Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 12480

Cassazione, ordinanza n. 12480 del 21/05/2018

Imposta di registro su atti giudiziari - Efficacia esecutiva sospesa in sede di gravame - Presupposto impositivo - Sussistenza.

La CTR aveva annullato una cartella per imposta di registro ritenendo che la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza civile avesse eliminato anche l’obbligo tributario, comprese sanzioni e interessi. La Cassazione ha chiarito che il presupposto dell’imposta è l’esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione, anche se impugnato, e non la sua efficacia esecutiva; la successiva riforma può fondare separatamente il conguaglio o il rimborso. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha cassato con rinvio per l’esame delle ulteriori questioni, inclusa la preventiva notifica dell’avviso di liquidazione.

  • Imposta di registro
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 12451

Cassazione, sentenza n. 12451 del 21/05/2018

Sentenza n. 12451 del 21/05/2018

Alcuni lavoratori impugnavano il decreto che, nell’opposizione allo stato passivo fallimentare, aveva escluso il risarcimento per licenziamento illegittimo; la procedura eccepiva la tardività del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto efficace la comunicazione del deposito inviata all’indirizzo PEC del difensore, benché non consegnata perché la casella era piena, trattandosi di causa imputabile al destinatario, responsabile della gestione e del controllo della propria utenza. Poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine di trenta giorni, è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

  • Procedure concorsuali
  • Lavoro e previdenza
N. 12414

Cassazione, ordinanza n. 12414 del 21/05/2018

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - Accertamento con redditometro ex art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Disponibilità finanziarie - Prova documentale contraria.

L’Agenzia contestava l’annullamento di un accertamento sintetico IRPEF, sostenendo che il contribuente avesse dimostrato soltanto la disponibilità di risorse, senza provarne l’impiego per gli incrementi patrimoniali. La Cassazione ha precisato che la prova contraria deve documentare entità e durata del possesso dei redditi esenti o assoggettati a ritenuta, mediante circostanze idonee a collegarli alla capacità di spesa contestata, senza imporre ulteriori dimostrazioni non previste. Poiché la CTR aveva congruamente valutato disinvestimenti di quote di un fondo e altre disponibilità riconosciute dall’Ufficio, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

N. 12402

Cassazione, ordinanza n. 12402 del 21/05/2018

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - accertamento con redditometro ex art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Prova contraria - Ammissibilità.

La CTR aveva annullato un accertamento redditometrico ritenendo che le somme movimentate sul conto della contribuente appartenessero al padre, sulla base della dichiarazione di quest’ultimo e delle rate di mutuo rimaste insolute. La Cassazione ha ribadito che, una volta provati i beni-indice, spetta al contribuente dimostrare con elementi idonei che il reddito presunto non esiste o è inferiore; una dichiarazione generica, priva anche della documentazione sul potere di operare sul conto, non supera la presunzione. Il ricorso dell’Agenzia è stato accolto e la causa rinviata alla CTR per un nuovo esame.

N. 12397

Cassazione, ordinanza n. 12397 del 21/05/2018

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - Accertamento con redditometro ex art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Periodi d'imposta - Consecutività e/o anteriorità rispetto all'accertamento - Esclusione.

La CTR aveva annullato un accertamento redditometrico relativo al 2007-2008 perché l’Ufficio aveva considerato anche elementi di capacità contributiva emersi negli anni successivi, omettendo inoltre di valutare altri indicatori riferiti ai periodi contestati. La Cassazione ha chiarito che i periodi rilevanti non devono necessariamente essere consecutivi o anteriori: possono utilizzarsi elementi manifestatisi subito dopo, purché già sussistenti negli anni accertati. Ritenuto conforme a tale criterio l’impiego attualizzato delle spese per imbarcazione, immobile, collaboratore e incrementi patrimoniali, la Corte ha accolto il ricorso e rinviato alla CTR per il riesame.

N. 12283

Cassazione, sentenza n. 12283 del 18/05/2018

Sentenza n. 12283 del 18/05/2018

La società impugnava una decisione regionale che aveva confermato quasi integralmente un accertamento IRPEG e IRAP, limitandosi a richiamare le motivazioni della pronuncia di primo grado senza confrontarsi con i motivi d’appello. La Corte chiarisce che la motivazione per relationem è consentita soltanto quando la sentenza esponga, anche sinteticamente, le ragioni della conferma alla luce delle specifiche censure formulate. Ritenuta la motivazione meramente apparente, accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla commissione regionale in diversa composizione anche per le spese.

  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
N. 12258

Cassazione, ordinanza n. 12258 del 18/05/2018

Ordinanza n. 12258 del 18/05/2018

L’accertamento recuperava IVA detratta su acquisti di veicoli ritenuti inseriti in una frode carosello; la commissione regionale aveva escluso la consapevole partecipazione della contribuente, valorizzando la contabilità regolare, i pagamenti e l’assenza di accertamenti bancari. La Corte afferma che, provati dall’Amministrazione gli elementi oggettivi della frode e la natura di cartiera del cedente, il cessionario deve dimostrare di non conoscere né poter conoscere l’irregolarità usando la dovuta diligenza; regolarità documentale, consegna e pagamento non bastano. Accolto il motivo sulla motivazione, la sentenza è cassata con rinvio alla commissione regionale, mentre l’altra censura resta assorbita.

