Cassazione, sentenza n. 12286 del 18/05/2018
Sentenza n. 12286 del 18/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12286
- Data
- 18/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia verteva sulla TIA del primo semestre 2007: la società sosteneva di produrre nei propri locali rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, chiedendo anche la disapplicazione dell’IVA o, in subordine, una riduzione tariffaria; la commissione regionale aveva accolto le principali contestazioni. In cassazione, tuttavia, le parti hanno comunicato una transazione destinata a definire integralmente la lite. La Corte non affronta quindi le questioni tributarie, ma dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensa le spese ed esclude l’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p..1 La società G. s.r.l. impugnava la fattura n. (XXXXX) emessa dall'A.S.M. s.p.a. relativa a T.I.A per il periodo di imposta primo gennaio-30 giugno 2007, sostenendo che l'immobile ove esercitava la propria attività commerciale (dettaglio e ingrosso di ferramenta, scaffalature, macchine per l'edilizia) era destinato prevalentemente a deposito merci e solo la parte residua era adibita ad uffici e servizi, sul rilievo che nei suoi locali si producevano, in prevalenza, imballaggi secondari e terziari e rifiuti speciali (ferro), che smaltiva in proprio, mediante cessione a ditte autorizzate, in quanto detti rifiuti non erano conferibili al servizio pubblico ordinario, perchè non assimilati nè assimilabili ai rifiuti urbani ordinari, ed eccepiva l'illegittimità dell'applicazione dell'I.V.A. sulla T.I.A. sostenendo, in subordine, l'applicabilità della riduzione del 30% della parte variabile della TIA nei locali destinati alla produzione di rifiuti non assimilabili, ai sensi del D.P.R. n. 158 del 1999, art. 6 e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21.
Avverso la sentenza dei giudici di prime cure che respingeva il ricorso, interponeva gravame la società Giacomelli, reiterando le difese svolte in primo grado. La C.T.R. di Firenze riformava la sentenza di primo grado, ritenendo ammissibile l'impugnazione delle fatture e, nel merito, confermando l'impossibilità giuridica di assimilare siffatti rifiuti a quelli solidi urbani e sottolineando il divieto di conferimento al servizio pubblico secondo quanto previsto dal codice dell'ambiente, accogliendo altresì la censura relativa all'inapplicabilità della I.V.A. alla T.I.A..
Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone ricorso la società A.S.M. svolgendo tre motivi illustrati nella memoria.
L'ente contribuente resiste con memorie.
Le società hanno prodotto memorie ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
p..2 In data 26.02.2018, i difensori delle parti hanno depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta transazione della lite, che implica la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia che incida sulla questione sottoposta al giudizio della Corte, essendo intervenuto un fatto lato sentu conciliativo diretto a consacrare una definizione generale della lite (cfr. Cass. n. 30225/2017; n. 459 del 2018).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione, a seguito della cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per la compensazione del presente giudizio.
Va dato, altresì, atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato l'art. 13, comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non – come nella specie – per quella sopravvenuta o per l'estinzione del giudizio (Cass., ord., 31 gennaio 2014, n. 2226; Cass. 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., ord. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., ord., 28 aprile 2016, n. 8461; Cass. 4 agosto 2016, n. 16305; Cass. 21 settembre 2016, n. 18528).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE – Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
– Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 1 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2018
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