Cassazione, ordinanza n. 12480 del 21/05/2018
Imposta di registro su atti giudiziari - Efficacia esecutiva sospesa in sede di gravame - Presupposto impositivo - Sussistenza.
La CTR aveva annullato una cartella per imposta di registro ritenendo che la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza civile avesse eliminato anche l’obbligo tributario, comprese sanzioni e interessi. La Cassazione ha chiarito che il presupposto dell’imposta è l’esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione, anche se impugnato, e non la sua efficacia esecutiva; la successiva riforma può fondare separatamente il conguaglio o il rimborso. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha cassato con rinvio per l’esame delle ulteriori questioni, inclusa la preventiva notifica dell’avviso di liquidazione.
- Imposta di registro
- Riscossione
- Contenzioso
- Processo tributario

