Cassazione, sentenza n. 33580 del 28/12/2018

Sentenza n. 33580 del 28/12/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
33580
Data
28/12/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava una cartella per IVA, IRPEF e IRAP, deducendo vizi del ruolo, della sottoscrizione, della motivazione e del calcolo di interessi, compensi di riscossione e spese. La Cassazione ritiene valida la formazione del ruolo mediante validazione informatica, equipollente alla sottoscrizione, e precisa che l’assenza di firma non invalida cartella o ruolo quando l’atto è riferibile all’organo competente; dichiara inoltre inammissibili varie doglianze per mancata trascrizione della cartella. Non ravvisa prova sufficiente dell’integrale definizione agevolata e rigetta il ricorso.

Testo della pronuncia

R.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 101/1/11 resa dalla Commissione provinciale di Asti con la quale era stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso la cartella esattoriale n. (—), recante iscrizione a ruolo per Iva, Irpef ed Irap relative agli anni d'imposta 2003 e 2004.

La Commissione tributaria regionale, ritenuta la infondatezza di tutti i motivi di gravame formulati dal contribuente, concernenti, tra l'altro, il difetto di sottoscrizione della cartella e del ruolo, il difetto di motivazione della cartella di pagamento, la omessa indicazione della data di consegna del ruolo e del responsabile del procedimento, nonchè la indeterminatezza degli interessi dovuti e dei conteggi degli importi dei compensi di riscossione e delle spese di notifica, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione R.S., affidandosi ad otto motivi.

Equitalia Nord s.p.a. ha depositato atto di costituzione.

L'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

R.S. ha depositato documentazione ex art. 372 c.p.c., e memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, va rilevato che il ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., deducendo che la cartella di pagamento impugnata concerne in parte il pagamento di somme derivanti dalla riscossione frazionata dipendente dalla sentenza n. 6/15/10 emessa dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte (anno d'imposta 2003) ed in parte il pagamento di somme relative alla riscossione frazionata di somme iscritte con riguardo all'anno d'imposta 2004, evidenzia, quanto alla pretesa relativa all'anno 2003, che essa è stata sgravata con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Asti – assunto in data 31/10/2018 a seguito di pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione n. 26195/18 depositata il 18/10/2018, che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 6/15/10 della C.T.R. del Piemonte, e, quanto alla pretesa relativa all'anno d'imposta 2004, che essa è stata definita e "rottamata" con la procedura di definizione agevolata dei ruoli; chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

A sostegno della domanda, ha prodotto a) la comunicazione di Equitalia di ammissione alla procedura di definizione agevolata dei ruoli del 14.6.2017 relativa al protocollo 2017/EQUISDR- 1783643 b) comunicazione e-mail dell'Agenzia delle Entrate del 29.10.18 di avvenuta rottamazione delle somme di cui al protocollo 2017/EQUISDR- 1783643 c) sentenza della Corte di Cassazione n. 26195/18 d) provvedimento di sgravio della partita riferita al ruolo anno d'imposta 2003 contenuto nella cartella di pagamento oggetto di impugnazione.

1.1. La domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere va disattesa, in quanto il contribuente non ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo in relazione all'anno d'imposta 2004, non risultando a tal fine sufficiente la e-mail datata 29.10.18.

2. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1, convertito con L. 26 aprile 2012, n. 44, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione e nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Commissione regionale pronunciato ultra petita, atteso che nel corso del giudizio di merito non aveva mai invocato l'applicazione, nei suoi confronti, di detta disposizione normativa.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Il contribuente, pur riconoscendo di avere segnalato la circostanza di non avere riportato condanne in sede penale per il reato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, nè per altri reati legati a tali vicende, nega di avere invocato l'applicazione della novella recata dal cit. D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1.

A supporto di tale doglianza si limita a riportare nel ricorso uno stralcio dell'atto di appello, ma non l'intero contenuto dell'atto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, impedendo in tal modo a questa Corte di valutare la eventuale fondatezza del motivo.

Infatti, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale (Cass. n. 19410 del 30/09/2015).

3. Con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10 e 25, D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, nonchè nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che quanto affermato dai giudici di appello in merito alla sottoscrizione del ruolo contrasta con la normativa di riferimento, considerato che il D.P.R. n. 602 del 1973, 12, comma 4, prevede che il ruolo diventa esecutivo con la sottoscrizione e che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, stabilisce che il concessionario che ha ricevuto il ruolo esecutivo (e quindi sottoscritto) emette la cartella di pagamento, sicchè il ruolo non è un atto interno all'Amministrazione finanziaria e la sua sottoscrizione assume rilevanza esterna, soprattutto nei confronti del contribuente.

4. Con il terzo motivo (erronamente indicato in ricorso come quarto motivo), il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, artt. 112 e 115 c.p.c., nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla eccezione di mancanza di prova della sottoscrizione del ruolo.

5. Con il quarto motivo (erroneamente indicato in ricorso come quinto mezzo), con cui deduce violazione e falsa applicazione degli del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 10, 12, 25 e D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19, nonchè omessa e contraddittoria motivazione, il ricorrente contesta alla Commissione regionale di avere ritenuto non necessaria la sottoscrizione del ruolo, stante la provenienza dell'atto dall'Amministrazione o comunque dal concessionario, e di non avere, conseguentemente, dichiarato la nullità della cartella.

6. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo che, essendo strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente, sono infondati.

6.1. Come correttamente rilevato dalla C.T.R. nella sentenza impugnata, non è richiesta, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'Ufficio, trattandosi di atto privo di un autonomo rilievo esterno.

Questa Corte ha chiarito che in tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, conv., con modif., dalla L. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso (Cass. n. 1449 del 20/01/2017; n. 23550 del 18/11/2015).

6.2. Il giudice di appello ha, pure, correttamente posto in rilievo che i ruoli formati direttamente dall'ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione e che la eventuale mancanza di sottoscrizione della cartella non comporta nè nullità, nè annullabilità dell'atto.

Infatti, nell'ultimo comma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, manca qualsiasi espressa previsione della sanzione legale della nullità del ruolo per omessa sottoscrizione, costituendo ius receptum il principio che, in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, così come la giurisprudenza di legittimità ha chiarito nei più vari contesti, quali ad esempio la cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 13461 del 2012; Cass. n. 21290 del 29/8/2018; Cass. n. 26053 del 30/12/2015), il diniego di condono (Cass. n. 11458 del 2012), l'avviso di mora (cfr. Cass. n. 4283 del 2010), l'attribuzione di rendita (cfr. Cass. n. 8248 del 2006), l'ordinanza-ingiunzione (cfr. Cass. n. 13375 del 2009) e diversamente da quel che accade per l'avviso di accertamento che, se non sottoscritto, è nullo per tassativa previsione di legge (cfr. Cass. n. 18758 del 2014; cfr. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56).

In assenza dell'espressa previsione di elementi formali a pena di nullità, rileva, dunque, unicamente che l'atto sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, a meno che non si dimostri, con onere della prova a carico di colui che l'allega, l'insussistenza del potere o della provenienza, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.

7. Con il quinto motivo (erroneamente indicato in ricorso come sesto motivo) – rubricato: violazione e falsa applicazione sotto diversi profili del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, L. n. 212 del 2000, art. 7, artt. 24 e 111 Cost., nonchè 2697 c.c., artt. 112, 113 e 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) e omessa o comunque insufficiente e contraddittoria pronuncia sopra i punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) – il ricorrente ribadisce di avere eccepito in primo ed in secondo grado che la cartella esattoriale non era stata redatta in conformità al modello all'epoca vigente e che l'uso di un modello non più attuale determinava una lesione del suo diritto di difesa.

7.1. Il motivo è inammissibile.

7.2. In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, infatti, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell'atto impugnato, restando preclusa al Giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente (cfr. Cass. n. 17321 del 13/7/2017; n. 16010 del 29/7/2015).

Nella specie, il ricorrente ha omesso la trascrizione, nonostante la dettagliata censura, sopra illustrata, circa la mancata conformità del modello utilizzato a quello ministeriale.

8. Con il sesto motivo (erroneamente indicato in ricorso come settimo motivo), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione sotto diversi profili del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, L. n. 212 del 2000, art. 7, art. 2697 c.c., artt. 112, 113 e 115 c.p.c., omessa o comunque insufficiente e contraddittoria pronunzia su punti decisivi della controversia, nonchè nullità della sentenza e lamenta che la C.T.R., nonostante le specifiche censure mosse circa il difetto di motivazione della cartella esattoriale, ha ritenuto sufficiente una motivazione per relationem, sul presupposto che al contribuente erano già stati in precedenza notificati due avvisi di accertamento, dallo stesso impugnati anche per motivi che attenevano al merito della pretesa fiscale.

8.1. Il motivo, per le ragioni già esposte al p. 7.2., è inammissibile per difetto di autosufficienza, avendo il ricorrente omesso di trascrivere nel ricorso il contenuto della cartella di pagamento.

9. Con il settimo motivo (indicato erronamente come ottavo in ricorso), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione sotto diversi profili del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, L. n. 212 del 2000, art. 7, artt. 112, 113 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè omessa o comunque insufficiente e contraddittoria pronunzia su punti decisivi della controversia, sottolineando che, in riferimento alle contestazioni concernenti il calcolo degli interessi, dell'aggio e delle spese di notifica riportato nelle cartelle impugnate, la C.T.R. si è limitata ad affermare che, risultando indicata la data di esecutività dei ruoli, il contribuente fosse in grado di calcolare gli interessi anche senza avanzare richiesta di informazioni.

10. Con l'ottavo motivo (erroneamente indicato come nono in ricorso) ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 e D.M. 4 agosto 2000, nonchè omessa o comunque insufficiente e contraddittoria pronunzia sopra punti decisivi della controversia, lamentando che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la carenza di motivazione per mancata indicazione del calcolo dei compensi del concessionario e delle spese di notifica riportati nelle cartelle impugnate.

10.1. Il settimo e l'ottavo motivo sono inammissibili per difetto di autosufficienza per i motivi già esposti al p. 7.2.

11. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, al rimborso, in favore di Equitalia Nord s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore di Equitalia Nord s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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