Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 115

Cassazione, ordinanza n. 115 del 4/01/2019

Accertamento Imposte - Competenze e poteri degli uffici - Accertamento catastale - Revisione classamento - Obbligo di motivazione .

L’Agenzia impugnava l’annullamento di un avviso che aveva modificato classe e rendita catastale di un immobile nell’ambito della revisione per microzone richiesta dal Comune. La Corte conferma che tale revisione è legittima, ma richiede una motivazione rigorosa e intellegibile, riferita agli elementi concreti della microzona e della singola unità immobiliare; non bastano richiami generici agli scostamenti di valore o agli interventi di riqualificazione. Esclusa anche la sospensione necessaria per il parallelo giudizio amministrativo, il ricorso viene rigettato.

  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Tributi locali
N. 104

Cassazione, ordinanza n. 104 del 4/01/2019

Accertamento Imposte - Competenze e poteri uffici - Indagini bancarie - Presunzione legale - Onere della prova - Redditi di lavoro dipendente - Applicazione.

Una lavoratrice dipendente contestava l’accertamento di redditi diversi non dichiarati, ricavati dalle movimentazioni dei suoi conti bancari, sostenendo che la presunzione non potesse operare senza l’individuazione della relativa categoria reddituale. La Corte afferma che i dati acquisiti mediante indagini bancarie possono fondare l’accertamento indipendentemente dalla qualifica del contribuente come dipendente, autonomo o imprenditore. Poiché spettava alla ricorrente dimostrare analiticamente l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili e tale prova non risultava fornita, il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

N. 105

Cassazione, sentenza n. 105 del 3/01/2019

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Dichiarazione fraudolenta - Utilizzo di fatture riguardanti operazioni inesistenti - Sequestro preventivo - Accertamento del nesso di pertinenzialità - Necessità - Esclusione. -

L’indagato contestava il sequestro preventivo di denaro e di un capannone disposto per l’utilizzo, nelle dichiarazioni societarie, di fatture relative a operazioni inesistenti, richiamando le soglie previste per l’omesso versamento e l’assenza di pertinenzialità. La Corte precisa che la dichiarazione fraudolenta contestata non prevede alcuna soglia di punibilità e che il denaro, quale risparmio d’imposta e bene fungibile, è ordinariamente assoggettabile a sequestro finalizzato alla confisca diretta. La doglianza sul capannone, non proposta nel riesame, è inammissibile; l’intero ricorso viene dichiarato inammissibile.

N. 36

Cassazione, sentenza n. 36 del 3/01/2019

Sentenza n. 36 del 03/01/2019

La controversia riguarda la detrazione IVA collegata a una nota di variazione e a operazioni soggettivamente inesistenti, nonché le relative sanzioni. La Corte dichiara inammissibile la censura sulla nota, perché carente nella riproduzione del documento e diretta a rimettere in discussione l’accertamento di fatto della CTR; accoglie invece il motivo sulle operazioni inesistenti, precisando che l’IVA pagata all’interposto fittizio non è detraibile, salva l’inconsapevolezza diligente, qui non discussa. Rigettata la censura sulle sanzioni, cassa parzialmente e rinvia alla CTR.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Sanzioni
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 232

Cassazione, ordinanza n. 232 del 1/01/2019

Imposte indirette - IVA - Diniego di rimborso - Processo tributario - Prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta.

La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia contro l’annullamento di un diniego di rimborso IVA, ritenendo insufficiente la copia dell’elenco dei plichi raccomandati timbrata dall’ufficio postale. La Corte afferma che il timbro datario apposto sull’elenco prova validamente e anche senza sottoscrizione la consegna dell’atto all’ufficio postale; applicando tale principio, considera tempestivo l’appello e dispone cassazione con rinvio. La motivazione qualifica fondato il ricorso incidentale dell’Agenzia, mentre il dispositivo riportato indica l’accoglimento del principale e l’assorbimento dell’incidentale.

  • IVA
  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Imposte indirette
N. 27561

Cassazione, sentenza n. 27561 del 31/12/2018

Sentenza n. 27561 del 31/12/2018

La controversia riguarda una cartella emessa, dopo controllo automatizzato, per omessi versamenti di ritenute, IRAP e IVA. La Cassazione respinge le censure sulla notificazione diretta: la raccomandata con avviso di ricevimento non richiede una distinta relata e l’eventuale nullità è comunque sanata dalla tempestiva impugnazione; considera inoltre irrilevante la mancata sottoscrizione del ruolo, validabile informaticamente. Esclude infine l’obbligo della preventiva comunicazione d’irregolarità quando il controllo evidenzi meri omessi o tardivi versamenti, anziché incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

