Cassazione, ordinanza n. 2239 del 02/02/2021
Ordinanza n. 2239 del 02/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2239
- Data
- 02/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio su un accertamento sintetico, la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia perché notificato mediante un messo speciale, pronunciandosi comunque anche sulla prova della capacità di spesa della contribuente. La Cassazione chiarisce che l’Amministrazione finanziaria può notificare tramite messo autorizzato gli atti del processo tributario sia in primo grado sia in appello; la successiva motivazione di merito, resa dopo la statuizione assorbente d’inammissibilità, è irrilevante e non impugnabile per difetto d’interesse. La sentenza è cassata con rinvio alla CTR.
Testo della pronuncia
RILEVATO
che:
con sentenza n. 576/40/13 pubblicata il 18 luglio 2013 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio sezione distaccata di Latina ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 536/1/11 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da (XXXXX) avverso l'avviso di accertamento n. (XXXXX) con il quale era stato accertato con metodo sintetico Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 38, commi 4, 5 e 6, il reddito di Euro 76.271,00 a fronte di quello inferiore dichiarato di Euro 13.629,00 per l'anno 2005;
che la Commissione Tributaria ha considerato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado e notificato a mezzo di messo speciale dell'Agenzia abilitato alla notifica di atti amministrativi ma non anche di atti giudiziari, ma lo ha comunque rigettato nel merito considerando che la contribuente aveva fornito la prova della provenienza dei redditi verificati dall'Ufficio, facendo applicazione del concetto di "famiglia fiscale" avendo la (XXXXX) usufruito di un mutuo bancario contratto dalla propria figlia ed avendo percepito la quota di un terzo di un indennizzo giudiziario;
che l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi;
che (XXXXX) resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si deduce la nullita' della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 53, 16 e 20, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si sostiene che un'interpretazione logico sistematica del citato articolo 16, che disciplina la notifica degli atti del processo tributario e che prevede la possibilita' di notifica da parte dei pubblici uffici anche avvalendosi di messi comunali o autorizzati, induce ad affermare che tale possibilita' sia di portata generale, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione;
che con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce che la contribuente non avrebbe assolto all'onere probatorio relativo alla propria capacita' di spesa;
che con il terzo motivo si assume insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
che il primo motivo e' fondato. La Commissione Tributaria Regionale, pur rigettando l'appello, nella motivazione, riguardo alla notifica del gravame tramite messo, afferma che "l'appello… va ritenuto inammissibile"; orbene per costante giurisprudenza di questa Corte (fra le tante, Cass. 12 novembre 2001 n. 13969; Cass. 11 novembre 2011, n. 23618; Cass.30 dicembre 2015, n. 26053; Cass. 11 marzo 2020, n. 6855), la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria puo' essere effettuata a mezzo di messo autorizzato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 16, comma 4, tanto in primo grado quanto in appello;
che il resto della motivazione della sentenza impugnata che riguarda il merito, e' superflua in quanto una statuizione di inammissibilita' (Cass. SS.UU. 17 giugno 2013 n. 15122) ovvero una statuizione preliminare e assorbente sul processo (Cass. SS.UU. 20 febbraio 2007 n. 3840) comportano che il giudice si spogli della "potestas iudicandi" rendendo la motivazione sul merito irrilevante, perche' svolta "ad abundantiam" (Cass. 19 dicembre 2017, n. 30393);
che il secondo ed il terzo motivo con i quali si pretende un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, sono conseguentemente inammissibili per difetto di interesse;
che la sentenza impugnata va quindi cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata alla medesima Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, che si adeguera' a quanto sopra e provvedera' anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita', alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione.
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