Cassazione, sentenza n. 12239 del 18/05/2018

Sentenza n. 12239 del 18/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
12239
Data
18/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava un’intimazione relativa a IVA e IRAP, deducendo carenze nelle indicazioni per l’impugnazione, nella motivazione e nell’individuazione del responsabile, nonché vizi della notificazione della cartella e la necessità di iscrivere separatamente a ruolo gli interessi. La Cassazione ha escluso la nullità per indicazioni incomplete quando l’impugnazione sia stata ritualmente proposta, ritenuto sufficiente il richiamo alla cartella già conosciuta e confermato la validità della notifica postale diretta; ha inoltre qualificato gli interessi come accessori del debito, senza autonoma iscrizione. I motivi esaminati sono stati dichiarati infondati o inammissibili.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 43 del 7 aprile 2009, la Commissione tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso proposto da M.L. avverso l'intimazione di pagamento n. (XXXXX), notificatagli da Equitalia XXX s.p.a. per l'importo di Euro 43.870,22, relativa ad IVA e IRAP per l'anno 1999.

2. A seguito di appello proposto dal M., la decisione veniva confermata con sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sede in Torino, del 23 maggio 2011.

In particolare, i giudici di merito ritenevano che le plurime censure proposte dal contribuente avverso l'atto impugnato fossero tutte infondate.

3. M.L. ha proposto ricorso per cassazione.

4. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del M. è affidato a nove motivi.

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, nonchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1191, art. 1, e della L. 29 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. c). Il giudice di appello ha errato nel rigettare le doglianze riguardanti l'indicazione, nell'intimazione impugnata, di tutti gli organi giudiziari possibili e immaginabili; l'omessa indicazione della competenza territoriale di appartenenza dell'organo giurisdizionale cui fare riferimento; il richiamo, contenuto nell'intimazione impugnata, alla cartella di pagamento presupposta per l'illustrazione delle modalità di impugnazione dell'atto. In realtà, l'organo giudiziario deve essere attentamente identificato, anche con l'indicazione della denominazione geografica.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, nonchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e mancata applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3. Il giudice di appello avrebbe dovuto accogliere le doglianze relative al difetto di motivazione dell'intimazione impugnata; alla mancata asseverazione, da parte del concessionario della riscossione, circa la provenienza dell'atto; alla mancanza di sottoscrizione dell'asseverazione dell'estratto di ruolo allegato; alla contraddittorietà fra la sottoscrizione dell'atto esterno e quello della seconda parte dell'atto interno. Il giudice di appello avrebbe dovuto accogliere la doglianza sul difetto di motivazione degli interessi (tassi, modalità dei conteggi, tipo di capitalizzazione).

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, nonchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e mancata applicazione della L. 29 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, e dell'art. 3, comma 3; della L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 4-ter; della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 21-septies e 21-octies. Il giudice di appello avrebbe dovuto accogliere la censura relativa alla nullità dell'atto impugnato per mancanza di indicazione del responsabile del procedimento, anche perchè la norma, che limita la rilevanza di tale mancanza ai ruoli consegnati prima del giorno 1 giugno 2008, non è applicabile nel caso in esame, trattandosi qui di intimazione di pagamento.

1.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, nonchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e falsa applicazione dell'art. 2380 c.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50. Il giudice di appello non ha spiegato – se non in modo apparente – perchè ha rigettato la censura relativa alla mancata allegazione della delega in favore del responsabile del procedimento.

1.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, nonchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, primo e secondo periodo, nonchè degli artt. 148 e 149 c.p.c.. La sentenza va cassata per omessa pronuncia in ordine alla censura riguardante la mancata notificazione della cartella di pagamento nelle forme previste dalla legge.

1.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, nonchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50. La sentenza di appello va cassata, perchè è erronea l'affermazione secondo la quale non è necessario effettuare una nuova iscrizione a ruolo, con distinta cartella, per la richiesta di interessi maturati dalla notifica della cartella presupposta, inclusi invece nell'intimazione.

1.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, nonchè D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, comma 1. Il giudice di appello non ha spiegato, se non in modo apparente, cioè affermando che la materia è esattamente regolata, perchè ha rigettato la censura riguardante gli aggi relativi a base imponibile ridotta per capitale interessi e sanzioni, censura con la quale era stato indicato che la spettanza dell'aggio è subordinata al fatto che gli ammontari siano stati effettivamente riscossi e quindi esso non può essere preteso in rivalsa verso il debitore di imposta, in mancanza di incasso.

1.8. Con l'ottavo motivo, indicato nel ricorso come IX, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, nonchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., comma 1. Il giudice di appello avrebbe dovuto accogliere la censura relativa alla lamentata mancata distinzione, da parte del giudice di primo grado, fra i diritti e gli onorari in tema di liquidazione delle spese giudiziali.

