Interpello n. 189 del 14/07/2025
Interpello: Trattamento IVA di somme dovute a seguito di Ordinanza di ingiunzione per il riaddebito dei costi comuni dello studio professionale, non costituito in associazione professionale. (risposta n. 189)
Un’avvocata deve corrispondere, in esecuzione di un’ordinanza giudiziale, il saldo dei costi comuni sostenuti da un altro professionista dopo lo scioglimento dell’associazione e chiede il relativo trattamento IVA. Il riaddebito costituisce un’operazione imponibile con aliquota ordinaria e non è qualificabile come mandato senza rappresentanza; gli interessi legali, aventi natura risarcitoria per il ritardato pagamento, non entrano invece nella base imponibile. L’IVA sulle spese legali non è dovuta al vincitore quando questi può detrarla, mentre quella sugli acquisti è detraibile nei limiti della loro inerenza all’attività imponibile.
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