N. 12243

Cassazione, sentenza n. 12243 del 18/05/2018

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI- MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Ruolo - Presunzione di legittimità - Prova contraria a carico del contribuente - Difetto di sottoscrizione - Modalità di prova - Invalidità - Esclusione - Fondamento.

La controversia riguardava una cartella per IRPEF e addizionale regionale, contestata per asseriti vizi della notificazione dell’accertamento presupposto, della sottoscrizione del ruolo e della liquidazione delle spese. La Cassazione ha affermato che il ruolo beneficia della presunzione di legittimità e che il contribuente deve provare, anche mediante accesso agli atti, l’eventuale difetto di firma; in assenza di un’espressa sanzione, tale omissione non determina comunque nullità. Ritenute le ulteriori doglianze inammissibili o infondate, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • IRPEF
  • Processo tributario
N. 12242

Cassazione, sentenza n. 12242 del 18/05/2018

Sentenza n. 12242 del 18/05/2018

Un socio di società di persone contestava la riscossione di IVA e IRAP accertate alla società, sostenendo che l’estinzione dell’ente e alcuni vizi di notificazione impedissero di esigere da lui il debito. La Cassazione ha rilevato che la cancellazione produce un fenomeno successorio e che, nelle società di persone, permane la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni tributarie; ha inoltre giudicato inammissibili o non pertinenti le censure sulla notificazione. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

  • Riscossione
  • IVA
  • IRAP
  • Società di persone
  • Processo tributario
N. 12241

Cassazione, sentenza n. 12241 del 18/05/2018

Sentenza n. 12241 del 18/05/2018

La società chiedeva il rimborso dell’imposta versata sugli interessi attivi maturati su crediti tributari, mentre l’Amministrazione invocava l’applicazione retroattiva della disciplina del TUIR. La Cassazione ha stabilito che la dichiarazione conforme alla normativa sopravvenuta può essere sottratta alla relativa retroattività soltanto mediante un’istanza di rimborso presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; nel caso concreto, l’istanza era successiva. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigettato la domanda originaria di rimborso.

N. 12240

Cassazione, sentenza n. 12240 del 18/05/2018

Sentenza n. 12240 del 18/05/2018

L’Amministrazione intendeva assoggettare a IVA prestazioni rese a un consorzio con sede estera, sostenendo che le riunioni e la direzione esercitata in Italia integrassero una stabile organizzazione. La Cassazione ha precisato che occorrono stabilità e una struttura umana e tecnica idonea a svolgere autonomamente le operazioni, requisiti non dimostrati dalla sola presenza di manager o dallo svolgimento di riunioni in Italia; i giudici di merito avevano invece individuato il centro stabile all’estero. Il ricorso principale è stato rigettato, quello incidentale condizionato dichiarato assorbito e le spese compensate.

  • IVA
  • Estero
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 12239

Cassazione, sentenza n. 12239 del 18/05/2018

Sentenza n. 12239 del 18/05/2018

Il contribuente contestava un’intimazione relativa a IVA e IRAP, deducendo carenze nelle indicazioni per l’impugnazione, nella motivazione e nell’individuazione del responsabile, nonché vizi della notificazione della cartella e la necessità di iscrivere separatamente a ruolo gli interessi. La Cassazione ha escluso la nullità per indicazioni incomplete quando l’impugnazione sia stata ritualmente proposta, ritenuto sufficiente il richiamo alla cartella già conosciuta e confermato la validità della notifica postale diretta; ha inoltre qualificato gli interessi come accessori del debito, senza autonoma iscrizione. I motivi esaminati sono stati dichiarati infondati o inammissibili.

N. 12237

Cassazione, sentenza n. 12237 del 18/05/2018

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO Società estera - Stabile organizzazione in Italia - Nozione - Conseguenze.

La ripresa IVA riguardava prestazioni rese a un consorzio con sede estera che, secondo l’Agenzia, disponeva di una stabile organizzazione in Italia. La Cassazione ha chiarito che il centro di attività stabile richiede un grado sufficiente di permanenza e risorse umane e tecniche capaci di svolgere autonomamente le operazioni, mentre non bastano una sede direttiva, alcune riunioni o attività meramente preparatorie e ausiliarie; la CTR aveva congruamente escluso tali requisiti e individuato il centro stabile all’estero. Il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato, con assorbimento delle altre questioni e compensazione delle spese.

  • IVA
  • Estero
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 22002

Cassazione, sentenza n. 22002 del 18/05/2018

Indagini fiscali - Presunzioni legali - Ricavi in nero - Sequestro di azienda.

