Cassazione, sentenza n. 12283 del 18/05/2018
Sentenza n. 12283 del 18/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12283
- Data
- 18/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società impugnava una decisione regionale che aveva confermato quasi integralmente un accertamento IRPEG e IRAP, limitandosi a richiamare le motivazioni della pronuncia di primo grado senza confrontarsi con i motivi d’appello. La Corte chiarisce che la motivazione per relationem è consentita soltanto quando la sentenza esponga, anche sinteticamente, le ragioni della conferma alla luce delle specifiche censure formulate. Ritenuta la motivazione meramente apparente, accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla commissione regionale in diversa composizione anche per le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
XXXX s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 216/28/09, depositata il 16.12.2009 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Ha riferito che a seguito di verifica e processo verbale di constatazione redatto da funzionari della Agenzia delle Entrate il 7.11.2006 era notificato alla società l'avviso di accertamento n. (XXXXX), relativo al periodo d'imposta 2003, con il quale le era addebitata una maggiore imposta ai fini Irpeg di Euro 729.586,00 e ai fini Irap di Euro 80.469,00, oltre sanzioni.
Seguiva il contenzioso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, esitato con la sentenza del 16.11.2007, che rigettava il ricorso della contribuente. La adita Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza ora impugnata, confermava la decisione con riguardo al primo ed al secondo motivo di impugnazione, accogliendo il terzo, relativo alla ripresa a tassazione della quota d'ammortamento di Euro 14.450,25.
La società censura la pronuncia con sette motivi dolendosi:
con il primo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per assenza di motivazione;
con il secondo della nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 49, 53 e 61, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver provveduto alla autonoma disamina dei motivi di appello;
con il terzo motivo, in subordine, della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l'assenza di motivazione su un punto decisivo, in particolare per la carenza dei presupposti legittimanti l'esecuzione dell'accesso presso la sede della contribuente;
con il quarto della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il giudice regionale valutato autonomamente gli elementi sui quali si fondava l'accertamento;
con il quinto della violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essersi pronunciato il giudice regionale sulla illegittima inversione dell'onere della prova, affermato erroneamente dal giudice di primo grado;
con il sesto della omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essersi limitata a confermare pedissequamente quanto deciso dai giudici provinciali;
con il settimo motivo della omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 5 c.p.c., in relazione alla decisione assunta sulla indeducibilità della quota d'ammortamento dell'imposta sostitutiva.
In conclusione ha chiesto la cassazione della sentenza nei limiti dei capi in cui era soccombente.
Si è costituita l'Agenzia, sostenendo l'inammissibilità dei motivi di ricorso, e comunque l'infondatezza nel merito.
Con atto depositato l'8.02.2018 è stata comunicata l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società.
All'udienza pubblica del 27 febbraio 2018, dopo la discussione, il P.G. e le parti presenti hanno concluso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La causa va decisa nonostante la dichiarazione di fallimento della società, perchè in tema di ricorso per cassazione tale circostanza non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, operando il principio dell'impulso d'ufficio e non trovando pertanto applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge (tra le più recenti cfr. Sez. 1, sent. n. 7477 del 2017; ord. n. 27143 del 2017).
Ancora in via preliminare deve valutarsi l'ammissibilità del ricorso, che appare redatto con la tecnica dell'assemblaggio. In ordine all'utilizzo di tale tecnica di redazione dell'atto impugnativo, ritenuta generalmente motivo di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del contenuto prescritto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la giurisprudenza ha opportunamente puntualizzato che l'integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, così risolvendosi in un difetto di autosufficienza sanzionabile con l'inammissibilità. Ciò rende infatti incomprensibile il mezzo processuale, perchè privo di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3,), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè dell'illustrazione dell'errore o da quest'ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, addossando in tal modo al giudice di legittimità il compito, ad esso non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere (cfr. Cass., Sez. 6-1, ord. n. 22185/2015; Sez. 6-3, sent. n. 3385/2016). Perchè il difetto di autosufficienza sia superabile è necessario che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, se facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall'atto processuale, la cui autosufficienza pertanto, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (Cass., Sez. 5, sent. n. 18363 del 2015; ord. n. 12641 del 2017).
Nel caso che ci occupa, sebbene nelle prime 77 pagine di ricorso siano integralmente riportati l'atto impositivo e tutti gli atti processuali dal giudizio di primo grado, quanto residua dalla loro estrapolazione consente di percepire i fatti sostanziali e processuali, escludendosi pertanto l'inammissibilità prevista dall'art. 366 c.p.c., n. 3.
Esaminando il merito, con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per assenza di motivazione. Il motivo è fondato.
La pronuncia del giudice regionale, dopo aver elencato i recuperi a tassazione richiesti con l'avviso di accertamento, così motiva: "l'appello va respinto con le stesse motivazioni già riportate nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che si intendono integralmente trascritte per i punti 1) e 29; va accolto invece il punto 3) in quanto gli immobili oggetto della quota di ammortamento ripreso a tassazione erano stati acquistati dalla società da oltre dieci anni e strumentali all'attività di impresa.".
La giurisprudenza ha avuto reiteratamente modo di affermare che la sentenza d'appello, anche quando motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, non è nulla se in essa siano espresse sia pur in modo sintetico le ragioni della conferma tenendo conto dei motivi di impugnazione proposti (cfr. Cass., Sez. 1, sent. 14786/2016). Con specifico riguardo al processo tributario si è affermato che è nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle limitandosi a motivare per relationem alla sentenza impugnata (Cass. Sez. 6-5, ord. 15884/2017).
Alla luce di tali principi nel caso di specie risulta evidente che la sentenza sia corredata da una motivazione apparente, priva di ogni pur minima spiegazione sulla adesione alla sentenza del giudice tributario provinciale, priva di ogni pur minima argomentazione critica sui motivi di impugnazione proposti dall'appellante.
In conclusione si tratta di una sentenza con motivazione solo apparente, che inficia pertanto la validità della sentenza medesima, della quale deve pertanto dichiararsi la nullità.
Tutti gli altri motivi di ricorso sono assorbiti dall'accoglimento del primo, dovendo provvedere il giudice di merito a rivalutare i motivi di appello.
La sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà, anche sulle spese, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che deciderà, anche sulle spese, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2018
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