Cassazione, ordinanza n. 2237 del 2/02/2021
Ordinanza n. 2237 del 02/02/2021
La CTR aveva confermato la nullità di un accertamento IRPEG e IVA sottoscritto da un funzionario, poiché l’Agenzia non aveva prodotto la delega contestata dalla contribuente. In Cassazione l’Ufficio ha prospettato che il firmatario agisse quale direttore facente funzioni durante le ferie del titolare, ma tale ricostruzione e il relativo provvedimento organizzativo non risultavano ritualmente introdotti nei gradi di merito. La Corte ribadisce che, quando la legittimazione alla firma è contestata, spetta all’Amministrazione dimostrarla; per plurime carenze del motivo, dichiara il ricorso inammissibile.
- Accertamento fiscale
- Processo tributario
- IRES
- IVA

