Cassazione, sentenza n. 33582 del 28/12/2018
Sentenza n. 33582 del 28/12/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33582
- Data
- 28/12/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava la sanzione accessoria di chiusura di un esercizio, applicata dopo una contestazione per mancata emissione di scontrini fiscali e confermata nonostante il pagamento agevolato della sanzione pecuniaria. La Cassazione rileva che l’avviso dell’udienza pubblica d’appello fu comunicato all’Ufficio soltanto dopo la celebrazione dell’udienza: nel processo tributario, il mancato rispetto del termine di trenta giorni viola il contraddittorio e determina la nullità della decisione. Accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione.
Testo della pronuncia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 44/24/11, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 13.04.2011. Riferisce che dopo l'atto di contestazione notificato il 15.06.2007 a D.E., con il quale l'Ufficio di Merate irrogava la sanzione di Euro 1.267,00 per mancata emissione di scontrini fiscali, la Direzione Regionale della Lombardia notificava il 19.12.2007 la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio della contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12. La D., che contestava la legittimità della sanzione accessoria, ritenuta non dovuta dopo aver pagato la sanzione pecuniaria in misura agevolata, e comunque contestava i presupposti della recidiva della violazione fiscale, ritenuta insussistente, impugnò l'atto. La Commissione Tributaria provinciale di Milano accolse il ricorso della contribuente con sentenza n. 10 del 2009. Avverso la pronuncia l'Agenzia propose appello, che con il provvedimento ora oggetto di ricorso fu rigettato. La ricorrente censura la sentenza con tre motivi: con il primo per nullità della sentenza, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 e per violazione del principio del contraddittorio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la sentenza è stata pronunciata all'esito dell'udienza pubblica del 14 dicembre 2010, senza che all'Ufficio fosse stato tempestivamente comunicato l'avviso di trattazione della causa in pubblica udienza (comunicato solo il 21 dicembre 2010); con il secondo per nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, nonchè art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza di motivazione; con il terzo per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver prima affermato la legittimità della applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio e poi aver rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la tesi della contribuente. Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza con ogni conseguente provvedimento. L'intimata non si è costituita. All'udienza pubblica del 13 novembre 2018, dopo la discussione, il P.G. e la ricorrente hanno concluso. La causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso, con cui si chiede la nullità della sentenza del giudice regionale per mancata comunicazione della udienza di trattazione, è fondato. Questa Corte ha affermato che nel processo tributario la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dal medesimo decreto, art. 61, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l'omessa comunicazione alle parti, nel rispetto del termine di trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione determina la nullità della decisione comunque pronunciata (ex multis, Cass., ord. n. 18279/2018; 1786/2016; 11487/2013). Nel caso di specie risulta che la comunicazione avvenne ma in ritardo, ossia oltre la data in cui l'udienza pubblica si è tenuta, con conseguente violazione del contraddittorio. Ne consegue la nullità della sentenza. Deve pertanto dichiararsi la nullità della sentenza, che va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che deciderà in altra composizione sui motivi d'appello della Agenzia, oltre che sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiarando la nullità della sentenza. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che deciderà, in altra composizione, anche sulle spese. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018
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