merito.

N. 2073

Cassazione, sentenza n. 2073 del 29/01/2021

Sentenza n. 2073 del 29/01/2021

L’istanza chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per attività professionale, ma la CTR l’aveva respinta perché non rappresentava anche i redditi derivanti da un’ulteriore attività imprenditoriale. La Cassazione ha precisato che, nelle cause contro il silenzio-rifiuto, il contribuente deve provare l’assenza dei presupposti impositivi, mentre l’Amministrazione può contestare anche in appello le lacune della domanda, trattandosi di mera difesa e non di eccezione nuova. Le ulteriori censure sull’autonoma organizzazione non colpivano la ragione decisiva della sentenza; il ricorso è stato pertanto rigettato.

  • IRAP
  • Professionisti
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 2072

Cassazione, sentenza n. 2072 del 29/01/2021

Sentenza n. 2072 del 29/01/2021

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRAP per due annualità, ma la CTR aveva ritenuto decisiva l’incompletezza dell’istanza, che non indicava i redditi derivanti da un’attività imprenditoriale ulteriore rispetto a quella professionale. La Cassazione ha chiarito che la contestazione formulata dall’Agenzia soltanto in appello costituiva una mera difesa sull’originario tema del diritto al rimborso e non una nuova eccezione vietata. Poiché le altre doglianze sull’autonoma organizzazione non investivano questa autonoma ragione della decisione, il ricorso è stato rigettato.

N. 2071

Cassazione, sentenza n. 2071 del 29/01/2021

Sentenza n. 2071 del 29/01/2021

L’accertamento aveva imputato al contribuente una maggiore plusvalenza da cessione di partecipazioni, ritenendo elusiva la sequenza negoziale realizzata tramite una società estera; i giudici di merito avevano confermato la ripresa, escludendo però le sanzioni. La Cassazione ha condiviso la valutazione circa il disegno elusivo, desunto dal collegamento temporale delle operazioni, dall’interposizione estera e dai vantaggi fiscali, respingendo le relative censure. Ha tuttavia accolto il dodicesimo motivo, rilevante per la ripartizione della plusvalenza rispetto alla diversa quota effettivamente ceduta dal contribuente, e ha dichiarato assorbiti i motivi successivi.

  • Accertamento fiscale
  • Estero
  • Operazioni straordinarie
  • Contenzioso
  • Società
N. 2070

Cassazione, sentenza n. 2070 del 29/01/2021

Sentenza n. 2070 del 29/01/2021

Gli avvisi contestavano a un’impresa di trasporto pubblico locale l’indebita deduzione IRAP della quota di contributi regionali riferibile al costo del personale, che l’Ufficio considerava destinata al ripianamento generale delle perdite. Durante il giudizio, la società ha dedotto che l’imposta era stata integralmente versata con riserva di rimborso, mai successivamente richiesto e ormai prescritto, dichiarando di non avere più interesse a una pronuncia sul merito. La Cassazione, rilevata la sopravvenuta assenza di qualsiasi utilità pratica dell’impugnazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile e compensato integralmente le spese.

  • IRAP
  • Contributi
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imprese
N. 2069

Cassazione, sentenza n. 2069 del 29/01/2021

Sentenza n. 2069 del 29/01/2021

La controversia riguardava il recupero di IRES, IRAP e IVA fondato sull’asserita inesistenza oggettiva di prestazioni fatturate, che i giudici di merito avevano invece ritenuto effettive. La Cassazione afferma che l’Amministrazione può provare la fittizietà mediante indizi gravi, precisi e concordanti; solo dopo tale valutazione spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni, non bastando regolarità contabile e pagamenti. Ritenuta carente e contraddittoria la motivazione regionale sugli elementi addotti dall’Ufficio, accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla CTR in diversa composizione.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRES
  • IRAP
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 2068

Cassazione, sentenza n. 2068 del 29/01/2021

Sentenza n. 2068 del 29/01/2021

La lite concerneva la detrazione dell’IVA su una consulenza relativa a un’operazione di acquisizione con indebitamento, che l’Ufficio riteneva estranea all’attività della società destinataria del costo. La Cassazione stabilisce che l’appello tributario soddisfa il requisito di specificità quando individua chiaramente questioni e doglianze, anche riproponendo le originarie ragioni contrapposte alla decisione di primo grado. Accoglie quindi il primo motivo dell’Agenzia, dichiara inammissibile quello sull’inerenza perché la CTR, dichiarato inammissibile l’appello, non poteva pronunciarsi nel merito, cassa e rinvia.

N. 2067

Cassazione, sentenza n. 2067 del 29/01/2021

Sentenza n. 2067 del 29/01/2021

La controversia riguardava la deducibilità IRES dei compensi reversibili versati da una società alle partecipanti per l’attività amministrativa svolta da dipendenti di queste ultime. La Cassazione conferma che tali somme non costituiscono compensi corrisposti direttamente agli amministratori, deducibili per cassa, ma corrispettivi per una prestazione di servizi ricevuta: il costo segue pertanto il principio generale di competenza. Poiché la decisione regionale era conforme a tale criterio, la Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia e la condanna alle spese del giudizio di legittimità.

N. 2066

Cassazione, sentenza n. 2066 del 29/01/2021

Sentenza n. 2066 del 29/01/2021

Una società incorporante chiedeva il rimborso di un’eccedenza IRPEG indicata nella dichiarazione, sostenendo che l’impugnazione dell’accertamento che ne aveva ridotto l’importo avesse interrotto la prescrizione; la CTR aveva invece dichiarato prescritto il credito. La Cassazione ribadisce che l’esposizione del credito in dichiarazione vale già come istanza di rimborso e assoggetta l’azione alla prescrizione decennale. Nel testo fornito la Corte dichiara fondati, nei termini esposti, i motivi relativi all’effetto interruttivo del precedente giudizio, senza riportare il dispositivo conclusivo.

