Cassazione, sentenza n. 12289 del 18/05/2018

Sentenza n. 12289 del 18/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
12289
Data
18/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società aveva contestato la TIA relativa al 2008, sostenendo che nei locali commerciali si producessero prevalentemente imballaggi e rifiuti speciali smaltiti autonomamente e censurando inoltre l’applicazione dell’IVA; i giudizi di merito avevano avuto esiti differenziati sulle varie impugnazioni. In cassazione, le parti hanno comunicato di avere transatto complessivamente la lite. La Corte, senza pronunciarsi sulla debenza del tributo o dell’IVA, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese, escludendo l’ulteriore contributo unificato previsto per impugnazioni originariamente inammissibili o respinte.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

p..1 La società G. s.r.l. impugnava la fattura emessa dall'A.S.M. s.p.a. relativa a T.I.A. per l'anno di imposta 2008, sostenendo che l'immobile ove esercitava la propria attività commerciale (dettaglio e ingrosso di ferramenta, scaffalature, macchine per l'edilizia) era destinato prevalentemente a deposito merci e solo la parte residua, era adibita ad uffici e servizi, sul rilievo che nei locali si producevano, in prevalenza, imballaggi secondari e terziari e rifiuti speciali(ferro), che smaltiva in proprio, mediante cessione a ditte autorizzate, in quanto rifiuti non conferibili al servizio pubblico ordinario e dell'illegittimità dell'applicazione dell'I.V.A. sulla T.I.A. La C.T.P. di Prato accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo solo la debenza dell'I.v.a. sulla imposta con sentenza impugnata dinanzi alla C.T.R. di Firenze che dichiarava il difetto di giurisdizione.

La contribuente impugnava anche la seconda fattura, relativa al secondo periodo dell'anno di imposta 2008, dinanzi alla C.T.P. di Prato, la quale dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza impugnata innanzi alla C.T.R. di Firenze che rigettava il gravame.

Successivamente, l'ASM emetteva avviso per il pagamento delle fatture impugnate, che la società G. contestava dinanzi alla C.T.P. di Prato, la quale respingeva il ricorso, ad esclusione della doglianza relativa alla non debenza dell'I.V.A. Avverso detta sentenza, interponeva gravame l'ente contribuente dinanzi alla C.T.R. di Firenze, la quale rigettava il ricorso.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone ricorso la società G. affidato a tre motivi illustrati nella memoria.

La concessionaria resiste con memorie.

Motivi della decisione

In data 26.02.2018, i difensori delle parti hanno depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta transazione della lite, che comporta la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia che incida sulla questione sottoposta al giudizio di questa Corte, per essere intervenuto un fatto lato sentu conciliativo diretto a consacrare una definizione generale della lite (cfr. Cass. n. 30225/2017; n. 459 del 2018).

Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione, a seguito della cessazione della materia del contendere.

Sussistono i presupposti per la compensazione del presente giudizio.

Va dato, altresì, atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato l'art. 13, comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non – come nella specie – per quella sopravvenuta o per l'estinzione del giudizio (Cass., ord., 31 gennaio 2014, n. 2226; Cass. 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., ord. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., ord., 28 aprile 2016, n. 8461; Cass. 4 agosto 2016, n. 16305; Cass. 21 settembre 2016, n. 18528).

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

Dichiara compensate le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 1 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.