Cassazione, ordinanza n. 12402 del 21/05/2018

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - accertamento con redditometro ex art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Prova contraria - Ammissibilità.

Tipologia
Sentenza
Numero
12402
Data
21/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva annullato un accertamento redditometrico ritenendo che le somme movimentate sul conto della contribuente appartenessero al padre, sulla base della dichiarazione di quest’ultimo e delle rate di mutuo rimaste insolute. La Cassazione ha ribadito che, una volta provati i beni-indice, spetta al contribuente dimostrare con elementi idonei che il reddito presunto non esiste o è inferiore; una dichiarazione generica, priva anche della documentazione sul potere di operare sul conto, non supera la presunzione. Il ricorso dell’Agenzia è stato accolto e la causa rinviata alla CTR per un nuovo esame.

Massima

In tema di imposte sui redditi, l'accertamento del reddito con metodo sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Nel caso di specie il contribuente non ha provato, che le disponibilità risultanti dal conto corrente bancario non fossero riferibili a lui ma al proprio padre.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Toscana, in tema di accertamento redditometrico, per una maggiore capacità contributiva accertata dall'ufficio – per l'anno 2009 -in ragione del possesso di una serie di beni indice.

L'ufficio ricorrente, denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, nonchè dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2727 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, la CTR avrebbe ritenuto giustificata la capacità reddituale della ricorrente, sulla base di dichiarazione scritta del padre, ed avrebbe ricondotto le uscite contestatele dall'ufficio e pari a Euro 50.100,00, non alla stessa ma al padre che avrebbe asseritamente operato sul conto corrente bancario della figlia, per la propria attività d'impresa, senza documentare tale assunto, neppure attraverso una delega di firma in favore dello stesso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

La censura appare fondata.

Secondo l'orientamento, di questa Corte "In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore." (Cass. ord. n. 16912/16, 17487/16, 21142716).

Nel caso di specie, a fronte di una ricostruzione del reddito della contribuente, operata dall'ufficio, erroneamente, la CTR ha ritenuto di poter superare la presunzione legale a suo carico di maggiore capacità contributiva, pari all'importo delle uscite di Euro 50.100,00 risultante nel periodo in contestazione dal suo conto corrente bancario, sulla base della mera dichiarazione del padre che era lui ad operare sul conto ai fini della propria attività d'impresa (in quanto tali dichiarazioni sono generiche e a fini propri), considerando come valido riscontro le rate impagate del mutuo, che avevano causato il pignoramento dell'abitazione acquistata col prestito acceso in banca, sull'assunto che se la provvista presente sul conto fosse stata a disposizione della contribuente, non sarebbe andata incontro alle conseguenze sfavorevoli relativamente alle azioni esecutive subite.

In buona sostanza, non sono chiari i rapporti economici tra l'attività imprenditoriale del padre (dichiarato fallito per sua stessa dichiarazione scritta) e la figlia titolare del conto corrente bancario oggetto d'accertamento, e come lo stesso padre potesse operare sul conto corrente bancario della figlia, in assenza di una delega di firma ovvero in altro modo:

pertanto, la contribuente non ha provato, che le disponibilità risultanti dal conto corrente bancario non fossero a lei riferibili ma al di lei padre.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2018

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