N. 33568

Cassazione, sentenza n. 33568 del 28/12/2018

Sentenza n. 33568 del 28/12/2018

Una società contestava la regolarità della notificazione di quattro cartelle di pagamento, già ritenute validamente notificate e non impugnate dai giudici di merito, nonché la prescrizione delle relative pretese. La Corte ha escluso l’applicazione retroattiva dell’obbligo di comunicazione raccomandata successiva alla consegna a persona diversa dal destinatario e ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure sulle relate per difetto di autosufficienza; ha inoltre precisato che l’addetto allo studio professionale presso cui la società ha sede può ricevere l’atto. Dichiarata nuova la questione di prescrizione, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 33565

Cassazione, sentenza n. 33565 del 28/12/2018

Sentenza n. 33565 del 28/12/2018

La controversia riguardava una cartella emessa dopo il 1° giugno 2008, nella quale il responsabile dell’iscrizione a ruolo era indicato soltanto come direttore dell’ufficio; la CTR aveva ritenuto sufficiente tale designazione. La Corte ha invece affermato che la disciplina applicabile richiede il nome della persona fisica responsabile, non bastando l’indicazione dell’ufficio o della funzione, né quella del diverso responsabile dell’emissione e notificazione della cartella. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e, decidendo nel merito, accolto l’impugnazione originaria della contribuente, con condanna solidale dell’Agenzia e dell’agente della riscossione alle spese di legittimità.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 33564

Cassazione, sentenza n. 33564 del 28/12/2018

Sentenza n. 33564 del 28/12/2018

Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario una sanzione amministrativa irrogata dall’Agenzia delle Entrate per l’impiego di lavoratori non registrati; la CTR aveva riconosciuto la competenza dell’ufficio finanziario e la giurisdizione tributaria. La Corte ha rilevato che tali sanzioni non hanno natura tributaria, essendo dirette all’emersione del lavoro irregolare, e che la sola natura finanziaria dell’organo irrogante non può fondare quella giurisdizione. Accolto il relativo motivo e assorbita l’ulteriore censura, ha cassato la sentenza, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti dinanzi a quest’ultimo, compensando integralmente le spese.

N. 33583

Cassazione, sentenza n. 33583 del 28/12/2018

Sentenza n. 33583 del 28/12/2018

La controversia concerne un accertamento IRES, IRAP e IVA fondato su operazioni soggettivamente inesistenti e su una prospettata frode intracomunitaria. La Cassazione afferma che il processo verbale già consegnato al rappresentante della contribuente non doveva essere nuovamente allegato e che l’Amministrazione deve provare, anche per indizi oggettivi e specifici, sia la fittizietà del fornitore sia la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; la mera regolarità contabile non basta come prova contraria. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza e rinvia alla CTR per un nuovo esame.

N. 33563

Cassazione, sentenza n. 33563 del 28/12/2018

Sentenza n. 33563 del 28/12/2018

Il contribuente aveva impugnato ruolo e cartella per IVA e IRAP citando soltanto il concessionario; la CTR aveva dichiarato inammissibili le contestazioni riguardanti il ruolo perché non rivolte anche all’ente impositore. La Corte ha escluso il litisconsorzio necessario: spetta al concessionario chiamare l’ente creditore se non intende rispondere dell’esito della lite; ha però confermato che il destinatario deve provare l’asserita incompletezza del plico raccomandato e ha respinto la censura sulla motivazione della cartella. Accolto il primo motivo del contribuente e rigettato il ricorso incidentale, ha cassato con rinvio per il riesame dei vizi del ruolo.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • IVA
  • IRAP
  • Processo tributario
N. 33582

Cassazione, sentenza n. 33582 del 28/12/2018

Sentenza n. 33582 del 28/12/2018

Il giudizio riguardava la sanzione accessoria di chiusura di un esercizio, applicata dopo una contestazione per mancata emissione di scontrini fiscali e confermata nonostante il pagamento agevolato della sanzione pecuniaria. La Cassazione rileva che l’avviso dell’udienza pubblica d’appello fu comunicato all’Ufficio soltanto dopo la celebrazione dell’udienza: nel processo tributario, il mancato rispetto del termine di trenta giorni viola il contraddittorio e determina la nullità della decisione. Accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

N. 33580

Cassazione, sentenza n. 33580 del 28/12/2018

Sentenza n. 33580 del 28/12/2018

Il contribuente contestava una cartella per IVA, IRPEF e IRAP, deducendo vizi del ruolo, della sottoscrizione, della motivazione e del calcolo di interessi, compensi di riscossione e spese. La Cassazione ritiene valida la formazione del ruolo mediante validazione informatica, equipollente alla sottoscrizione, e precisa che l’assenza di firma non invalida cartella o ruolo quando l’atto è riferibile all’organo competente; dichiara inoltre inammissibili varie doglianze per mancata trascrizione della cartella. Non ravvisa prova sufficiente dell’integrale definizione agevolata e rigetta il ricorso.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Processo tributario
  • IVA
  • IRAP
  • IRPEF
N. 33579

Cassazione, sentenza n. 33579 del 28/12/2018

Sentenza n. 33579 del 28/12/2018

La controversia riguardava crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, detratti dall’IRES nell’ambito del consolidato fiscale e contestati dall’Agenzia perché ritenuti non definitivamente assolti all’estero. La CTR aveva attribuito efficacia espansiva a un precedente giudicato relativo alla cartella emessa sulla medesima pretesa; l’Agenzia ne contestava l’interpretazione, ma senza riprodurre integralmente motivazione e dispositivo della decisione invocata. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, restando così precluso l’esame delle questioni di merito sulla doppia imposizione.

