Cassazione, sentenza n. 27561 del 31/12/2018

Sentenza n. 27561 del 31/12/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
27561
Data
31/12/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda una cartella emessa, dopo controllo automatizzato, per omessi versamenti di ritenute, IRAP e IVA. La Cassazione respinge le censure sulla notificazione diretta: la raccomandata con avviso di ricevimento non richiede una distinta relata e l’eventuale nullità è comunque sanata dalla tempestiva impugnazione; considera inoltre irrilevante la mancata sottoscrizione del ruolo, validabile informaticamente. Esclude infine l’obbligo della preventiva comunicazione d’irregolarità quando il controllo evidenzi meri omessi o tardivi versamenti, anziché incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. La P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (d'ora in avanti, breviter, P.) propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Milano, avverso la cartella di pagamento 06820090089795915 ed i ruoli ad essa sottesi, dell'importo complessivo di euro 1.848.587,80, per omesso versamento di ritenute alla fonte, IRAP ed IVA, per l'anno 2005, somma così determinata a seguito di controllo automatizzato eseguito dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma, ex artt. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972.

2. Con sentenza 155/12/10 dell'1.6.2010, la C.T.P. di Milano rigettò il ricorso ed avverso tale decisione la P. propose appello innanzi alla C.T.R. di Milano che, con sentenza 44.49.11 dell'1.4.2011, confermò la gravata decisione, accertando, per quanto in questa sede ancora rileva, (a) la ritualità e validità della notifica della cartella di pagamento impugnata, siccome correttamente eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, (b) la regolarità dei ruoli sottesi alla cartella medesima, (c) l'irrilevanza, ai fini della legittimità della cartella, della previa notifica degli avvisi di irregolarità disciplinati dagli artt. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.p.r. n. 633 del 1972, (d) la regolarità della cartella di pagamento, siccome redatta in conformità del modello approvato con D.M. 28.6.1999 e D.M. 13.2.2007, (e) nonché la sussistenza del carico tributario contestato alla P..

3. Avverso tale sentenza la P. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a 9 motivi. Si sono costituite ed hanno resistito, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE e l'EQUITALIA NORD S.P.A..

4. La P. ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via del tutto preliminare vanno rigettate le eccezioni di improcedibilità del ricorso, rispettivamente sollevate, nel corso della discussione, dalla Procura Generale nonché nel controricorso, dall'Equitalia: a) nel primo caso, giacché risulta presente, agli atti, la copia autentica della sentenza notificata; b) nel secondo caso in quanto, a tutto volere, si verserebbe in presenza di una notifica nulla (e non già inesistente. Cfr. Cass., Sez. U, 20.7.2016, n. 14916, Rv. 640604-01), per ciò stesso sanata, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio della stessa EQUITALIA NORD.

2. Passando, quindi, all'esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1 e 5, del d.p.r. n. 602 del 1973, dell'art. 60, comma 1, primo periodo, lett. f), del d.p.r. n. 600 del 1973 e 148 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la C.T.R. ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento impugnata, nonostante la stessa sia da qualificarsi come giuridicamente inesistente, per mancanza della relativa relata.

3. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1 e 5, del d.p.r. n. 602 del 1973, dell'art. 60, comma 1, primo periodo, lett. f), del d.p.r. n. 600 del 1973 e 156 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), per avere la C.T.R. ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento impugnata, per raggiungimento dello scopo.

3.1. I motivi – che per identità di questioni agli stessi sottese, possono essere trattati congiuntamente – sono infondati e vanno rigettati.

3.2. Costituisce, infatti, principio consolidato – cui si intende dare continuità in questa sede – quello per cui la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. Tale soluzione, in particolare, risponde al disposto di cui all'art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere, per l'esattore, di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l'avviso di ricevimento (cfr. Cass. 4567/2015 e Cass. 16949/2014): in tale sistema, infatti, è proprio l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (cfr. anche Cass., 6395/2014). Ai fini del perfezionamento della notifica opera, dunque, il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; con l'ulteriore precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (cfr. Cass. 11708/2011; Cass. 14327/2009).

