Cassazione, ordinanza n. 2230 del 02/02/2021
Ordinanza n. 2230 del 02/02/2021
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2230
- Data
- 02/02/2021
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo un accertamento con adesione sull’errata imputazione temporale di costi, una cooperativa chiedeva il rimborso IRES connesso alla maggiore perdita maturata nell’anno di corretta competenza, benché per quell’anno non avesse versato imposta. La Corte ha escluso il rimborso di versamenti meramente “virtuali”: l’azione restitutoria presuppone un pagamento indebito effettivo, mentre le perdite possono rilevare nei periodi successivi secondo le regole applicabili. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata e il ricorso originario della contribuente rigettato.
Testo della pronuncia
RILEVATO
1. La contribuente veniva attinta da p.v.c. in data 05/10/2007, che riscontrava mediante presentazione di istanza di adesione relativa all'annualita' 2005. Segnatamente, prestava adesione ai rilievi mossi dall'Ufficio circa l'errata imputazione temporale rispetto alla corretta competenza fiscale. E cosi' si ritenevano erroneamente dedotti nel 2005 dei costi che avrebbero dovuto essere dedotti nel 2004 e nel 2006. Il procedimento di adesione veniva definito in data 09/04/2009, ritenendo fondati tutti i rilievi esposti circa l'errata competenza fiscale ad eccezione di uno, e cui faceva seguito il pagamento in data 28.04.2009.
La cooperativa presentava a seguire istanza di rimborso sia per Ires sia per Irap e per entrambe le suddette annualita': l'Ufficio non riscontrava detta istanza che pertanto poteva ritenersi rifiutata essendosi formato il silenzio rifiuto.
2. La contribuente adiva cosi' il giudice di prossimita', ma in pendenza di giudizio l'Ufficio riconoscenza la fondatezza delle richieste della contribuente con la sola eccezione dell'Ires 2004: avendo chiuso l'anno in perdita, la societa' non aveva pagato alcuna imposta. Conclusosi il giudizio di primo grado favorevolmente all'Ufficio, veniva interposto appello da parte del contribuente, che ribadiva il diritto ad ottenere il rimborso Ires per la maggior perdita subita nel 2004: la maggior perdita registrata nel 2004 doveva essere portata a decurtazione dell'imponibile del 2005, cosi' da evitare la doppia imposizione generata, in tesi, dal pagamento delle somme indicate nell'atto di adesione e dal mancato riconoscimento del riporto della perdita.
Rammentando il principio per cui al contribuente e' fatto divieto di scegliere il periodo cui imputare le componenti negative del reddito, replicava l'Ufficio negando il diritto al rimborso tenuto conto che l'anno 2004 era stato chiuso in perdita e, pertanto, alcuna imposta era stata pagata. Al contrario riteneva necessario rettificare la dichiarazione dell'anno 2005 onde riliquidare l'imposta dovuta.
La CTR accoglieva il gravame, donde insorgeva con ricorso l'Amministrazione finanziaria affidandosi ad un unico motivo, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
1. Si profila doglianza ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38, sostanzialmente lamentando che il diritto al rimborso sorge solo in caso di effettivo versamento, peraltro avvenuto nell'anno di corretta imputazione del componente negativo. La norma in commento non contemplerebbe la diversa ipotesi in cui la liquidazione dia luogo ad una maggior perdita, conseguente ad un risultato gia' negativo ai fini delle imposte sui redditi.
Se e' pur vero che questa Corte ha statuito che la doppia imposizione si possa evitare mediante l'esercizio da parte del contribuente – con istanza di rimborso e conseguente impugnazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, del silenzio rifiuto su di esso eventualmente formatosi – dell'azione di restituzione della maggior imposta indebitamente corrisposta per la mancata esposizione nell'annualita' di competenza dei costi negati in relazione a una diversa imputazione temporale (Cass. V, n. 6331/2008), non di meno, gli arresti giurisprudenziali consolidati in questo senso attengono ad ipotesi di versamenti effettivi di cui viene chiesta la restituzione, non alle ipotesi di versamenti "virtuali".
Infatti, occorre ricordare che il sistema e' incentrato sul principio per cui l'Erario non possa essere debitore di alcuno, ma semmai tenuto alla restituzione dell'indebito – originario, non sopravvenuto – comunque versato. In altri termini, non vi e' un rapporto tra Fisco debitore e contribuente creditore, con pretesa di ricevere somme per sopravvenienze passive che riducano la base imponibile dopo l'esposizione in dichiarazione ed il versamento di quanto originariamente dovuto. Quand'anche a seguito di attivita' dell'Amministrazione finanziaria, cui aderisce (come nel caso in esame) il contribuente, sopravvengono nuovi oneri, non sorge il diritto alla restituzione, ma la possibilita' per il contribuente di portare a compensazione negli esercizi successivi. Ed un tanto per la certezza dei rapporti fiscali che impedisce diritti alla restituzione sul passato (oltre a quelli espressamente previsti, come l'indebito), ma semmai riconoscimento di credito di imposta per gli esercizi futuri.
2. Con riguardo specifico della controversia in oggetto, occorre richiamare l'orientamento di questa Corte per cui in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'esercizio della facolta' di opzione di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, riservata al contribuente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 102 (ora 84), costituisce manifestazione di volonta' negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che non puo' essere oggetto di rettifica, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore nel quale e' incorso, ai sensi degli articoli 1427 e ss. c.c..
(Nella seconda delle pronunce di registro citate, la S.C. ha escluso che costituisse errore materiale, obiettivamente rilevabile ed emendabile in ogni tempo, il fatto che la societa' contribuente avesse limitato quantitativamente l'opzione esercitata in dichiarazione all'utilizzo di perdite pregresse alla compensazione del reddito esposto nel periodo in contestazione, escludendo quindi che potesse avvalersi della facolta' di compensazione di perdite pregresse ulteriori rispetto ai maggiori redditi successivamente accertati) (cfr. Cass. V, n. 5105/2019, n. 16977/2019).
Non puo' quindi la contribuente invocare la restituzione di versamenti "virtuali", lamentando doppia imposizione o violazione del principio di capacita' contributiva quando l'ordinamento consente il credito di imposta in periodi successivi.
In definitiva il ricorso e' fondato e merita accoglimento e, non residuando ulteriore accertamento in fatto, il giudizio puo' quindi essere definito con il rigetto del ricorso originario della contribuente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.
Compensa tra le parti le spese per i gradi di merito, condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite per il presente grado del giudizio che liquida in Euro tremila/00 oltre a spese prenotate e debito.
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