1.9. Con il nono motivo, indicato nel ricorso come X, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, nonchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-bis, e della Tabella A, Parte II, numeri 12, 19, 20 D.M. 8 aprile 2004, n. 127. Il giudice di appello non si è espresso sulla censura con la quale si era lamentata la liquidazione delle spese giudiziali, da parte del giudice di primo grado, in misura pari ai limiti massimi.

2. Questo Collegio osserva che il ricorso è basato su motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Invero, il contribuente da una parte reitera doglianze già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dai giudici di merito, dall'altra espone doglianze non autosufficienti.

2.1. Quanto alle censure sollevate con il primo motivo di ricorso, Lue si osserva che questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la violazione dell'obbligo di indicare, nell'atto impugnabile, la commissione tributaria competente, il termine e la modalità di proposizione dell'impugnazione, espressamente stabilito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 2, non è causa di invalidità dell'atto, in mancanza di una espressa previsione di nullità, ma determina, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta (Sez. 5, Ordinanza n. 19675 del 27/09/2011, Rv. 619316; Sez. 5, Sentenza n. 20634 del 30/07/2008, Rv. 604725).

Nel caso in esame, risulta che l'intimazione di pagamento recava l'indicazione di più organi dinanzi ai quali proporre ricorso (tra cui la Commissione tributaria) e richiamava, per le modalità e i tempi di impugnazione, le indicazioni contenute nella cartella di pagamento presupposta, già in precedenza impugnata dall'odierno ricorrente. Il contribuente non è incorso in alcun errore scusabile, dato che ha proposto rituale impugnazione; nè vi è stata una giustificata incertezza sui rimedi di tutela predisposti a favore del destinatario dell'atto, essendo pacifico che l'intimazione di pagamento deve essere impugnata dinanzi la Commissione tributaria, laddove sia relativa a tributi.

2.2. Le contestazioni esposte nel secondo motivo di ricorso sono infondate.

In merito alla dedotta carenza di motivazione dell'intimazione impugnata, deve notarsi che l'atto in parola è un provvedimento riproduttivo di atti presupposti e, quindi, non deve contenere una parte motiva particolarmente corposa. L'atto deve comunque consentire al contribuente di essere edotto del credito per cui si procede e delle ragioni dell'intimazione.

Nella specie, tale esigenza è stata effettivamente soddisfatta, in quanto, come risulta dal testo della sentenza impugnata, l'intimazione ha rispettato i requisiti imposti dalla legge, è stata redatta sulla base del modello legale appositamente previsto e contiene il preciso riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (la quale è stata impugnata dal contribuente), con l'indicazione specifica delle voci che determinano nel dettaglio l'ammontare delle somme richieste, comprensive degli interessi di mora e delle somme aggiuntive. Si tratta, dunque, di un atto integralmente e legalmente noto al contribuente, al punto da essere stato fatto da lui oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale; situazione, pertanto, diversa da quella considerata dalla L. 212 del 2000, art. 7, nella quale l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato presuppone che quest'ultimo non sia già noto al contribuente (tra molte, Cass. 15327/14). Con specifico riguardo alla dedotta omessa pronuncia, da parte del giudice di merito, sulla censura di appello riguardante la motivazione dell'atto impugnato in ordine alla determinazione degli interessi, si rileva che il ricorrente, in questa sede, si limita a riprodurre un generico passaggio della doglianza articolata in appello, senza minimamente indicare – in concreto – quale sarebbero i vizi dell'iter logico seguito nella motivazione dell'atto impugnato che gli abbiano arrecato pregiudizio, nè tale argomentazione si evince dal frammento del riportato motivo di appello. Peraltro, in difetto di allegazione dell'atto tributario impugnato, la censura non è nemmeno scrutinabile dal Collegio.

Quanto alle contestazioni relative alla mancata asseverazione, da parte del concessionario della riscossione, sia della provenienza dell'atto, sia dell'estratto di ruolo allegato, si rileva che, a prescindere da ogni valutazione di merito, esse risultano, oltre che poco intelligibili, inammissibili per carenza di autosufficienza. Il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, deve permettere la valutazione della fondatezza delle ragioni, senza la necessità di fare rinvio ad accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito: sicchè il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato, mediante la produzione diretta del documento che sorregge la censura, oppure attraverso la produzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde (Cass. sez. 5, n. 14784 del 2015; Cass. sez. 5, n. 19410 del 2015). Nel caso di specie, il ricorrente ha mancato di ottemperare all'onere di autosufficienza, in quanto non ha prodotto nè riprodotto il contenuto dei documenti ai quali si riferiscono le doglianze proposte. Peraltro, per quanto concerne la censura rivolta all'estratto di ruolo, l'esame della stessa sarebbe preclusa in questa sede, in quanto la doglianza avrebbe dovuta essere fatta valere con l'impugnazione avverso la cartella di pagamento.