3.3. I medesimi principi sono stati recentemente confermati da Cass, Sez. 6-5, 21.2.2018, n. 4275, Rv. 647134-01, la quale ha ribadito che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, (perfezionandosi, in tal caso, alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redazione di un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c.), mentre la complessiva legittimità di tale forma di notifica (cd. diretta) è stata da ultimo confermata da Corte Cost., n. 175 del 2018, la quale ha osservato come, alla luce di una lettura combinata dell'art. 26 cit. e dell'art. 6 della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), le regole semplificate (si discorre, nella motivazione del giudice delle leggi, di "scostamenti") della notifica in commento rispetto al regime "ordinario" non integrano alcuna violazione degli artt. 24, 3, comma 1, e 111, commi 1 e 2 Cost..

3.4. Escluso, dunque, che si possa discorrere di inesistenza della notificazione (con ciò disattendendosi il primo motivo), ove anche si volesse ipotizzare la sussistenza di un vizio comportante la nullità della medesima, quest'ultima – come correttamente affermato dalla C.T.R. – dovrebbe considerarsi comunque sanata ex art. 156 cod. proc. civ. a seguito della tempestiva proposizione dell'originario ricorso in opposizione ad opera della P. innanzi ala C.T.P.. In tal senso si è infatti già espressa questa Corte nelle sentenze n. 8321/2013 e 6613/2013, che hanno dato continuità al principio (già affermato da Cass. n. 2272/2011 e da Cass., SU n. 19854/2004 e che può estendersi al caso – oggi in esame – di cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis del d.p.r. n. 633 del 1972: cfr. anche, su tale aspetto specifico, Cass. n. 1109/2017) per cui la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973 (dettato in materia di notifica della cartella di pagamento), all'art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973 (dettato in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a propria volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile (con espressa esclusione di quelle di cui alla lettera "r" del primo comma, tra cui non è ricompreso l'art. 156 cod. proc. civ.), comporta, quale logica conseguenza, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per la notifica dell'avviso di accertamento. Conseguentemente, se la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ. (in tal senso cfr. anche Cass. n. 6613/2013 cit.), ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento.

4. Con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata (in relazione al vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) per avere ritenuto legittima, in violazione dell'art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento impugnata, nonostante il difetto di sottoscrizione dei ruoli ad essa sottesi.

4.1. Il motivo è infondato e va rigettato.

4.2. Parte ricorrente non considera, infatti, che, secondo il costante insegnamento di questa Corte – cui ancora una volta si intende dare continuità in questa sede – il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale ultima neppure è prescritta la sottoscrizione del titolare dell'ufficio (cfr. infra. Sul punto, ex multis, Cass. n. 26053/2015, Cass. n. 6199/2015 e Cass., n. 6610/2013), costituendo ius receptum il principio per cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto "quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge" (cfr. Cass. n. 19761/2016, in motivazione. In senso conforme cfr., anche, Cass. n. 4555/2015, Cass. n. 25773/2014, Cass. n. 1425/2013, Cass. n. 11458/2012, Cass. n. 13461/2012, Cass. n. 6616/2011, Cass. n. 4283/2010, Cass. n. 4757/2009, Cass. n. 14894/2008, Cass. n. 4923/2007, Cass. n. 9779/2003, Cass. n. 2390/00, nonché Corte Cost. n. 117/00).

4.3. A quanto detto deve inoltre aggiungersi (sulla scia di Cass. n. 19761/2016) che l'art. 12 del d.p.r. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo; sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova dell'insussistenza del potere e/o della provenienza a carico del contribuente (Cass. n. 24322/2014): il quale ultimo, peraltro, non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti (Cass. n. 6616/2011), tenuto conto anche della "natura vincolata" degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con conseguente applicazione, nei loro confronti, del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21-octies, della l. n. 241 del 1990 (che impedisce l'annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Sul punto cfr. anche Cass. n. 2365/2013).

4.4. Tali principi ed elementi sono stati correttamente applicati e considerati dalla C.T.R. la quale, peraltro, ha rilevato che la regolarità del ruolo è stata comunque "assicurata dalla firma in via telematica del funzionario responsabile della trasmissione del ruolo stesso all'Agente della riscossione" (cfr. sentenza impugnata, pp. 5, ult. cpv. e 6, prime o righe).

