Cassazione, sentenza n. 12237 del 18/05/2018
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO Società estera - Stabile organizzazione in Italia - Nozione - Conseguenze.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12237
- Data
- 18/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La ripresa IVA riguardava prestazioni rese a un consorzio con sede estera che, secondo l’Agenzia, disponeva di una stabile organizzazione in Italia. La Cassazione ha chiarito che il centro di attività stabile richiede un grado sufficiente di permanenza e risorse umane e tecniche capaci di svolgere autonomamente le operazioni, mentre non bastano una sede direttiva, alcune riunioni o attività meramente preparatorie e ausiliarie; la CTR aveva congruamente escluso tali requisiti e individuato il centro stabile all’estero. Il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato, con assorbimento delle altre questioni e compensazione delle spese.
Massima
In tema di IVA, per la definizione di "stabile organizzazione" occorre tener conto del concetto di "centro di attività stabile", di cui all'art. 9, comma 1, della cd. sesta direttiva, n. 77/388/CEE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, per la quale è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità ed una struttura idonea a rendere possibile lo svolgimento autonomo delle relative operazioni, mentre la stessa non sussiste ove un'istallazione fissa sia utilizzata al solo fine di effettuare, per conto dell'impresa, attività di carattere preparatorio o ausiliario, come, ad esempio, l'assunzione del personale o l'acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 22 settembre 2008, la Commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva i ricorsi riuniti proposti da C. s.p.a. e I. s.p.a. avverso avvisi di accertamento, atti di contestazione, cartella di pagamento emessi nei loro confronti, sulla base di unico processo verbale di constatazione, dall'Amministrazione tributaria, per il recupero a tassazione I.V.A., per l'anno 2002, di operazioni compiute in favore del Consorzio I. – U., denominato GIE, con sede legale in (XXXXX).
A seguito di appello proposto dalla Agenzia delle entrate, la decisione veniva confermata dalla Commissione regionale del Piemonte, con sede in (XXXXX), con sentenza del 7 ottobre 2009.
In particolare, il giudice di appello riteneva infondata la tesi dell'Amministrazione tributaria, secondo la quale le operazioni erano state compiute in favore di soggetto – un Consorzio fra le stesse società predette – che, sebbene avesse la sede legale all'estero, aveva in Italia stabile organizzazione, rilevante per l'applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d), sull'I.V.A..
2. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.
3. La C. s.p.a. e la I. s.p.a. si sono costituite con rispettivi controricorsi e, nel corso del giudizio, hanno altresì presentato una memoria con la quale hanno ribadito le argomentazioni esposte nei controricorsi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Motivi della decisione
1. Il ricorso dell'Agenzia delle entrate è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, comma 4. Il giudice di appello ha errato nel ritenere, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che la nozione di "stabile organizzazione" rilevante ai fini delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 162 T.U.I.R., sia diversa dalla nozione di "centro di attività stabile", di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d).
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il giudice di appello non ha considerato che svariati elementi – come il luogo delle riunioni e dello svolgimento delle attività del Consorzio – dimostravano che la società aveva una stabile organizzazione in Italia. Del resto, la circostanza che il Consorzio disponesse in Francia di un centro di attività stabile non esclude che lo stesso avesse costituito in Italia una stabile organizzazione.
2. Le resistenti, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso avversario, ne hanno affermato l'infondatezza ed hanno riproposto le questioni ritenute assorbite dal giudice di appello, riguardanti vizi degli atti dell'Amministrazione tributaria originariamente impugnati.
3. Questo Collegio osserva che i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, sono entrambi infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di I.V.A., la nozione di "stabile organizzazione" di una società straniera in Italia va desunta dall'art. 5 del Modello di convenzione Ocse contro la doppia imposizione e dal suo Commentario, con l'integrazione dei requisiti prescritti dall'art. 9 della Sesta direttiva Cee n. 77/388 del Consiglio del 17 maggio 1977 per l'individuazione di un centro di attività stabile. Quest'ultimo, così come definito dalla giurisprudenza europea, consiste in una struttura dotata di risorse materiali ed umane, e può essere costituito anche da un'entità dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari (con l'esclusione delle attività di carattere meramente preparatorio o ausiliario, quali la prestazione di consulenze o la fornitura di know how). La prova dello svolgimento di tale attività da parte del soggetto nazionale può essere ricavata, oltre che dagli elementi indicati dall'art. 5 del Modello di convenzione Ocse, anche da elementi indiziari, quali l'identità delle persone fisiche che agiscono per l'impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza (Cassazione civile, sez. trib., 15/02/2008, n. 3889).
Dunque, in materia di IVA, per la definizione di "stabile organizzazione" occorre riportarsi al concetto di "centro di attività stabile", cui fa riferimento la sesta direttiva, n. 77/388/CEE, art. 9, comma 1, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia, "per poter essere considerato un centro di attività cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cui trattasi" (Corte di giustizia, sent. 6 febbraio 2014, in causa C-323/12, E.ON Global Commodities SE, che richiama le sentenze del 17 luglio 1997, ARO Lease, C 190/95, Racc. pag. 1 4383, punto 16, e del 7 maggio 1998, Lease Plan, C 390/96, Racc. pag. 1 2553, punto 24; v. anche, Cass. n. 3570 del 2003), mentre non costituisce "un centro di attività stabile un'istallazione fissa utilizzata al solo fine di effettuare, per conto dell'impresa, attività di carattere preparatorio o ausiliario quali l'assunzione del personale o l'acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa" (Corte di giustizia, sent. 28 giugno 2007, in causa C-73/06, Planzer Luxembourg Sarl, punto 56).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi non condivisibile l'assunto dell'Ufficio ricorrente, secondo cui l'esistenza in Italia di un sede di direzione della società contribuente varrebbe a configurare una stabile organizzazione della società ai sensi dell'art. 5 del modello di convenzione OCSE. Invero, nel caso concreto in esame, i giudici di merito, valutando sul piano sostanziale le circostanze di fatto, hanno legittimamente ritenuto, con motivazione congrua ed immune da vizi di logicità, che la sussistenza in Italia di un sede di direzione del Consorzio non costituisce circostanza idonea ad integrare il presupposto – la stabile organizzazione del territorio dello Stato – necessario per l'imponibilità, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, lett. d), delle prestazioni rese al Gruppo. In proposito, la Commissione tributaria regionale ha evidenziato che il fatto che le riunioni di alcuni manager del Gruppo erano avvenute nel territorio italiano non può essere considerato una circostanza sufficiente ai fini della configurabilità di un "centro di attività stabile" di cui alla normativa europea, non essendo emersi dalla documentazione versata in atti la sussistenza di un struttura idonea e di un apporto umano e tecnico. Al contrario, i giudici di merito hanno sottolineato che, in base alla produzioni documentali in atti, si evinceva la sussistenza di un centro di attività stabile del GIE in Francia.
4. Ogni altra questione risulta assorbita.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2018
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