Cassazione, sentenza n. 33573 del 28/12/2018
Sentenza n. 33573 del 28/12/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33573
- Data
- 28/12/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva impugnato il recupero dell’IVA relativa a cessioni intracomunitarie ritenute prive delle condizioni per la non imponibilità; dopo l’accoglimento in primo grado, il giudice d’appello aveva respinto il ricorso. Nel giudizio di cassazione la contribuente ha rinunciato agli atti e all’azione, dichiarando di avere avviato la procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese, in ragione del collegamento tra la rinuncia e la definizione agevolata.
Testo della pronuncia
A. Spa impugnava l'avviso di accertamento per l'anno 2003 con cui l'Agenzia delle entrate recuperava l'Iva in relazione a cessioni intracomunitarie poste in essere in regime di non imponibilità in assenza delle condizioni di legge.
L'impugnazione, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, era rigettata dal giudice d'appello.
La contribuente ricorre per cassazione con sei motivi; resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.
Motivi della decisione
La contribuente, con atto depositato il 10 settembre 2018, ha dichiarato di rinunciare "agli atti e all'azione proposta" con compensazione delle spese avendo avviato procedura di definizione agevolata in forza del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016.
Le spese vanno compensate trattandosi di rinuncia correlata alla procedura di definizione agevolata (v. Cass. n. 10198 del 27/04/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018
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