Interpello n. 236 del 02/03/2023

Bonus facciate – principio di competenza, riacquisto dei crediti ceduti da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB e possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile nel calcolo dell'agevolazione – articolo 1, commi da 219 a 224, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e art.121, comma 1, lettera a), del d.l. n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio) e s.m.i.

Tipologia
Interpello
Numero
236
Data
02/03/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una capogruppo bancaria, committente di lavori sulla facciata della propria sede, chiedeva se potesse riacquistare dai fornitori i crediti derivanti dallo sconto in fattura e se l’IVA indetraibile applicata in reverse charge rientrasse nei costi agevolabili. L’Agenzia ammette che la banca possa rendersi cessionaria dei crediti maturati dai fornitori, non essendovi un’espressa preclusione al riacquisto nell’ambito dell’attività creditizia. Quanto all’IVA indetraibile, il documento circoscrive l’esame alla sua possibile inclusione tra i costi strettamente collegati agli interventi, senza valutare la spettanza complessiva del bonus.

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