Cassazione, ordinanza n. 2246 del 02/02/2021

Ordinanza n. 2246 del 02/02/2021

Tipologia
Sentenza
Numero
2246
Data
02/02/2021
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli avvisi avevano recuperato redditi non dichiarati costituiti da mance, regalie e rimborsi ricevuti dalla clientela alberghiera; contribuente e Agenzia contestavano sotto differenti profili la decisione regionale, che aveva assoggettato a imposta soltanto una quota delle somme. La Corte non ha esaminato la qualificazione fiscale delle erogazioni, poiché gli eredi avevano aderito alla definizione agevolata della controversia, versando quanto dovuto, e entrambe le parti avevano chiesto la chiusura del processo. È stata quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le aveva anticipate.

Testo della pronuncia

RILEVATO

che:

1. (XXXXX) propose ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione reddito non dichiarato, in relazione agli anni d'imposta 2006 e 2007, all'esito di una verifica dalla quale era emerso che il contribuente, dipendente della (XXXXX) s.r.l. in qualita' di Capo ricevimento presso l' (XXXXX), aveva ricevuto diverse somme a titolo di mance, regalie e rimborsi spese corrisposte dalla clientela dell'albergo.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigetto' il ricorso, ritenendo tassabili tutte le somme di denaro che il lavoratore subordinato aveva percepito da terzi, non a titolo retributivo, ma sotto forma di "mance" in occasione dell'espletamento delle mansioni inerenti il suo status di lavoratore alle dipendenze di un terzo.

3. Proposto appello dal contribuente, il quale ribadi' che l'erogazione delle mance non dipendeva dal rapporto di lavoro tra datore e lavoratore, ma esclusivamente dal rapporto liberale che si instaurava tra il cliente ed il lavoratore, sicche' doveva escludersi l'applicabilita' dell'articolo 51 t.u.i.r., che invece presupponeva che il rapporto di lavoro fosse non l'occasione, ma la causa della mancia, la Commissione Regionale, accogliendo parzialmente l'appello, osservo' che si trattava di reddito estraneo al rapporto di lavoro, ed in particolare di liberalita' di carattere esclusivamente personale inquadrabile nell'ambito dell'articolo 770 c.c., assoggettabile all'imposta del reddito per la quota parte erogata dal cliente con la finalita' di remunerare il dipendente per i servizi richiesti e resi nell'ambito dell'attivita' lavorativa ("…costituiscono elemento da assoggettare all'imposta del reddito nella misura coerente con la reale liberalita' netta remunerata quale corrispettivo conseguente ad un rapporto fiduciario personale compiuto nell'ambito di servizi richiesti e resi nell'attivita' lavorativa…").

4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (XXXXX), con due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato a sei motivi.

5. In data 26 novembre 2018, (XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX), nella qualita' di eredi di (XXXXX), hanno depositato istanza con la quale hanno dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie di cui alla disposizione del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 6 ed hanno chiesto, ai sensi dello stesso Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, comma 10, la sospensione del processo.

In accoglimento dell'istanza, il Collegio, all'esito della adunanza camerale del 20 novembre 2018, con ordinanza resa in pari data, ha sospeso il processo, ai sensi del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 6, comma 10.

L'Agenzia delle Entrate, con istanza datata 18 maggio 2020, alla quale e' stata allegata comunicazione di regolarita' della definizione della lite, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

In prossimita' dell'adunanza camerale (XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX), in qualita' di eredi di (XXXXX), hanno depositato istanza con la quale chiedono dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articoli 49 e 51 e sostengono che la C.T.R., nell'affrontare la questione della tassabilita' delle "mance", ha attribuito rilevanza decisiva alla circostanza che le somme sono erogate dai clienti ai sensi dell'articolo 770 c.c., comma 2, "ossia in occasione di servizi resi o comunque in conformita' agli usi".

A loro avviso, la sentenza impugnata viola le disposizioni normative richiamate in rubrica, le quali comprendono tra i redditi di lavoro dipendente soltanto le erogazioni liberali che "derivano" (articolo 49) e sono percepite "in relazione" (articolo 51) al rapporto di lavoro.

Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 49 definisce come reddito di lavoro i proventi che "derivano" dal rapporto tra datore di lavoro e dipendente avente ad oggetto la prestazione di lavoro, mentre le mance ineriscono ad un rapporto diverso, ossia quello che intercorre tra cliente e lavoratore, e che l'articolo 51 t.u.i.r., a sua volta, attribuisce rilevanza alla sola circostanza che le "erogazioni liberali" siano percepite "in relazione" al rapporto di lavoro, ossia che siano collegate da un nesso di causalita' con il rapporto di lavoro, secondo la prospettazione dei ricorrenti, "le erogazioni liberali" (come le mance) possono essere qualificate come reddito di lavoro dipendente solo quando sussiste un nesso di causalita' con il rapporto di lavoro, con la conseguenza che, qualora tale nesso manca, il provento non puo' essere qualificato tale.

2. Con il secondo motivo denunciano la sentenza impugnata per omesso esame di un punto decisivo, facendo rilevare che la C.T.R. ha osservato che le mance rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente quanto alla quota parte che rappresenta il carattere remunerativo e per individuare tale quota astratta ha ritenuto "…ragionevole rapportare l'imposizione alla meta' del carico fiscale previsto per la donazione come sopra esaminata", omettendo di accertare quale sarebbe tale quota parte.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la difesa erariale denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la C.T.R. ritenuto di dover considerare tassabili solo le mance caratterizzate dall'animus donandi, richiamando la disciplina dell'articolo 770 c.c., nonostante l'oggetto della controversia fosse circoscritto alla tassabilita' o meno per l'intero dell'ammontare delle mance percepite.

4. Con il secondo motivo, la Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 51 t.u.i.r. e articolo 770 c.c., in quanto i giudici regionali, prevedendo che dal totale degli importi ripresi a tassazione debba essere dedotta una percentuale forfettaria del 50 per cento, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 770 c.c., non invocabile nel caso di specie, hanno disatteso la disposizione di cui all'articolo 51 t.u.i.r., che si basa sulla "onnicomprensivita'" del concetto di reddito di lavoro dipendente, prevedendo la totale imponibilita' di quanto il dipendente riceve.

5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, l'Agenzia delle Entrate censura la decisione impugnata per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la C.T.R. proceduto ad una errata ricostruzione dei fatti di causa.

6. Con il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale, la controricorrente denuncia contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, sottolineando che i giudici di merito, dopo avere ritenuto la generale assoggettabilita' a tassazione di quanto a qualsiasi titolo percepito dal dipendente sulla base dell'articolo 51 t.u.i.r., quantificano forfettariamente (nella misura del 50 per cento) gli importi da sottoporre a tassazione, senza peraltro indicare il percorso logico giuridico seguito per giungere a tale quantificazione.

7. Con il sesto motivo del ricorso incidentale (indicato nel controricorso con il numero 1), l'Agenzia delle Entrate censura, in via subordinata, la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 113 c.p.c., deducendo che, in caso di ritenuta non fondatezza delle precedenti doglianze, la sentenza risulta comunque errata laddove ha applicato una riduzione forfettaria degli importi da sottoporre a tassazione, essendo precluso, in ambito tributario, il giudizio secondo equita'.

8. Preliminarmente all'esame dei motivi di ricorso, come sopra esposto, va rilevato che l'Agenzia delle Entrate ha depositato, in data 18 maggio 2020, istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 46, comma 3, allegando comunicazione della regolarita' della definizione agevolata della lite, dalla quale si evince che le parti contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, articolo 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ed hanno provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione.

Anche i contribuenti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

9. Considerato che alla luce della richiesta dell'Agenzia delle Entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie e' quella di pervenire all'estinzione del processo pendente, in accoglimento di tale richiesta e in conformita' ai principi indicati da Cass. n. 24083 del 3 ottobre 2018, va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, essendosi verificata la fattispecie prevista dalla legge che regola l'adesione agevolata ed avendo i contribuenti provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Le spese del processo estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, comma 13 restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha anticipate.

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