Cassazione, sentenza n. 12243 del 18/05/2018

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI- MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Ruolo - Presunzione di legittimità - Prova contraria a carico del contribuente - Difetto di sottoscrizione - Modalità di prova - Invalidità - Esclusione - Fondamento.

Tipologia
Sentenza
Numero
12243
Data
18/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava una cartella per IRPEF e addizionale regionale, contestata per asseriti vizi della notificazione dell’accertamento presupposto, della sottoscrizione del ruolo e della liquidazione delle spese. La Cassazione ha affermato che il ruolo beneficia della presunzione di legittimità e che il contribuente deve provare, anche mediante accesso agli atti, l’eventuale difetto di firma; in assenza di un’espressa sanzione, tale omissione non determina comunque nullità. Ritenute le ulteriori doglianze inammissibili o infondate, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese.

Massima

In tema di riscossione, il ruolo esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità che spetta al contribuente superare mediante prova contraria, sicché, ove lamenti la carenza di sottoscrizione prescritta dall'art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, deve darne dimostrazione tramite istanza di accesso, fermo restando, peraltro, che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, in mancanza di sanzione espressa, la violazione di detta disposizione non dà luogo ad alcuna invalidità.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 5 del 24 settembre 2008, la Commissione tributaria provinciale di Torino rigettava il ricorso proposto da M.L. per l'annullamento del ruolo n. XX/2014 notificato mediante cartella di pagamento n. (XXXXX), riguardante l'Irpef, addizionale regionale relativa all'anno 1999, per l'importo di Euro 20.617,63.

2. A seguito di appello proposto dal M., la decisione veniva confermata con sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sede in Torino, del 19 ottobre 2010.

3. M.L. ha proposto ricorso per cassazione.

4. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del M. è affidato a quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e dell'art. 2697 c.c., nonchè falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14, comma 1, lett. b). La sentenza impugnata va cassata sia per omessa pronuncia sulla censura di mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella, in quanto esso non è stato prodotto ma ne è stata prodotta soltanto la prima pagina, così precludendo al contribuente e al Collegio di appello di verificare se gli ammontari iscritti a ruolo fossero quelli originariamente contenuti nell'avviso di accertamento; sia per mancanza di firma della relata di notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente inesistenza della relata stessa.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4. L'ente impositore non ha contrastato, con il deposito in sede giudiziale del ruolo sottoscritto, la censura in base alla quale veniva contestata la mancanza della sottoscrizione del ruolo stesso.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4, comma 2; D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 19 e 53; art. 2697 c.c.. La sentenza di appello deve essere annullata perchè ha errato nell'affermare che non interessa al contribuente a che titolo il direttore dell'ufficio impositore, autorizzato alla sottoscrizione degli atti, li abbia sottoscritti. L'ente impositore non ha contrastato, con il deposito in sede giudiziale di documentazione attestante il possesso della qualifica dirigenziale in capo al soggetto che ha sottoscritto il ruolo impugnato, la censura in base alla quale veniva contestata la mancanza della sottoscrizione del ruolo stesso da parte di soggetto munito della qualifica.

1.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, violazione e falsa applicazione dell'art. 2380 c.c. e dell'art. 91 c.p.c., comma 1. Il giudice di appello non si è pronunciato sulla censura riguardante il fatto che il giudice di primo grado, nel liquidare le spese giudiziali, non ha adempiuto all'obbligo di legge di distinguere fra i diritti e gli onorari.

2. Nel controricorso, che conclude per la declaratoria di inammissibilità e il rigetto del ricorso, si afferma che la copia del ricorso notificata non contiene la pagina 7 e ciò impedisce alla resistente l'esame del secondo e del terzo motivo di ricorso.

3. Questo Collegio osserva che il ricorso è basato su motivi inammissibili e infondati.

3.1. Il primo motivo di ricorso esprime censure inammissibili per non aderenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata e per novità delle prospettate questioni – almeno sotto il profilo dell'autosufficienza – comunque infondate.

Dalla sentenza risulta che il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, e non l'invalidità della notifica dello stesso. Risulta pure che l'agente della riscossione, costituendosi dinanzi al giudice adito, ha prodotto la documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'atto impositivo medesimo, sicchè i giudici di merito hanno concluso per l'infondatezza della censura attinente alla mancata notifica dell'atto impositivo. La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha affermato che la notifica dell'avviso di accertamento era stata regolare, osservando che "risulta agli atti del fascicolo che in data 30.11.2006 è stato ritirato il plico all'Ufficio postale con firma di M.L. e che il plico era stato depositato presso l'Ufficio per la temporanea assenza del destinatario".