Parimenti priva di autosufficienza è l'affermazione, contenuta nel motivo di ricorso in esame, circa la contraddittorietà fra la sottoscrizione dell'atto esterno e quello della seconda parte dell'atto interno. Anche in questo caso, il ricorrente non ha prodotto i documenti sottesi alla doglianza. Peraltro, il ricorrente postula generiche censure, senza indicare in concreto alcun vizio dell'iter logico, seguito nella motivazione dell'atto impugnato, che possa avergli arrecato pregiudizio.

2.3. Il terzo motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), il quale dispone che per qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione si debba "tassativamente" indicare il responsabile del procedimento, non comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell'atto, non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità, come conferma anche il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-quater, conv. dalla L. n. 31 del 2008 che, nell'introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle di pagamento non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal giorno 1 giugno 2008, precisando, con portata interinterpretativa, che "la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse" (Cass., n. 10805 del 5.5.2010; Cass., n. 11722 del 14.5.2010; Cass., ord., n. 13747 del 31.5.2013).

2.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.

La formulazione del motivo di ricorso non consente di verificare se la censura qui in esame fosse stata dedotta con l'originario ricorso, e ciò comporta elusione della regola processuale secondo cui nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi d'impugnazione avverso l'atto tributario dedotte col ricorso introduttivo e 09 motivi aggiunti.

In ogni caso, per ammissione del ricorrente, l'intimazione impugnata è stata sottoscritta dal dottor Ma.Cl., Responsabile coattivo del decentrato di Torino, cosicchè l'atto impugnato risulta regolare, atteso che, in relazione all'intimazione di pagamento, non sussiste una disposizione analoga a quella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impropriamente richiamato dal ricorrente poichè l'articolo si riferisce agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, che devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva.

2.5. Il quinto motivo è infondato.

La questione posta dal ricorrente trova soluzione nella univoca giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, agente della riscossione, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede, in alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati, una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne nel menzionato avviso l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Ciò è confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. n. 6395/2014).

Quanto al profilo concernente i vizi della notifica della cartella di pagamento, giova anche evidenziare la intervenuta tempestiva proposizione della impugnazione dell'atto medesimo, da parte del contribuente; in proposito, si rammenta che "la nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all'atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l'espresso richiamato, operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, alle norme sulle notificazioni del codice di rito" (Cass. n. 7157/2016; n. 384/2016; n. 5057/2015). A questi principi si è puntualmente attenuta la Commissione tributaria regionale.

2.6. Il sesto motivo di ricorso è infondato.

La prospettazione di parte ricorrente, secondo cui per la riscossione degli interessi relativi alla pretesa tributaria in contestazione sarebbe necessaria una nuova iscrizione a ruolo di tali somme, non trova riscontro nel dato normativo e nei principi generali che regolano la materia. La Commissione tributaria regionale ha correttamente osservato che gli interessi rappresentano un accessorio del debito, per cui non occorre alcuna autonoma iscrizione a ruolo. Tale ineccepibile affermazione non è stata criticamente confutata dal ricorrente. Inoltre, in proposito è necessario richiamare il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, secondo il quale "decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".

2.7. Il settimo motivo di ricorso è infondato.

Come adeguatamente evidenziato dal giudice di appello, i compensi della riscossione sono regolati dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, il quale predetermina, senza lasciare margine di discrezionalità all'agente della riscossione, l'ammontare delle somme dovute a titolo di aggio. L'assunto del ricorrente, secondo cui la spettanza dell'aggio sarebbe subordinata all'effettivo incasso delle somme iscritte a ruolo, si pone in contrasto con la citata normativa, che non condiziona affatto il riconoscimento del compenso di riscossione al recupero effettivo dei crediti tributari.

2.8. L'ottavo e il nono motivo (indicati nel ricorso rispettivamente come IX e X), concernenti la regolamentazione delle spese giudiziali del primo grado, sono entrambi infondati.

L'ottavo motivo va disatteso alla luce del principio secondo cui in tema di spese processuali, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che limiti alla generica denuncia della mancata distinzione, nella sentenza impugnata, tra diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali applicabili ratione temporis alla fattispecie, atteso che, in assenza di deduzioni sui concreti pregiudizi subiti dalla mancata applicazione di tale distinzione, la censura non dimostra l'esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione (Cass. n. 15363/2016; n. 20128/2015). In questa sede di legittimità, non si può esaminare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria.

Anche il nono motivo non può trovare accoglimento, poichè, in tema di liquidazione delle spese processuali, è principio consolidato di questa Corte che la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 20289/2015; n. 22347/2007). Nella specie, il ricorrente si limita a lamentare l'omessa pronuncia in ordine al motivo di appello attinente alla carenza di motivazione della sentenza di primo grado in punto di applicazione dei massimi delle spese processuali, ma non deduce che tali limiti siano stati superati.

3. Per le ragioni esposte, il ricorso per cassazione va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, oltre il 15% a titolo di spese generali, oltre accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2018

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