Cassazione, ordinanza n. 12480 del 21/05/2018
Imposta di registro su atti giudiziari - Efficacia esecutiva sospesa in sede di gravame - Presupposto impositivo - Sussistenza.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12480
- Data
- 21/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva annullato una cartella per imposta di registro ritenendo che la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza civile avesse eliminato anche l’obbligo tributario, comprese sanzioni e interessi. La Cassazione ha chiarito che il presupposto dell’imposta è l’esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione, anche se impugnato, e non la sua efficacia esecutiva; la successiva riforma può fondare separatamente il conguaglio o il rimborso. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha cassato con rinvio per l’esame delle ulteriori questioni, inclusa la preventiva notifica dell’avviso di liquidazione.
Massima
Il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non fa venir meno il presupposto dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, costituito, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, non già dall'efficacia esecutiva, quanto dall'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione.
Massima redatta a cura del CERDEF
Testo della pronuncia
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Riccardo Montanari contro una cartella di pagamento, in materia di imposta di registro, per l'anno 2002; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 37 DPR n. 131/1986 e dell'art. 13 comma 2° d.Lgs n. 471/1997, in relazione all'art. 360 n. 3, giacché la CTR avrebbe erroneamente affermato che, una volta ottenuta dal contribuente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sarebbe venuto meno anche l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro, delle sanzioni e degli interessi; che l'intimato ha resistito con controricorso; che il motivo è fondato; che in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio – anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato – è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione.
Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento (Sez. 6-5, n. 12736 del 05/06/2014); che la CTR ha disapplicato i principi elaborati da questa Corte nel ritenere non sussistente il presupposto dell'imposta di registro; che il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione (ancorché seguito dalla completa riforma in senso favorevole al contribuente) non è idoneo ad incidere sul predetto avviso di liquidazione, stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento, con salvaguardia dell'eventuale diritto al rimborso spettante al contribuente, non ricollegandosi il presupposto del tributo all'efficacia esecutiva della sentenza ma, per l'appunto, all'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione: in questa direzione milita, del resto, il contenuto testuale dell'art. 37 DPR n. 1131/1986, cit., secondo il quale "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato" (sulla cui legittimitàcostituzionale si è più volte pronunziata la Corte costituzionale, da ultimo, n. 13/2008); che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche circa la censura relativa alla mancata preventiva notifica dell'avviso di liquidazione nonché con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