N. 33578

Cassazione, sentenza n. 33578 del 28/12/2018

Sentenza n. 33578 del 28/12/2018

L’Agenzia aveva ricostruito maggiori ricavi di un’attività commerciale mediante una percentuale media ponderata di ricarico, contestando omessi corrispettivi ai fini IRPEF, IRAP e IVA nonostante la regolarità formale della contabilità. La CTR aveva giudicato non rappresentativo il campione utilizzato e ritenuto congrui i ricavi dichiarati secondo gli studi di settore; la Cassazione considera tale apprezzamento di merito non adeguatamente censurato e precisa che i giudici non avevano escluso in astratto l’accertamento analitico-induttivo. Il ricorso dell’Agenzia viene pertanto rigettato.

N. 33577

Cassazione, sentenza n. 33577 del 28/12/2018

Sentenza n. 33577 del 28/12/2018

I ricorsi riuniti riguardavano rettifiche IRPEG, IRES e IRAP per perdite su crediti, documentazione prodotta in giudizio, compensi di consulenza e valutazione di commesse e rimanenze tra due esercizi. La Cassazione ritiene che varie censure dell’Agenzia sollecitassero una nuova valutazione del merito o fossero generiche per mancata riproduzione dei documenti richiamati; conferma inoltre che la CTR aveva esaminato i rilievi sui compensi e ammesso la documentazione ritenendo non imputabile la tardività. Rigetta entrambi i ricorsi riuniti, pur richiamando la vincolatività delle regole sulla competenza temporale dei costi.

N. 33576

Cassazione, sentenza n. 33576 del 28/12/2018

Sentenza n. 33576 del 28/12/2018

La controversia verte sulla rettifica del valore di un ramo d’azienda ai fini dell’imposta di registro, con particolare riguardo ad avviamento, beni strumentali e passività derivante da un mutuo accollato alla cessionaria. La Cassazione afferma che l’avviamento non può essere escluso soltanto per perdite o cessazione dell’attività e rileva l’omesso esame dei beni strumentali; ritiene inoltre elusiva, nella fattispecie accertata, l’operazione di mutuo priva di una ragione economica alternativa al risparmio d’imposta. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, rigetta quello incidentale e rinvia alla CTR.

  • Imposta di registro
  • Operazioni straordinarie
  • Imprese
  • Contenzioso
N. 33575

Cassazione, sentenza n. 33575 del 28/12/2018

Sentenza n. 33575 del 28/12/2018

La controversia riguarda la classificazione doganale di un termografo elettronico a infrarossi, dichiarato come spettrometro esente da dazi e riclassificato dall’Amministrazione tra gli apparecchi per ripresa termica. La Cassazione stabilisce che l’apparecchio capace di captare l’irradiazione di calore e trasformarla in immagini colorate, senza riprodurre valori numerici, rientra nella voce doganale indicata dall’Ufficio; respinge invece le censure sulla valutazione probatoria del parere tecnico. Accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente.

N. 33574

Cassazione, sentenza n. 33574 del 28/12/2018

Sentenza n. 33574 del 28/12/2018

L’accertamento recuperava costi per servizi amministrativi infragruppo ritenuti incongrui, spese di acquisto e trasporto di merci destinate a terzi considerate non inerenti e importi riferiti a fatture intestate ad altre imprese. La Cassazione precisa che l’inerenza è qualitativa, mentre incongruità e antieconomicità hanno rilievo probatorio; ai fini IVA, la sproporzione incide soltanto se macroscopica e indicativa dell’assenza di collegamento con l’attività. Rilevata l’omessa o inesatta valutazione del contratto, delle commesse e della documentazione sullo storno contabile, accoglie tre motivi, cassa e rinvia alla CTR.

N. 33573

Cassazione, sentenza n. 33573 del 28/12/2018

Sentenza n. 33573 del 28/12/2018

Una società aveva impugnato il recupero dell’IVA relativa a cessioni intracomunitarie ritenute prive delle condizioni per la non imponibilità; dopo l’accoglimento in primo grado, il giudice d’appello aveva respinto il ricorso. Nel giudizio di cassazione la contribuente ha rinunciato agli atti e all’azione, dichiarando di avere avviato la procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese, in ragione del collegamento tra la rinuncia e la definizione agevolata.

  • IVA
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Pace Fiscale

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