Nell’ambito di un sequestro preventivo per reati di omessa e infedele dichiarazione, gli indagati contestavano la ricostruzione dei ricavi non dichiarati, fondata su agende considerate contabilità parallela, e la possibilità di sequestrare l’azienda per equivalente. La Corte afferma che le presunzioni tributarie, pur non provando da sole il reato, possono integrare il fumus necessario alla misura cautelare reale se valutate autonomamente dal giudice penale e non contrastate da elementi contrari. Le doglianze, dirette soprattutto a rivalutare i fatti e la motivazione del riesame, sono giudicate manifestamente infondate o non consentite.

N. 12290

Cassazione, sentenza n. 12290 del 18/05/2018

Sentenza n. 12290 del 18/05/2018

La controversia riguardava l’assoggettamento a IVA oppure a imposta di registro della vendita di un immobile strumentale appartenente a un’azienda ereditaria, compiuta da eredi con beneficio d’inventario. La Corte non esamina il merito: la notificazione del ricorso per revocazione equivale alla notificazione della sentenza d’appello e fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per il ricorso per cassazione, salvo sospensione disposta dal giudice della revocazione. Non essendo stata provata tale sospensione e risultando tardiva l’impugnazione, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

  • Processo tributario
  • Imposta di registro
  • IVA
  • Imposte indirette
N. 12289

Cassazione, sentenza n. 12289 del 18/05/2018

Sentenza n. 12289 del 18/05/2018

La società aveva contestato la TIA relativa al 2008, sostenendo che nei locali commerciali si producessero prevalentemente imballaggi e rifiuti speciali smaltiti autonomamente e censurando inoltre l’applicazione dell’IVA; i giudizi di merito avevano avuto esiti differenziati sulle varie impugnazioni. In cassazione, le parti hanno comunicato di avere transatto complessivamente la lite. La Corte, senza pronunciarsi sulla debenza del tributo o dell’IVA, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese, escludendo l’ulteriore contributo unificato previsto per impugnazioni originariamente inammissibili o respinte.

  • Tributi locali
  • Processo tributario
  • IVA
N. 12288

Cassazione, sentenza n. 12288 del 18/05/2018

Sentenza n. 12288 del 18/05/2018

La contribuente contestava la TIA per il secondo periodo del 2007, deducendo che il deposito producesse rifiuti speciali smaltiti autonomamente e che l’IVA non fosse applicabile; la commissione regionale aveva riconosciuto soltanto la non debenza dell’IVA. Durante il giudizio di legittimità le parti hanno depositato un’istanza congiunta, riferendo l’intervenuta transazione generale della lite. Ravvisata la sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensa le spese ed esclude l’ulteriore contributo unificato.

  • Tributi locali
  • Processo tributario
  • IVA
N. 12287

Cassazione, sentenza n. 12287 del 18/05/2018

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Principio di non contestazione - Applicabilità nel processo tributario - Limiti - Fattispecie.

Una società chiedeva l’esenzione TARSU per un’area adibita a deposito di materie prime, sostenendo che vi si producessero rifiuti speciali smaltiti autonomamente e invocando anche la mancata contestazione comunale. La Corte precisa che la non contestazione opera nel processo tributario soltanto sul piano probatorio e non impedisce al giudice, trattandosi di diritti indisponibili, di escludere il fatto alla luce delle risultanze processuali; inoltre grava sul contribuente la prova delle aree sottratte alla superficie tassabile. Poiché il Comune aveva negato l’esenzione e i giudici avevano valutato le prove, le censure sono ritenute infondate.

  • Tributi locali
  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
N. 12286

Cassazione, sentenza n. 12286 del 18/05/2018

Sentenza n. 12286 del 18/05/2018

La controversia verteva sulla TIA del primo semestre 2007: la società sosteneva di produrre nei propri locali rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, chiedendo anche la disapplicazione dell’IVA o, in subordine, una riduzione tariffaria; la commissione regionale aveva accolto le principali contestazioni. In cassazione, tuttavia, le parti hanno comunicato una transazione destinata a definire integralmente la lite. La Corte non affronta quindi le questioni tributarie, ma dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensa le spese ed esclude l’ulteriore contributo unificato.

  • Tributi locali
  • Processo tributario
  • IVA
N. 12285

Cassazione, sentenza n. 12285 del 18/05/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI "Spese di regia" intercorrenti fra la società capogruppo estera e la stabile organizzazione con sede in Italia - Quota imputata alla stabile organizzazione - Deducibilità dal reddito imponibile - Condizioni - Inerenza dei costi - Prova - Certificazione di società di revisione contabile - Idoneità - Fondamento.

L’Amministrazione aveva recuperato costi per acquisti da fornitori situati in Paesi a fiscalità privilegiata e spese infragruppo, contestandone rispettivamente l’effettivo interesse economico e l’inerenza; i giudici tributari avevano accolto le ragioni della contribuente. La Corte conferma che le spese di regia sono deducibili quando natura, composizione e funzionalità dei servizi, nonché assenza di duplicazioni, risultino da idonea documentazione tecnico-contabile: le attestazioni di una società di revisione costituiscono prova decisiva se non contrastate da elementi di pari portata. Le censure dell’Agenzia sulle operazioni estere e sulla valutazione probatoria vengono respinte, confermando la decisione regionale.

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