4.5. Quanto precede determina, altresì, l'assorbimento del quarto e del quinto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente si è doluta dell'erronea decisione della C.T.R. rispetto al medesimo motivo di impugnazione della cartella (per omessa sottoscrizione, cioè, dei ruoli alla stessa sottesi), da un lato, con riferimento al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602 del 1973, dell'art. 1, comma 5-ter, lett. e) del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 156 del 2005 nonché dell'art. 2697 cod. civ. e, dall'altro, con riferimento al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., dell'omessa motivazione circa la mancanza di sottoscrizione.

5. Con il sesto motivo la P. si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 7, ultimo comma, della l. n. 890 del 1982, dell'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 139 comma 4, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto valida la notifica degli avvisi bonari ex artt. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.p.r. n. 633 del 1972, nonostante la mancata produzione, essendo tale notifica avvenuta a mezzo raccomandata A/R ricevuta dal portiere dello stabile, dell'avviso di ricevimento della "seconda" raccomandata contenente l'avviso di comunicazione dell'avvenuta notifica.

6. Con il settimo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, 36-bis, del d.p.r. n. 600 del 1973, 54-bis del d.p.r. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, per avere la C.T.R. ritenuto la cartella di pagamento legittima, nonostante la mancata notifica, anteriormente all'iscrizione a ruolo, dell'avviso bonario previsto dalle richiamate disposizioni.

6.1. I motivi, per identità di questioni loro sottese, possono essere trattati congiuntamente, pur dovendosi, per ordine logico, invertire il loro ordine di trattazione.

6.2. Muovendo, dunque, dall'esame del settimo motivo, osserva la Corte che la C.T.R., nello sviluppo delle proprie argomentazioni – volte a disattendere la tesi della nullità del ruolo per mancato previo (regolare) invio dell'avviso bonario – si è sostanzialmente attenuta al principio, costantemente affermato da questa Corte regolatrice, per cui l'obbligo di instaurazione del contraddittorio anteriormente all'iscrizione a ruolo, a seguito di liquidazione in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, sussiste per l'Amministrazione finanziaria soltanto quando da quel controllo emergano "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" (cfr. l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000) e non, invece, in presenza di meri errori materiali ovvero, come nella specie, di omessi o tardivi versamenti (cfr., ex multis, Cass. n. 12023/2015, Cass. n. 8342/2012).

6.3. La norma generale dello Statuto del contribuente (ai sensi della quale "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma") è stata, infatti, successivamente riprodotta nel d.p.r. n. 633 del 1972, all'art. 54-bis, comma 3, e nel d.p.r. n. 600 del 1973, all'art. 36-bis, comma 3, come modificati dall'art. 2, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2005: tali disposizioni, però, non prevedono alcuna automatica sanzione di nullità in caso di generica inosservanza del previo contraddittorio con il contribuente. Da quanto precede, dunque, non può che trarsi la conclusione per cui, (a) essendo la sanzione di nullità comminata dall'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 ben presente al Legislatore allorché, nel 2005, ha novellato i richiamati artt. 36-bis e 54-bis (inserendo, per l'appunto, gli obblighi di comunicazione al contribuente in seguito ai controlli automatizzati) e (b) non essendosi in tale occasione prevista un'automatica nullità della cartella per l'inosservanza dell'obbligo di preventiva comunicazione al contribuente, ne discende (c) che la nullità dell'atto impositivo non può che essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi "generale" contemplata dall'art. 6, comma 5, cit. che – si ribadisce – limita l'obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti, prima di effettuare la iscrizione a ruolo, al caso in cui "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione". (arg. da Cass. n. 8154/2015, in motivazione).

6.4. Nessuna comunicazione d'irregolarità era dunque dovuta nel caso in esame, neppure emergendo dalle difese della contribuente la sussistenza di margini di tipo interpretativo o comunque di errori o di altre irregolarità formali (cfr. anche, da ultimo, Cass., n. 1109/2017, cit. e Cass., n. 26511/2016).