N. 2065

Cassazione, sentenza n. 2065 del 29/01/2021

Sentenza n. 2065 del 29/01/2021

La lite verteva sul rimborso di eccedenze IRPEG e ILOR indicate in dichiarazione e ridotte da un accertamento successivamente impugnato; la CTR aveva escluso che quel giudizio interrompesse la prescrizione. La Cassazione afferma che l’indicazione del credito in dichiarazione costituisce già istanza di rimborso e che l’azione resta soggetta alla prescrizione decennale; precisa inoltre che la speciale previsione richiamata dalla contribuente riguarda IRPEG e IRPEF, non ILOR. I motivi sull’interruzione sono dichiarati fondati nei termini esposti, ma il dispositivo finale non compare nel testo fornito.

N. 1875

Cassazione, sentenza n. 1875 del 28/01/2021

Sentenza n. 1875 del 28/01/2021

La controversia riguardava un accertamento per due annualità, una sola delle quali definita mediante condono, e la contestata omessa fatturazione di canoni di locazione che l’Ufficio riteneva rimasti fuori contabilità. La Cassazione esclude, nei motivi riportati, che l’erronea richiesta dell’Agenzia di dichiarare cessata la materia del contendere costituisse rinuncia alla pretesa tributaria, poiché il giudice deve verificare d’ufficio l’effettivo perfezionamento della definizione; respinge inoltre la censura concernente i canoni. Il testo fornito non contiene il dispositivo conclusivo né l’esito degli ulteriori motivi.

  • Accertamento fiscale
  • Locazione immobili
  • Pace Fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 1874

Cassazione, sentenza n. 1874 del 28/01/2021

Sentenza n. 1874 del 28/01/2021

Una società statunitense priva di stabile organizzazione chiedeva il rimborso dell’ILOR versata sulle royalties ricevute da licenziatari italiani, ritenendole escluse perché astrattamente assoggettabili a ritenuta. La Cassazione chiarisce che, nel regime convenzionale applicabile al 1982, l’esenzione da IRPEG e ritenuta non comportava anche l’esclusione dall’ILOR: questa richiedeva l’effettivo assoggettamento a ritenuta, non la mera assoggettabilità. Accoglie pertanto il ricorso dell’Agenzia, cassa la decisione impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, rigetta nel merito il ricorso originario della contribuente.

N. 1873

Cassazione, sentenza n. 1873 del 28/01/2021

Sentenza n. 1873 del 28/01/2021

La lite concerneva una cartella emessa dopo un accertamento con adesione rateizzato: il contribuente aveva pagato la prima rata ma non aveva tempestivamente prestato la garanzia allora richiesta, versando poi le rate in ritardo. La Cassazione afferma che pagamento iniziale e garanzia erano entrambi indispensabili al perfezionamento; i pagamenti successivi e una circolare amministrativa non potevano sanarne l’omissione, sicché restava efficace l’accertamento originario, contestabile solo mediante tempestiva impugnazione. Accoglie il motivo dell’Agenzia, cassa la sentenza e rigetta nel merito il ricorso contro la cartella.

  • Accertamento fiscale
  • Accertamento e riscossione
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 1872

Cassazione, sentenza n. 1872 del 28/01/2021

Sentenza n. 1872 del 28/01/2021

L’avviso di accertamento era stato emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla chiusura della verifica, termine che la CTR aveva ritenuto violato in assenza di specifiche ragioni d’urgenza. La Cassazione conferma che il termine tutela il contraddittorio procedimentale e va rispettato senza necessità che il contribuente dimostri un concreto pregiudizio; la sola imminente decadenza dell’azione accertativa non integra urgenza, salvo fatti precisi non imputabili all’Amministrazione. Poiché l’Ufficio non aveva provato tali circostanze, la Corte rigetta il ricorso.

N. 1871

Cassazione, sentenza n. 1871 del 28/01/2021

Sentenza n. 1871 del 28/01/2021

La società incorporante chiedeva il rimborso di un’eccedenza IRPEG esposta in dichiarazione e ridotta da un accertamento impugnato, sostenendo che quel giudizio avesse interrotto la prescrizione; la CTR aveva accolto l’eccezione dell’Ufficio. La Cassazione ribadisce che l’indicazione del credito nella dichiarazione costituisce già istanza di rimborso e che il relativo diritto è soggetto a prescrizione decennale. I motivi concernenti l’effetto interruttivo dell’impugnazione dell’accertamento sono dichiarati fondati nei termini illustrati, mentre il testo fornito si interrompe prima del dispositivo conclusivo.

N. 1870

Cassazione, sentenza n. 1870 del 28/01/2021

Sentenza n. 1870 del 28/01/2021

La controversia riguarda la prescrizione del diritto al rimborso di un’eccedenza IRPEG indicata nella dichiarazione e successivamente ridotta da un avviso di accertamento, impugnato dalla contribuente. La Corte afferma che l’esposizione del credito in dichiarazione vale già come istanza di rimborso e che l’effetto interruttivo della domanda giudiziale richiede la riferibilità dell’atto proprio al credito azionato. Poiché l’impugnazione investiva l’accertamento che aveva ridotto quell’eccedenza, la Corte ritiene fondati i motivi relativi all’interruzione della prescrizione, diversamente da quanto deciso in appello.

  • Accertamento e riscossione
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Dichiarazioni

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