Cassazione, ordinanza n. 232 del 01/01/2019

Imposte indirette - IVA - Diniego di rimborso - Processo tributario - Prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta.

Tipologia
Sentenza
Numero
232
Data
01/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia contro l’annullamento di un diniego di rimborso IVA, ritenendo insufficiente la copia dell’elenco dei plichi raccomandati timbrata dall’ufficio postale. La Corte afferma che il timbro datario apposto sull’elenco prova validamente e anche senza sottoscrizione la consegna dell’atto all’ufficio postale; applicando tale principio, considera tempestivo l’appello e dispone cassazione con rinvio. La motivazione qualifica fondato il ricorso incidentale dell’Agenzia, mentre il dispositivo riportato indica l’accoglimento del principale e l’assorbimento dell’incidentale.

Massima

Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

La Commissione tributaria della Calabria, con sentenza in data 23 maggio 2017, ha dichiarato inammissibile – con compensazione delle spese processuali – l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva annullato il diniego di rimborso IVA opposto alla Negozio s.r.l. per l'anno 2003, poichè non era stata depositata, entro il termine di legge, la ricevuta di spedizione dell'atto di appello presso la segreteria della commissione tributaria, non potendo tale deposito essere surrogato nè dalla costituzione in giudizio dell'appellato, nè dalla produzione dell'avviso di ricevimento dell'atto o dalla copia fotostatica dell'elenco dei plichi raccomandati consegnati all'ufficio postale.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, limitatamente alla disposta compensazione delle spese del giudizio.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Occorre esaminare con priorità, per ragioni di ordine logico, il ricorso incidentale, con il quale si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53.

Il ricorso è fondato.

Va ribadito che:

– "Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam" (Cass. n. 14163 del 2018).

– "Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale" (Cass. n. 22878 del 2017).

La sentenza impugnata è del tutto difforme dai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, tenendo conto che l'Agenzia delle entrate appellante aveva depositato le distinte riportanti l'elenco delle raccomandate consegnate per la notifica il 29 ottobre 2015 e il 5 novembre 2015, come attestato da timbro dell'ufficio postale, tra le quali risultano quelle relative all'atto di appello destinato al legale rappresentante e al difensore della società contribuente.

L'appello risulta tempestivo, essendo stata la sentenza della commissione tributaria provinciale depositata il 14 luglio 2015.

Il ricorso incidentale va dunque accolto.

Resta assorbito l'esame del ricorso principale, concernente il capo della sentenza impugnata relativo al regolamento delle spese del giudizio di impugnazione.

In conclusione, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2019

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