Cassazione, sentenza n. 12288 del 18/05/2018
Sentenza n. 12288 del 18/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12288
- Data
- 18/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente contestava la TIA per il secondo periodo del 2007, deducendo che il deposito producesse rifiuti speciali smaltiti autonomamente e che l’IVA non fosse applicabile; la commissione regionale aveva riconosciuto soltanto la non debenza dell’IVA. Durante il giudizio di legittimità le parti hanno depositato un’istanza congiunta, riferendo l’intervenuta transazione generale della lite. Ravvisata la sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione, la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensa le spese ed esclude l’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p..1 La società G. s.r.l. impugnava la fattura emessa dall'A.S.M. s.p.a. relativa a T.I.A per il secondo periodo dell'anno di imposta 2007, sostenendo che l'immobile ove esercitava la propria attività commerciale (dettaglio e ingrosso di ferramenta, scaffalature, macchine per l'edilizia) era destinato prevalentemente a deposito merci e solo la parte residua era adibita ad uffici e servizi. In particolare, deduceva che nei locali si producevano, in prevalenza, imballaggi secondari e terziari e rifiuti speciali (ferro), che smaltiva in proprio, mediante cessione a ditte autorizzate, in quanto detti rifiuti non erano conferibili al servizio pubblico ordinario perchè non assimilati nè assimilabili ai rifiuti urbani ordinari, eccependo altresì l'illegittimità dell'applicazione dell'I.V.A. sulla T.I.A. La C.T.P. di Prato dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza impugnata innanzi alla C.T.R. di Firenze, la quale accoglieva parzialmente il ricorso, affermando la non debenza dell'I.v.A. sulla Tia.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone ricorso la società G. affidato a tre motivi illustrati nella memoria.
La concessionaria resiste con memorie.
Motivi della decisione
In data 26.02.2018, i difensori delle parti processuali hanno depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta transazione della lite, che determina la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia che incida sulla questione sottoposta al giudizio di questa Corte, per essere intervenuto un fatto lato sentu conciliativo diretto a consacrare una definizione generale della lite (cfr. Cass. n. 30225/2017; n. 459 del 2018).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione, a seguito della cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per la compensazione del presente giudizio.
Va dato, altresì, atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato l'art. 13, comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non – come nella specie – per quella sopravvenuta o per l'estinzione del giudizio (Cass., ord., 31 gennaio 2014, n. 2226; Cass. 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., ord. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., ord., 28 aprile 2016, n. 8461; Cass. 4 agosto 2016, n. 16305; Cass. 21 settembre 2016, n. 18528).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, il 1 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2018
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