6.5. Quanto precede determina il rigetto del settimo motivo e l'assorbimento del sesto.

7. Con l'ottavo motivo parte ricorrente censura – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la sentenza impugnata laddove, in violazione degli artt. 12, comma 4, e 25, comma 2, del d.p.r. n. 602 del 1973, nonché degli artt. 1 e 6 del D.M. Finanze n. 321 del 1999 e dell'art. 125 cod. proc. civ. ha ritenuto legittima la cartella di pagamento impugnata, benché priva di sottoscrizione, sostenendo, per un verso, che la cartella esattoriale è assimilabile all'atto di precetto, la cui sottoscrizione è espressamente prevista dall'art. 125 cod. proc. civ. e, per altro verso, che il combinato disposto dagli artt. 1 e 6 del citato d.m. , prevedendo una corrispondenza contenutistica tra ruolo e cartella, consente di ravvisare come necessaria la sottoscrizione della seconda al pari del primo, per il quale la sottoscrizione è requisito di validità previsto dall'art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602 del 1973.

7.1. Il motivo è infondato.

7.2. Questa Corte ha più volte ricompreso la cartella di pagamento nell'ambito di un processo di natura amministrativa dotato di una disciplina sua propria, con la conseguenza che, stante la specialità del rapporto tributario e delle regole che presiedono alla realizzazione della pretesa impositiva, non vi può essere totale coincidenza con le prescrizioni generali dettate per l'atto di precetto, di cui, pure, la cartella mutua la Sostanza (così da ultimo Cass. n. 21840 del 2016). Per la stessa ragione non è postulabile la tesi, pure sostenuta dalla ricorrente, dell'applicazione alla cartella di pagamento della disposizione di cui all'art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602 del 1973, che prevede la sottoscrizione del ruolo e che è riferibile solo ed esclusivamente a tale atto. Peraltro, la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello è diretta derivazione del principio affermato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 117 del 2000 che, esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, denunziato in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, nella parte in cui omette di indicare la sottoscrizione autografa tra gli elementi costitutivi della cartella di pagamento, l'ha ritenuta infondata per palese erroneità del presupposto da cui essa muove, costituendo diritto vivente (come da ultimo ulteriormente ribadito da Cass. n. 20798 del 2016, Cass., n. 24492 del 2015, Cass., n. 26053 del 2015, Cass., n. 25773 del 2014 e Cass., n. 13461 del 2012) il principio secondo cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene, che è questione che nel caso di specie non viene neanche prospettata dalla ricorrente. Pertanto – per concludere sul punto – sulla base dei principi sopra enunciati, correttamente il giudice di appello ha escluso la dedotta causa di nullità della cartella di pagamento.

8. Con il nono ed ultimo motivo, infine, la società ricorrente deduce – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., sostenendo l'erroneità della decisione assunta dalla C.T.R., per non avere l'Agenzia delle Entrate non provato l'esistenza del debito tributario mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi presentate da essa contribuente e da cui dovevano risultare le somme dovute o non versate.

8.1. Anche tale motivo è infondato.

8.2. Invero, il debito tributario portato dalla cartella di pagamento deriva da una mera liquidazione di quanto esposto dalla stessa società contribuente nelle dichiarazioni all'epoca presentate, a seguito di semplice riscontro cartolare di queste ultime che evidenzino errori materiali o di calcolo oppure a seguito di verifica dell'omesso versamento, integrale o parziale, delle imposte dichiarate come dovute; di talché, (a) considerato che il documento da cui sono tratti gli elementi posti a base della liquidazione è in possesso della contribuente e (b) questa già si trova, dunque, nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale (cfr., ex multis, Cass. n. 22402 del 2014; Cass. n. 15564 del 2016), ne discende che (c) la produzione in giudizio della dichiarazione verificata è del tutto superflua. Pertanto, nell'ipotesi – quale quella in esame – in cui la contribuente contesti la non corrispondenza tra quanto liquidato dall'Ufficio e quanto da essa originariamente dichiarato, è onere della medesima (e non dell'Agenzia) fornire la relativa prova documentale, o mediante produzione di quella dichiarazione, al fine di dimostrare l'insussistenza dei rilevati errori materiali o di calcolo, oppure delle ricevute di versamento degli importi effettivamente dovuti (cfr., ex multis, Cass. 27140 del 2011; Cass., n. 1109 del 2017).

9. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della P. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonché dell'EQUTALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 18.000,00 (diciottomila/00) per compenso professionale, oltre:

a) spese prenotate a debito, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE;

b) rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di EQUITALIA NORD S.P.A.

COSÌ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 18.6.2018.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.