Indagini bancarie e accessi fiscali: autorizzazioni sotto esame
Le ordinanze Cass. n. 19956 e n. 19960 del 15 giugno 2026 impongono che l’autorizzazione alle indagini bancarie sia preventiva, conoscibile e dotata di un contenuto minimo verificabile: in mancanza, i dati acquisiti sono inutilizzabili e l’accertamento è viziato nella parte dipendente da quelle risultanze. Resta invece da definire, presso le Sezioni Unite, se l’inutilizzabilità valga anche per accessi fiscali anteriori all’art. 7-quinquies dello Statuto. La difesa deve distinguere i due binari, chiedere gli atti e formulare eccezioni puntuali.
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