Cassazione, ordinanza n. 104 del 04/01/2019

Accertamento Imposte - Competenze e poteri uffici - Indagini bancarie - Presunzione legale - Onere della prova - Redditi di lavoro dipendente - Applicazione.

Tipologia
Sentenza
Numero
104
Data
04/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una lavoratrice dipendente contestava l’accertamento di redditi diversi non dichiarati, ricavati dalle movimentazioni dei suoi conti bancari, sostenendo che la presunzione non potesse operare senza l’individuazione della relativa categoria reddituale. La Corte afferma che i dati acquisiti mediante indagini bancarie possono fondare l’accertamento indipendentemente dalla qualifica del contribuente come dipendente, autonomo o imprenditore. Poiché spettava alla ricorrente dimostrare analiticamente l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili e tale prova non risultava fornita, il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Massima

Nel caso di accertamenti bancari il contribuente ha l'onere di superare la presunzione legale posta dall' art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 dimostrando, in modo analitico, l'estraneità di ciascuna delle operazioni compiute ad attività fiscalmente imponibili. Le indagini bancarie, comunque, possono essere effettuate anche nei confronti di coloro che posseggono redditi da lavoro dipendente poiché il menzionato art. 32 – comma 1, n. 2 – si applica indipendentemente dalla qualifica soggettiva rivestita dal contribuente.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Fatti di causa

Rilevato che la contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006 con il quale le veniva contestato di aver conseguito redditi diversi non dichiarati risultanti dalle movimentazioni bancarie del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51;

che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della contribuente ritenendo che la possibilità di contestare l'esistenza di redditi diversi in forza delle accertate movimentazioni bancarie fosse di portata generale e quindi ammissibile anche per il contribuente in questione, avente redditi da lavoro dipendente e non da lavoro autonomo o redditi d'impresa;

che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello aderendo alla ricostruzione della CTP e ritenendo che in tali casi spetta al contribuente l'onere di provare la provenienza del reddito e quali siano gli elementi che lo caratterizzano, ossia se già tassato o non soggetto a tassazione;

che la contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso fosse rigettato; in prossimità dell'udienza la contribuente depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Ragioni della decisione

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 6, 8 e 67 ss. del TUIR e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 38 e 42, in quanto sarebbe illegittimo il principio secondo il quale l'Ufficio non è tenuto ad indicare e motivare la scelta di inserire l'operazione finanziaria contestata mediante indagini finanziarie all'interno di una delle categorie reddituali previste e disciplinate dal T.U.I.R., specie ove la parte non sia titolare di reddito di lavoro autonomo nè di reddito di impresa: in particolare il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non sarebbe secondo Cass. n. 23852 del 2009 – norma che di per sè legittima l'accertamento a carico di qualunque soggetto che abbia intestato un conto corrente, ma è norma che, nell'ambito di un accertamento che abbia giustificazione in diverse norme (dello stesso D.P.R., artt. 38 e 39), consente di accertare il reddito (o i ricavi) del contribuente, con agevolazione probatoria (inversione dell'onere della prova) in favore del Fisco;

ritenuto che, secondo questa Corte, il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili (Cass. 3 maggio 2018, n. 10480), dimostrazione che nel caso di specie non risulta avvenuta, senza che assuma alcuna rilevanza la sua qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale relativa alla prima parte del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 (consistente nel fatto che i "dati" e gli "elementi" acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e rettifiche, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38-41 e D.P.R. 633 del 1972, artt. 54 e 55 per l'IVA, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine), trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtù della portata generale del disposto normativo (Cass. 2 luglio 2014, n. 15050);

ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2019

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