L'affermazione si risolve in un accertamento di fatto preclusivo di ogni questione, in quanto l'avviso di accertamento è atto amministrativo, non processuale. L'accertamento in ordine al rispetto delle condizioni di validità della notificazione di tale atto, dunque, è sottratto al sindacato diretto da parte della Corte, trattandosi di accertamento di fatto rimesso al vaglio del giudice di merito. Peraltro, la contestazione qui proposta, relativa alla produzione soltanto della prima pagina dell'avviso di accertamento, non risulta che sia stata sollevata nel giudizio di merito, non avendo il ricorrente provveduto a riportare il contenuto dell'atto contenente l'eccezione asseritamente proposta, a fronte delle contrarie affermazioni di cui all'impugnata sentenza.

Quanto alla doglianza riguardante l'inesistenza della relata di notifica dell'avviso di accertamento per mancanza di firma, si rileva che essa è inammissibile per novità della questione prospettata. Invero, sebbene la sentenza impugnata non faccia alcuna menzione dell'avvenuta proposizione dell'eccezione in questione, il ricorrente non ha indicato specificamente l'atto processuale in cui avrebbe proposto tale censura.

In ogni caso, la doglianza è infondata, in quanto, come riferisce lo stesso ricorrente, la notifica dell'avviso d'accertamento è avvenuta ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, che, nel testo risultante dalla modifica di cui alla L. n. 146 del 1998, art. 20, consente che la notifica degli avvisi e degli atti, i quali per legge devono essere notificati al contribuente, avvenga "a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari" e "ove ciò risulti impossibile" venga effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982. Al pari di quanto stabilito per la notifica degli atti processuali dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, il notificante, dunque, è abilitato alla notificazione dell'atto senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale), secondo modalità di notificazione semplificata, alle quali si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non anche le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), nè l'art. 3, relativo alla compilazione della relata di notifica (cfr. Cass. n. 17598 del 2010).

3.2. Il secondo e il terzo motivo, attinenti alla validità del ruolo, sono generici e infondati.

Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato".

Il ricorrente si limita a sostenere che fosse onere dell'Agenzia delle Entrate provare che il ruolo era stato sottoscritto da soggetto legittimato, mediante firma. Tuttavia, la Commissione tributaria regionale, avendo respinto il motivo di appello perchè infondato, precisando che la sottoscrizione del ruolo è avvenuta mediante firma elettronica ex lege, ha accertato implicitamente che il ruolo recava detta firma. In difetto della specifica allegazione della mancanza della qualità di titolare dell'ufficio o di delegato, la questione dell'onere probatorio non ha carattere dirimente. Peraltro, occorre richiamare il principio secondo cui il ruolo cui esattoriale – quale atto amministrativo – è assistito da una presunzione di legittimità, che spetta al contribuente superare mediante prova contraria (la presunzione iuris tantum di legittimità opera anche nei giudizi in cui è parte l'amministrazione che ha formato l'atto: Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654, Rv. 570463; Cass. 2 marzo 2012, n. 3253, Rv. 621447); in difetto di prova sulla carenza di sottoscrizione del ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 12, comma 4 (prova che il contribuente era in grado di ottenere tramite istanza di accesso) la decisione d'appello è corretta.

Peraltro, il ruolo è atto interno dell'Amministrazione, destinato ad acquisire rilevanza esterna solo attraverso la notifica della cartella. In mancanza di sanzione espressa di nullità, non rinvenendosi essa nel disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, u.c., tale sanzione, in forza del principio di tassatività delle nullità, non può trovare applicazione con specifico riferimento all'omessa sottoscrizione del ruolo (cfr. Cass. sez. 5, 14 novembre 2014, n. 24322). Nè, tantomeno, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. Ciò perchè l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui essa sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (da ultimo, Cass. 26053/15; 25773/14).

Nel caso di specie, è pacifico che non si controverte di identificazione o attribuzione della cartella ad una determinata pretesa tributaria facente capo ad un determinato ufficio dell'Amministrazione, ma soltanto di mancata identificazione della persona fisica del funzionario emittente.

3.4. Il motivo riguardante la mancata distinzione, da parte del giudice di appello, fra onorari e diritti in punto di liquidazione delle spese giudiziali va disatteso alla luce del principio secondo cui in tema di spese processuali è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia della mancata distinzione, nella sentenza impugnata, tra diritti ed onorari secondo la disciplina delle tariffe professionali applicabili ratione temporis alla fattispecie, atteso che, in assenza di deduzioni sui concreti pregiudizi subiti dalla mancata applicazione di tale distinzione, la censura non dimostra l'esistenza di un interesse ad ottenere una riforma della decisione (Cass. n. 15363/2016; n. 20128/2015). Perciò, in questa sede di legittimità non può essere esaminata l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria.

4. Per le ragioni esposte, il ricorso per cassazione va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2018

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