Cassazione, sentenza n. 105 del 03/01/2019

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Dichiarazione fraudolenta - Utilizzo di fatture riguardanti operazioni inesistenti - Sequestro preventivo - Accertamento del nesso di pertinenzialità - Necessità - Esclusione. -

Tipologia
Sentenza
Numero
105
Data
03/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’indagato contestava il sequestro preventivo di denaro e di un capannone disposto per l’utilizzo, nelle dichiarazioni societarie, di fatture relative a operazioni inesistenti, richiamando le soglie previste per l’omesso versamento e l’assenza di pertinenzialità. La Corte precisa che la dichiarazione fraudolenta contestata non prevede alcuna soglia di punibilità e che il denaro, quale risparmio d’imposta e bene fungibile, è ordinariamente assoggettabile a sequestro finalizzato alla confisca diretta. La doglianza sul capannone, non proposta nel riesame, è inammissibile; l’intero ricorso viene dichiarato inammissibile.

Massima

In caso di dichiarazione fraudolenta, attraverso utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo è prodromico ad una confisca diretta, posto che la somma pecuniaria è ordinariamente legata da un rapporto di pertinenzialità con il reato contestato. Ciò nella considerazione che il denaro, solitamente, è il frutto di un risparmio di spesa derivante dall'omesso versamento tributario e comunque nel caso di dichiarazione fraudolenta, attraverso utilizzo di fatture riguardanti operazioni inesistenti, non è prevista alcuna soglia di punibilità per l'applicazione di tale misura.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Fatti di causa

Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame presentata da C.G., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della A. srl, avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Gela relativamente a beni nella titolarità della predetta A., o in difetto, dello stesso C., essendo questi indagato in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per avere, secondo l'ipotesi accusatoria, utilizzato, nelle dichiarazioni dei redditi presentata per conto della ricordata società negli anni dal 2013 al 2017, poste passive documentata con fatture di comodo emesse da terzi relativamente ad operazioni inesistenti.

Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il C., in quanto legale rappresentante della A., deducendo, quale unico, ancorchè articolato, motivo di impugnazione la pretesa violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame da una parte nel ritenere profitto illecito del reato anche il risparmio di imposta realizzato nelle forme di cui al capo di imputazione, sebbene il suo ammontare fosse inferiore alla soglia di punibilità relativa ai reati di omesso versamento delle imposte sul valore aggiunto e sui redditi, e per avere eseguito il sequestro, diretto, su beni, nella specie danaro ed un capannone della A., in relazione ai quali non era stato dimostrato il rapporto di pertinenzialità con il reato.

Ragioni della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Osserva, infatti, il Collegio che la prima censura formulata dal ricorrente appare priva di consistenza; questo in quanto, secondo ciò che è dato di capire dalla sintetica formulazione del motivo di ricorso, il C. ha lamentato il fatto che sia stato eseguito il provvedimento cautelare in assenza del requisito del fumus delicti poichè la evasione della imposta sul valore aggiunto e sui redditi che si sarebbe realizzata attraverso il meccanismo fraudolento da lui posto in essere sarebbe stata di importo inferiore all'ammontare della soglia di punibilità prevista per i reati di omesso versamento delle imposte.

Trascura di considerare il ricorrente che la provvisoria imputazione elevata nei suoi confronti non ha ad oggetto il mero mancato versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni da lui presentate, fattispecie delittuose per le quali effettivamente la integrazione della rilevanza penale è subordinata all'avvenuto superamento di una soglia di punibilità costituita da un certo ammontare di imposta evasa, ma essa concerne la più grave fattispecie costituita dalla presentazione di una dichiarazione fraudolenta attraverso l'utilizzo di fatture riguardanti operazioni inesistenti, per la quale non è prevista alcuna soglia di punibilità.

L'illustrato argomento dedotto dal ricorrente onde evidenziare l'esistenza di un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale del riesame nel confermare il sequestro preventivo impugnato dal ricorrente, non ha perciò alcun fondamento.

Relativamente al secondo profilo della censura mossa dal ricorrente, avente ad oggetto il difetto del nesso di pertinenzialità fra i beni oggetto di sequestro (si tratta di danaro ed un capannone adibito a deposito) riferibili alla A. ed il reato in provvisoria contestazione, ne ritiene il Collegio anche in questo caso la non concludenza ai fini dell'accoglimento del presente ricorso.

Infatti, pur rilevato, in linea di principio, che nei confronti del soggetto impersonale il quale, in via di fatto, si sia avvantaggiato della commissione del reato fiscale commesso dal proprio legale rappresentante, è ammissibile la sola confisca diretta e non anche quella per equivalente (laddove non ricorra la ipotesi residuale del soggetto persona giuridica che costituisca, tuttavia, un mero schermo dietro il quale agisca direttamente la persona fisica del suo amministratore, ipotesi nella quale è consentita, attesa la mera apparenza della soggettività della persona giuridica, anche la confisca per equivalente; cfr. in tal senso: Corte di cassazione, Sezione 2^ penale, 16 novembre 2015, n. 45520), va tuttavia, altresì, ricordato che, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, in caso di sequestro di danaro, la misura cautelare deve intendersi prodromica ad una confisca diretta, posto che il danaro, costituendo comunque il frutto del risparmio di spesa derivante dall'omesso versamento tributario, è, stante la naturale fungibilità del bene in questione, ordinariamente legato ad un rapporto di pertinenzialità con il reato in provvisoria contestazione (Corte di cassazione, Sezione 2^ penale, 26 maggio 2014, n. 21228; idem Sezioni unite penali, 5 marzo 2014, n. 10561).

Per ciò che attiene al manufatto, anch'esso oggetto di sequestro finalizzato alla confisca diretta, sebbene lo stesso sia, per un verso, di preesistente acquisizione rispetto al momento di ritenuta commissione dei reati in provvisoria contestazione e, per altro, verso, sia parzialmente riferibile ad altri soggetti, rileva il Collegio che la relativa questione è inammissibile in quanto essa non aveva formato espresso oggetto di ricorso di fronte al Tribunale del riesame, di tal che la stessa non può ora costituire ex novo oggetto di doglianza di fronte a questa Corte di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso segue, visto l'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2019

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