Interpello n. 250 del 16/03/2023
Inopponibilità del contratto di rent to buy alla procedura esecutiva – obblighi di fatturazione e di versamento IVA – articoli 21, comma 1, e 17, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972
Il custode di immobili pignorati chiede come adempiere agli obblighi IVA dopo che il giudice ha dichiarato inopponibili alla procedura un contratto di rent to buy e le successive locazioni, disponendo l’incasso diretto dei canoni. L’Agenzia stabilisce che la sublocatrice continua a fatturare i conduttori e a liquidare l’IVA, indicando il pagamento al custode. La società esecutata, o il custode in caso d’inerzia, fattura invece alla sublocatrice il canone di godimento rideterminato dal giudice e versa la relativa imposta; resta invariato il trattamento dell’acconto prezzo.
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