Cassazione, ordinanza n. 12414 del 21/05/2018

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - Accertamento con redditometro ex art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Disponibilità finanziarie - Prova documentale contraria.

Tipologia
Sentenza
Numero
12414
Data
21/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia contestava l’annullamento di un accertamento sintetico IRPEF, sostenendo che il contribuente avesse dimostrato soltanto la disponibilità di risorse, senza provarne l’impiego per gli incrementi patrimoniali. La Cassazione ha precisato che la prova contraria deve documentare entità e durata del possesso dei redditi esenti o assoggettati a ritenuta, mediante circostanze idonee a collegarli alla capacità di spesa contestata, senza imporre ulteriori dimostrazioni non previste. Poiché la CTR aveva congruamente valutato disinvestimenti di quote di un fondo e altre disponibilità riconosciute dall’Ufficio, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Massima

Nell'accertamento sintetico considerato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, la prova documentale contraria del contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Nel caso di specie tale prova è stata fornita dal contribuente attraverso il richiamo ai disinvestimenti delle quote di un fondo oltre all'esistenza di altre disponibilità finanziarie, comprovate e riconosciute anche dall'Ufficio.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Rilevato

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di S.G. avverso l'avviso di accertamento IRPEF, per l'anno 2006;

Considerato

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6 e art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3;

che, infatti, la CTR avrebbe erroneamente sostenuto come, ai fini del superamento della presunzione, sarebbe stato sufficiente provare, per l'anno considerato, la disponibilità idonea a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato; che l'intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo non è fondato;

che questa Corte (Sez. 6-5, n. 1455 del 26/01/2016) ha ritenuto che nessun'altra prova debba dare la parte contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi"; che neppure potrebbe evincersi "un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente", in quanto "una diversa interpretazione, in nessun modo correlata al tenore testuale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all'esistenza di un reddito ma, piuttosto, all'esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta";

che, d'altronde, questa Corte (Sez. 5, n. 8995 del 18/4/2014) ha poi ulteriormente chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, specificando che "a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione";

che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati;

che, nella specie tale prova, come emerge dalla sentenza della CTR, è stata fornita dal contribuente e congruamente valutata dai giudici di appello, attraverso il richiamo ai disinvestimenti quote fondo "(——)", oltre all'esistenza di "altre disponibilità finanziarie, comprovate per tabulas e riconosciute anche dall'Ufficio";

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 3.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2018

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