Cassazione, ordinanza n. 2245 del 02/02/2021
Ordinanza n. 2245 del 02/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2245
- Data
- 02/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione aveva attribuito al socio unico, ai fini IRPEF, i maggiori utili extracontabili accertati induttivamente in capo alla società a ristretta base sociale; la CTR aveva annullato gli avvisi richiamando la coeva decisione favorevole alla società, non ancora definitiva. La Corte ha affermato che l’accertamento societario costituisce il presupposto di quello rivolto al socio e che, fino al relativo giudicato, il processo sul reddito di partecipazione deve essere sospeso quando la pendenza sia allegata e provata. Accolti i primi due motivi dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio; la questione sulla misura imponibile è rimasta assorbita.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
1. L'Agenzia delle Entrate ha notificato alla (XXXXX) s.r.l. unipersonale, esercente la vendita al dettaglio di abbigliamento, due avvisi, relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, con i quali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 2, ha accertato induttivamente il maggior reddito imponibile della contribuente ai fini Ires, Irap ed Iva, determinando di conseguenza le maggiori imposte dovute, con interessi e sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate ha altresi' notificato a (XXXXX), socio unico della (XXXXX) s.r.l. unipersonale, due avvisi, relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, con i quali, in considerazione della ristretta base sociale della societa' e della relativa presunzione di distribuzione dei maggiori utili non dichiarati, di cui al predetto accertamento nei confronti della societa', ha attribuito, ai fini Irpef, al contribuente il maggior reddito imponibile da partecipazione, con i relativi accessori. Il contribuente ha proposto un unico ricorso avverso entrambi gli atti impositivi a lui rivolti e la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari lo ha accolto solo in parte, riducendo la base imponibile accertata al 40% degli utili extra-bilancio.
Proposti l'appello principale dal contribuente e quello incidentale dall'Amministrazione, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, con la sentenza n. 04/04/2013, depositata il 25 marzo 2013, ha accolto il primo, annullando ambedue gli avvisi contestati.
L'Amministrazione ha quindi proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza d'appello, e il contribuente si e' costituito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo l'Ufficio ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c., per avere il giudice a quo accolto in appello il ricorso introduttivo del socio, avverso gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, per la sola ragione dell'avvenuto accoglimento in appello, con la sentenza n. 04/04/2013 di cui ante, del ricorso introduttivo della societa' a ristretta base sociale avverso gli avvisi emessi a carico di quest'ultima. Infatti, rileva l'Ufficio ricorrente, la sentenza favorevole alla societa', emessa dalla medesima CTR, non era passata in giudicato quando, nella stessa data ma in giudizi distinti, e' stato deciso ed accolto l'appello del socio.
2. Con il secondo motivo l'Ufficio ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 295 c.p.c., per non avere il giudice a quo ne' riunito i due giudizi d'appello (quello di cui era parte il socio e quello di cui era parte la societa'), ne' sospeso (come aveva richiesto lo stesso contribuente) quello del socio in attesa che venisse deciso irrevocabilmente quello della societa', in ordine all'esistenza ed all'entita' dei ricavi sociali non dichiarati, dai quali presumere gli utili distribuiti occultamente al socio.
2.1. Il primo ed il secondo motivo vanno trattati congiuntamente
per la loro connessione e sono ammissibili e fondati, avendo questa Corte chiarito che " In tema di imposte sui redditi, nell'ipotesi di societa' di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento relativo agli utili extracontabili della societa', anche se non definitivo, e' presupposto dell'accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali, sicche' l'impugnazione dell'accertamento "pregiudicante" costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex articolo 295 c.p.c., ai fini della decisione della lite sull'accertamento "pregiudicato" relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall'impugnazione del provvedimento impositivo." (Cass. 07/03/2016, n. 4485).
Nel caso di specie, la circostanza che pendesse il giudizio che aveva per oggetto l'atto impositivo nei confronti della societa' era palese alla CTR, che infatti ha motivato la decisione sull'accertamento verso il socio mutuandola da quella resa dallo stesso giudice sull'accertamento verso la societa', benche' quest'ultimo provvedimento non fosse passato in giudicato.
All'accoglimento dei due motivi segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito.
3. Con il terzo motivo l'Ufficio ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 47, comma 1,, per avere il giudice a quo implicitamente rigettato il suo appello principale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ridotto la base imponibile degli utili extracontabili, nei confronti del socio, del 40%.
Il motivo e' assorbito dall'accoglimento dei primi due.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita'.
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