Cassazione, sentenza n. 12240 del 18/05/2018

Sentenza n. 12240 del 18/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
12240
Data
18/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione intendeva assoggettare a IVA prestazioni rese a un consorzio con sede estera, sostenendo che le riunioni e la direzione esercitata in Italia integrassero una stabile organizzazione. La Cassazione ha precisato che occorrono stabilità e una struttura umana e tecnica idonea a svolgere autonomamente le operazioni, requisiti non dimostrati dalla sola presenza di manager o dallo svolgimento di riunioni in Italia; i giudici di merito avevano invece individuato il centro stabile all’estero. Il ricorso principale è stato rigettato, quello incidentale condizionato dichiarato assorbito e le spese compensate.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23 novembre 2009, la Commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso proposto dalla C. s.p.a. avverso un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione I.V.A., per l'anno 2003, di operazioni compiute in favore del Consorzio I. – U., denominato G. , con sede legale in (XXXXX).

A seguito di appello proposto dalla Agenzia delle entrate, Ufficio Torino (XXXXX), la decisione veniva confermata dalla Commissione regionale del Piemonte, con sede in Torino, con sentenza del 30 marzo 2012.

In particolare, il giudice di appello riteneva infondata la tesi dell'Amministrazione tributaria, secondo la quale le operazioni erano state compiute in favore di soggetto – un Consorzio fra le stesse società predette – che, sebbene avesse la sede legale all'estero, aveva in Italia stabile organizzazione, rilevante per l'applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d), sull'I.V.A..

2. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.

3. La C. s.p.a. si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato per le questioni ritenute assorbite, riguardanti i dedotti vizi di nullità dell'atto impositivo.

4. La resistente ha altresì presentato una memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni esposte nel controricorso e nel ricorso incidentale condizionato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Motivi della decisione

1. La ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 4. Il giudice di appello aveva errato nel ritenere, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che la nozione di "stabile organizzazione", rilevante ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 162 T.U.I.R., fosse diversa dalla nozione di "centro di attività stabile", di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4 lett. d). La nozione interna di "stabile organizzazione", rilevante ai fini delle imposte dirette, riprenderebbe, infatti, quella contenuta nell'art. 5 del modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni sui redditi, la quale, per l'identificazione del concetto di stabile organizzazione, fa riferimento – tra l'altro – all'esistenza di una sede di direzione nel territorio dello Stato. Sicchè la nozione di "stabile organizzazione" e quella di "centro di attività stabile" sarebbero sostanzialmente sovrapponibili. Nella specie, l'esistenza in Italia di un sede di direzione della contribuente circostanza desumibile dall'esistenza di un management costituito da italiani residenti in Italia, nonchè dalle riunioni ivi tenute del consiglio di amministrazione e dell'assemblea del G. – integrerebbe il requisito della "stabile organizzazione" ai sensi dell'art. 5 del modello di convenzione OCSE, rilevante e sufficiente ai fini IVA.

2. La C. s.p.a. ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato. In via subordinata, ha chiesto il rinvio pregiudiziale della questione interpretativa alla Corte di Giustizia europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

2.1. Il ricorso incidentale condizionato è affidato a unico motivo, con il quale, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si reitera la censura, proposta con il ricorso originario, di violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per omessa motivazione degli atti impugnati con riferimento alle osservazioni rese dalla Società in contraddittorio preventivo.

3. Questo Collegio osserva che il ricorso principale è infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di I.V.A., la nozione di "stabile organizzazione" di una società straniera in Italia va desunta dall'art. 5 del Modello di convenzione Ocse contro la doppia imposizione e dal suo Commentario, con l'integrazione dei requisiti prescritti dall'art. 9 della Sesta direttiva Cee n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977 per l'individuazione di un "centro di attività stabile". Quest'ultimo, così come definito dalla giurisprudenza europea, consiste in una struttura dotata di risorse materiali ed umane, e può essere costituito anche da un'entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari (con l'esclusione delle attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di know how). La prova dello svolgimento di tale attività, da parte del soggetto nazionale, può essere ricavata, oltre che dagli elementi indicati dall'art. 5 del Modello di convenzione Ocse, anche da elementi indiziari, quali l'identità delle persone fisiche che agiscono per l'impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza (Cassazione civile, sez. trib., 15/02/2008, n. 3889).

In materia di IVA, per la definizione di "stabile organizzazione" occorre quindi riportarsi al concetto di "centro di attività stabile", cui fa riferimento la sesta direttiva, n. 77/388/CEE, art. 9, comma 1, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia "per poter essere considerato un centro di attività cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cui trattasi" (Corte di giustizia, sent. 6 febbraio 2014, in causa C-323/12, E.ON Global Commodities SE, che richiama le sentenze del 17 luglio 1997, ARO Lease, C 190/95, Racc. pag. 1 4383, punto 16, e del 7 maggio 1998, Lease Plan, C 390/96, Racc. pag. 1 2553, punto 24; v. anche, Cass. n. 3570 del 2003), e non costituisce "un centro di attività stabile un'istallazione fissa utilizzata al solo fine di effettuare, per conto dell'impresa, attività di carattere preparatorio o ausiliario quali l'assunzione del personale o l'acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa" (Corte di giustizia, sent. 28 giugno 2007, in causa C-73/06, Planzer Luxembourg Sarl, punto 56).

Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi non condivisibile l'assunto dell'Ufficio ricorrente, secondo cui l'esistenza in Italia di un sede di direzione della società contribuente varrebbe a configurare una stabile organizzazione della società ai sensi dell'art. 5 del modello di convenzione OCSE. Invero, nel caso concreto in esame, i giudici di merito, valutando sul piano sostanziale le circostanze di fatto, hanno legittimamente ritenuto che la sussistenza in Italia di una sede di direzione del Consorzio non costituisce circostanza idonea ad integrare il presupposto della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, presupposto necessario per l'imponibilità, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d), delle prestazioni rese al Gruppo. In proposito, la Commissione tributaria regionale ha evidenziato che il fatto che le riunioni di alcuni manager del Gruppo si svolsero nel territorio italiano non può essere considerato una circostanza sufficiente ai fini della configurabilità di un "centro di attività stabile" di cui alla normativa europea, non essendo emersi dalla documentazione versata in atti la sussistenza di un struttura idonea e di un apporto umano e tecnico. Al contrario, i giudici di merito hanno sottolineato che, in base alla produzioni documentali in atti, si evinceva la sussistenza di centro di attività stabile del G. in Francia.

4. Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato.

5. Per le ragioni esposte, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2018

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