Cassazione, ordinanza n. 12397 del 21/05/2018
Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - Accertamento con redditometro ex art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Periodi d'imposta - Consecutività e/o anteriorità rispetto all'accertamento - Esclusione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12397
- Data
- 21/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva annullato un accertamento redditometrico relativo al 2007-2008 perché l’Ufficio aveva considerato anche elementi di capacità contributiva emersi negli anni successivi, omettendo inoltre di valutare altri indicatori riferiti ai periodi contestati. La Cassazione ha chiarito che i periodi rilevanti non devono necessariamente essere consecutivi o anteriori: possono utilizzarsi elementi manifestatisi subito dopo, purché già sussistenti negli anni accertati. Ritenuto conforme a tale criterio l’impiego attualizzato delle spese per imbarcazione, immobile, collaboratore e incrementi patrimoniali, la Corte ha accolto il ricorso e rinviato alla CTR per il riesame.
Massima
Nell' accertamento con redditometro ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva esplicatisi negli anni immediatamente successivi a quelli in contestazione se, tali elementi indicativi, erano sussistenti negli anni oggetto di controversia.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Calabria, in tema di accertamento redditometrico, per una maggiore capacità contributiva accertata dall'ufficio – per gli anni 2007-2008 – in ragione del possesso di una serie di beni indice.
L'ufficio ricorrente, con un primo motivo, denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, DEL D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 (ante modifica ad opera del D.L. n. 78 del 2010, art. 22), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avrebbero ritenuto illegittimo l'accertamento, perchè tale accertamento prendeva in considerazione anche anni successivi a quelli in contestazione, mentre, l'ufficio avrebbe dovuto tener conto degli elementi indicativi della capacità contributiva emersi esclusivamente negli anni oggetto d'accertamento e non anche di quelli emersi negli anni successivi.
Con un secondo motivo, l'ufficio deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, i giudici d'appello avrebbero omesso di scrutinare il differente fatto "decisivo", rappresentato dagli ulteriori indicatori di capacità contributiva per gli anni in contestazione, quali la disponibilità di un immobile e i pagamenti effettuati in favore di una collaboratrice familiare.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
I motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati. Secondo l'orientamento, di questa Corte "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nel prevedere che l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta, non richiede che, necessariamente, tali periodi siano consecutivi o anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento." (Cass. ord. n. 25645/16, contra 7147/16 citata dalla CTR, che è rimasto precedente isolato, come evidenziato da Cass. ord. n. 3768/18, vedi, inoltre, Cass. 25645/16, 159678/16).
Nel caso di specie, l'ufficio accertatore ha determinato induttivamente il maggior reddito complessivo in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva riferiti agli oneri di gestione di una imbarcazione avente il costo complessivo di Euro 1.135.000,00, gli oneri di gestione dell'immobile adibito ad abitazione secondaria, n. 2.794 ore di servizio prestate da un collaboratore professionale e le quote d'incremento patrimoniale derivanti dalle spese sostenute con il riconoscimento dei disinvestimenti rilevati, attualizzando il valore, per gli anni in contestazione, delle voci riferite al 2009 e 2010 (vedi avvisi riportati in ricorso ai fini dell'autosufficienza), secondo una criteriologia consentita dalla normativa vigente ratione temporis, che tendeva ad evidenziare l'esistenza di una ulteriore capacità contributiva che pur esplicatasi negli anni immediatamente successivi a quelli in contestazione era sussistente negli anni oggetto di controversia.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2018
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