Cassazione, ordinanza n. 2226 del 02/02/2021
Ordinanza n. 2226 del 02/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2226
- Data
- 02/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, documentando il pagamento delle somme dovute e chiedendo la cessazione della materia del contendere. La Corte, ritenuti sussistenti i presupposti della procedura, ha dichiarato estinto il giudizio e ha lasciato le spese a carico delle parti che le avevano anticipate. Ha inoltre precisato che l’estinzione non comporta il raddoppio del contributo unificato, previsto per le diverse ipotesi di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Testo della pronuncia
RILEVATO
CHE:
– (XXXXX), ricorrente avverso la sentenza n. 955/17/2014 della CTR di Firenze, si e' avvalsa della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, di cui al Decreto Legge n. 50 del 2017, articolo 11 (conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017), ed ha provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto, allegando la documentazione e le relative note di ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate, con nota 8.3.2020;
– la ricorrente ha chiesto declaratoria di cessazione della materia del contendere e che sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta;
– la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilita' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilita' o improcedibilita' dell'impugnazione (Cass. n. 25485 dell'8.3. 2018).
La Corte, con la presenza del Presidente Dott. D. M. e con la presenza, da remoto, degli altri componenti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
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